Cassazione Penale, Sentenza n. 02323/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare disposta dal Tribunale di sorveglianza. Il ricorrente deduceva: (i) vizio procedurale e di calcolo del termine di 30 giorni previsto dall'art. 51-ter Ord. pen., sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla emissione del provvedimento di sospensione provvisoria e che la sospensione fosse già cessata prima dell'ordinanza di revoca; (ii) errata valutazione del Tribunale circa la rilevanza delle condotte contestate (essere stato trovato in un bar alle 22:15 in stato di ebrezza, denunciato per evasione e ubriachezza molesta, e essere stato sorpreso in precedenza in compagnia di soggetti pregiudicati), ritenendo che tali episodi non giustificassero la revoca della detenzione domiciliare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la tesi del ricorrente: l'art. 51-ter Ord. pen. fa decorrere il termine di 30 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Tribunale di sorveglianza e, benché la mancata pronuncia entro il termine faccia perdere efficacia alla sospensione provvisoria, ciò non impedisce al Tribunale di decidere sulla revoca. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la possibilità per il magistrato di sorveglianza di valutare autonomamente la rilevanza penale delle condotte ai fini della revoca, e ha ritenuto legittima e logicamente motivata la decisione di revoca basata sui due episodi contestati, ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa e indicativi della mancata volontà di risocializzazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 51-ter Ord. pen.
Il termine di 30 giorni per la decisione sulla revoca decorre dalla ricezione degli atti da parte del Tribunale di sorveglianza; la scadenza del termine fa perdere efficacia alla sospensione provvisoria, ma non impedisce al Tribunale di pronunciarsi sulla revoca
art. 98 d.P.R. 230/2000
Citato in motivi del ricorso; la Corte non ha accolto la doglianza connessa, imponendo che la normativa regolamentare sia interpretata in conformità all'art. 51-ter per il computo dei termini
art. 47-ter, comma 6, Ord. pen.
Riferimento alla disciplina delle misure alternative e alle condizioni per la loro revoca; la Corte ricorda che la revoca non è automatica per qualsiasi violazione ma richiede incompatibilità del comportamento con la prosecuzione della misura
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme di impugnazione in Cassazione; la Corte ha valutato i motivi ex art. 606 e li ha ritenuti manifestamente infondati o destinati a far emergere una diversa valutazione dei fatti, non ammissibile in questa sede
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di riproduzione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti dalla norma
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle spese processuali e per l'ammenda alla Cassa delle ammende dovuta per la presentazione dell'impugnazione ritenuta infondata
Giurisprudenza richiamata (Sez.1, n. 18351 del 29/02/2024; Sez.1, n. 13951 del 04/02/2015)
Principi consolidati: il magistrato di sorveglianza compie un'apprezzamento autonomo sulla rilevanza delle condotte ai fini della revoca (salvo che il fatto sia accertato come inesistente) e la revoca delle misure alternative è giustificata solo quando il comportamento sia incompatibile con la prosecuzione della misura
Massime di principio
- Il termine di 30 giorni per decidere sulla revoca della misura alternativa decorre dalla ricezione degli atti da parte del Tribunale di sorveglianza, non dalla mera emissione del provvedimento di sospensione da parte del magistrato che lo ha disposto
- La perdita di efficacia della sospensione provvisoria per decorso del termine non impedisce comunque al Tribunale di sorveglianza di valutare e decidere sulla revoca della misura alternativa
- Il magistrato di sorveglianza valuta autonomamente la rilevanza delle condotte commesse durante la misura alternativa; la Corte di Cassazione non sostituisce tale valutazione con una propria se motivata e logica
- La revoca della detenzione domiciliare non è automatica per ogni violazione delle prescrizioni: occorre che il comportamento sia tale da rendere incompatibile la prosecuzione della misura (mancanza di volontà di risocializzazione, pericolo per l'ordine o l'esecuzione della pena, ecc.)
- Condotte quali l'evasione dall'obbligo domiciliare, ubriachezza molesta in orario non consentito e la frequenza abituale di persone pregiudicate possono costituire elementi idonei a giustificare la revoca se dimostrano l'inidoneità della misura alternativa a perseguire finalità rieducative
- In sede di impugnazione in Cassazione non è ammessa una mera richiesta di diversa valutazione dei fatti già motivata dal giudice di merito; tali censure sono spesso inammissibili o destinate a fallire
- Presentare ricorso che si risolve in un'azione manifestamente infondata comporta il rischio di condanna alle spese e di ammende (es. versamento alla Cassa delle ammende)
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