Circolare numero 88 del 7-4-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, in conseguenza dell’aumento delle tariffe postali, il rimborso spese massimo riconoscibile alle Banche per gli effetti da incassare tramite posta passa da L. 6.250 a L. 7.000. Restano ferme le condizioni migliori eventualmente già ottenute o ottenibili. Per tutte le altre commissioni e modalità, si confermano le disposizioni della circolare n. 242 del 18 novembre 1989.
Aumento del rimborso spese massimo riconoscibile alle Banche per effetti da incassare tramite posta
Aumento del rimborso spese per effetti incassati tramite posta
La circolare interviene per aggiornare l’importo massimo riconoscibile alle Banche a titolo di rimborso spese, in relazione all’aumento delle tariffe postali. L’adeguamento riguarda gli effetti da incassare tramite posta e porta il limite da L. 6.250 a L. 7.000.
Ambito dell’aggiornamento
Il chiarimento ha portata limitata al solo rimborso spese connesso agli effetti incassati tramite il servizio postale. La nuova misura si applica come tetto massimo riconoscibile, senza incidere su eventuali condizioni più favorevoli già pattuite o conseguibili.
Condizioni economiche e salvaguardia delle migliori condizioni
La circolare precisa che l’incremento del limite è disposto "fatte salve, naturalmente, le migliori condizioni ottenute o ottenibili". Ne deriva che, ove esistano condizioni più vantaggiose per la banca, esse restano applicabili in luogo del limite aggiornato.
Richiamo alla disciplina precedente
Per tutto ciò che non riguarda l’adeguamento dell’importo massimo di rimborso, restano confermate le disposizioni contenute nella circolare n. 242 del 18 novembre 1989. In particolare, sono confermate le altre commissioni e modalità operative già disciplinate in quella sede.
Punti principali
Adeguamento del rimborso spese
A seguito dell’aumento delle tariffe postali, l’importo massimo riconoscibile alle Banche a titolo di rimborso spese per gli effetti da incassare tramite posta viene innalzato da L. 6.250 a L. 7.000.
Clausola sulle migliori condizioni
L’adeguamento opera fatte salve le migliori condizioni già ottenute o comunque ottenibili, che restano quindi prevalenti se più favorevoli.
Conferma delle altre disposizioni
Per le altre commissioni e modalità operative viene espressamente confermato quanto previsto dalla circolare n. 242 del 18 novembre 1989.
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