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Ordinanza

Ordinanza n. 8019/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento -previa tutela cautelare - del provvedimento di diniego del visto di ingresso in Italia di lavoro subordinato dello straniero per lavoro stagionale.

Giustizia amministrativa202601368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato stagionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato stagionale. Il diniego risulta motivato dall'impossibilità di accertare la persistenza dell'interesse del potenziale datore di lavoro. La sede consolare di Casablanca non aveva ancora depositato la relazione sui fatti di causa. In una comunicazione depositata il 27 aprile 2026, la sede consolare ha riferito di avere richiesto al competente Sportello unico per l'immigrazione aggiornamenti sullo stato attuale del nulla osta, precisando che si trattava di un nulla osta cartaceo risalente al 2022, non verificabile tramite i sistemi informatici.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito il ricorso né la domanda cautelare. Ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale chiarimenti documentati sulla situazione del nulla osta e sulla persistenza dell'interesse del potenziale datore di lavoro, in quanto la sede consolare non aveva ancora depositato la relazione sui fatti di causa e aveva appena richiesto aggiornamenti al competente Sportello unico per l'immigrazione. Ha quindi disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione e fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 26 maggio 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata per esigenze di tutela della dignità e dei diritti personali.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Il TAR ne ha richiamato i presupposti per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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