Circolare numero 89 del 9-4-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare segnala l’entrata in vigore della legge n. 355/1989 e precisa che, per il personale dei ruoli degli Uffici locali del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni iscritto allo speciale Fondo dell’Istituto Postelegrafonici, che cessa dal servizio dopo l’8 novembre 1989, si applicano le regole dell’art. 11 del D.P.R. n. 1092/1973 per la valutazione, a domanda, dei servizi resi allo Stato. Tali servizi devono non aver già determinato o concorso a determinare un trattamento di pensione; in tal caso l’INPS trasferisce integralmente i contributi IVS riscossi, compresa la quota del dipendente, all’Istituto Postelegrafonici. La circolare chiarisce inoltre che resta ferma la precedente disciplina sul riscatto di periodi con iscrizione INPS, per i quali non è previsto trasferimento contributivo ma solo la detrazione delle corrispondenti prestazioni dal trattamento pensionistico complessivo del Fondo.
Estensione dell’art. 11 del D.P.R. n. 1092/1973 al personale dei ruoli degli Uffici locali Poste, con cessi dopo l’8 novembre 1989
Estensione delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 1092/1973 al personale Poste
La circolare interviene a seguito della pubblicazione della legge 25 ottobre 1989, n. 355, in G.U. n. 260 del 7 novembre 1989, e chiarisce l’effetto dell’art. 41 per il personale dei ruoli degli Uffici locali dipendenti dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni iscritto allo speciale Fondo gestito dall’Istituto Postelegrafonici. L’obiettivo è precisare il regime applicabile ai servizi utili ai fini pensionistici e i rapporti con la contribuzione INPS.
Ambito di applicazione soggettivo e temporale
La nuova disciplina riguarda esclusivamente il personale indicato che cessi dal servizio dopo l’entrata in vigore della legge, ossia dopo l’8 novembre 1989. L’estensione opera quindi in relazione alle cessazioni successive a tale data e non incide, per quanto affermato nel testo, su situazioni anteriori.
Valutazione dei servizi resi allo Stato
Ai soggetti interessati vengono estese le disposizioni dell’art. 11 del T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per la valutazione, a domanda, dei servizi resi allo Stato. La circolare precisa che rientrano anche i servizi indicati nell’art. 157 del T.U. approvato con D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, purché tali servizi siano stati prestati con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o a fondi sostitutivi.
Condizioni per l’applicazione e trasferimento dei contributi
L’applicazione dell’art. 11 è limitata ai soli servizi che non abbiano determinato, né concorso a determinare, un trattamento di pensione, come previsto dall’art. 41 del D.P.R. n. 1092/1973. In tali ipotesi l’INPS deve procedere al trasferimento integrale dei contributi IVS riscossi, comprensivi della quota a carico del dipendente, in favore dell’Istituto Postelegrafonici. Il trasferimento deve avvenire secondo le modalità già in uso per l’applicazione dell’art. 11 nei confronti del personale iscritto al trattamento di quiescenza dello Stato, richiamando la prassi indicata nelle circolari n. 367 C.e V. del 2 agosto 1974 e n. 383 C.e V. del 21 giugno 1975.
Regime del riscatto dei periodi con iscrizione INPS
La circolare richiama, inoltre, la disciplina previgente relativa al riscatto di determinati periodi caratterizzati da iscrizione all’INPS. Tale disciplina aveva già attribuito al personale la facoltà di riscattare tali periodi, stabilendo però che al riscatto non segua il trasferimento dei contributi. In luogo di ciò, il trattamento pensionistico complessivo a carico del Fondo Postelegrafonici subisce una detrazione delle prestazioni corrispondenti alla contribuzione versata per i periodi riscattati e liquidate a carico dell’A.G.O.
Conferma della normativa precedente
La circolare conclude precisando che l’art. 41 della legge n. 355/1989 non modifica la normativa preesistente sul riscatto, la quale resta integralmente applicabile secondo le modalità già previste dalle disposizioni richiamate, in particolare dall’art. 5 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, dall’art. 161 del D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417 e dalle circolari n. 53269 Prs. del 5 agosto 1961 e n. 53289 Prs. dell’1 aprile 1963.
Punti principali
Ambito soggettivo e decorrenza
La disciplina riguarda il personale dei ruoli degli Uffici locali dipendenti dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni iscritto allo speciale Fondo gestito dall’Istituto Postelegrafonici. L’estensione opera per chi cessi dal servizio successivamente all’8 novembre 1989, data di entrata in vigore della legge n. 355/1989.
Estensione dell’art. 11 del D.P.R. n. 1092/1973
Per il personale interessato sono estese le disposizioni dell’art. 11 del T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, relative alla valutazione, a domanda, dei servizi resi allo Stato, inclusi quelli indicati nell’art. 157 del D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, purché con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o a fondi sostitutivi.
Limite di applicazione e trasferimento contributivo
L’art. 11 richiamato si applica solo ai servizi che non abbiano determinato o concorso a determinare un trattamento di pensione, ai sensi dell’art. 41 dello stesso D.P.R. n. 1092. In tali casi l’INPS deve trasferire integralmente all’Istituto Postelegrafonici i contributi IVS riscossi, compresa la quota a carico del dipendente, secondo le modalità già previste per il personale iscritto al trattamento di quiescenza dello Stato.
Normativa previgente sul riscatto dei periodi con iscrizione INPS
La circolare richiama la disciplina già vigente che consente al personale di riscattare determinati periodi caratterizzati da iscrizione all’INPS. Per tali periodi non è previsto un trasferimento di contributi, ma la detrazione dal trattamento pensionistico complessivo a carico del Fondo Postelegrafonici delle prestazioni corrispondenti alla contribuzione versata e liquidate a carico dell’A.G.O.
Conferma della disciplina precedente
Si precisa espressamente che l’art. 41 della legge n. 355/1989 non modifica la normativa preesistente sul riscatto, che continua quindi ad applicarsi con le modalità già stabilite dalle disposizioni e circolari richiamate.
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