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Circolare

Circolare numero 91 del 10-4-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga gli importi dovuti per il 1990 dalle categorie interessate, con riferimento alla contribuzione IVS, al contributo per maternità e al contributo per l’assistenza sanitaria. Vengono confermati gli importi fissi mensili e annuali per artigiani e commercianti, nonché le aliquote della quota aggiuntiva aziendale e del contributo sanitario sul reddito imponibile. Il testo specifica inoltre che nei bollettini in corso di emissione il contributo maternità è stato già aggiunto alla contribuzione IVS.

Contribuzione 1990 per IVS, maternità e assistenza sanitaria per artigiani e commercianti

Contribuzione 1990 per artigiani e commercianti

La circolare aggiorna la contribuzione dovuta per l’anno 1990 dalle categorie in esame, precisando gli importi IVS, il contributo per maternità e il contributo per l’assistenza sanitaria. Gli importi indicati si applicano alle consuete scadenze e recepiscono le conferme normative richiamate nel testo.

Contribuzione IVS: importi fissi

Per la contribuzione IVS, la circolare conferma innanzitutto il contributo base nella misura di L. 390 mensili, ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, del D.L. n. 463/1983 convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Vengono inoltre confermati:

  • il contributo per l’adeguamento delle pensioni, previsto dall’art. 22, comma 1, della legge n. 41/1986 e incrementato ai sensi dell’art. 22 della legge n. 160/1975, pari a L. 92.190 mensili;
  • il contributo capitario aggiuntivo di cui all’art. 22, comma 1, lettera b), pari a L. 250.000 annue, corrispondenti a L. 20.833,33 mensili;
  • il contributo di risanamento, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, fissato in L. 5.458,33 mensili per gli artigiani e in L. 5.166,67 mensili per i commercianti.

Sulla base di tali componenti, la circolare determina il contributo capitario fisso mensile complessivo dovuto per il 1990 in:

  • L. 118.917,06 per gli artigiani;
  • L. 118.625,40 per i commercianti.

Tali importi comprendono anche la quota per l’assistenza agli orfani dei lavoratori, stabilita in modo costante in L. 45,40 mensili.

Quota aggiuntiva aziendale

La quota aggiuntiva aziendale viene confermata dall’art. 6, comma 2, della legge n. 48/1988 nella misura:

  • del 4% per gli artigiani;
  • del 4,20% per i commercianti.

La base di calcolo è il reddito d’impresa imponibile ai fini IRPEF. La circolare richiama l’interpretazione autentica secondo cui tale reddito è quello riferito alla sola attività per la quale sussiste il titolo all’iscrizione negli elenchi di categoria.

Contributo per maternità

Il contributo per le prestazioni di maternità, previsto dalla legge 29 dicembre 1987, n. 546, resta stabilito in L. 18.936 annue per ciascun soggetto iscritto negli elenchi IVS, equivalenti a L. 1.578 mensili.

La circolare precisa inoltre che, nei bollettini in corso di emissione, tale contributo è stato già sommato agli importi dovuti a titolo di contribuzione IVS.

Contributo per assistenza sanitaria

Per il Servizio sanitario nazionale il contributo resta dovuto nella misura del 5% del reddito complessivo ai fini IRPEF dell’anno precedente, con esclusione:

  • dei redditi già assoggettati al medesimo contributo;
  • dei redditi di pensione.

La percentuale del 5% si applica alla parte di reddito non superiore a L. 40 milioni annui. Per la quota eccedente tale soglia e fino al limite di L. 100 milioni, l’aliquota è ridotta al 4%.

Finalità della circolare

La circolare ha finalità meramente informativa e applicativa: rende noti gli importi dovuti per il 1990 e consente l’immediata applicazione delle disposizioni contributive da parte dei soggetti interessati.

Punti principali

Contribuzione IVS 1990: quote fisse

Per l’anno 1990 la contribuzione IVS viene confermata con gli importi consueti. Il contributo base resta pari a L. 390 mensili. Il contributo per l’adeguamento delle pensioni ammonta a L. 92.190 mensili, mentre il contributo capitario aggiuntivo è confermato in L. 250.000 annue, pari a L. 20.833,33 mensili. Il contributo di risanamento resta fissato in L. 5.458,33 capitarie mensili per gli artigiani e in L. 5.166,67 per i commercianti. Ne deriva un contributo capitario fisso mensile complessivo di L. 118.917,06 per gli artigiani e di L. 118.625,40 per i commercianti, comprensivo della quota per l’assistenza agli orfani dei lavoratori pari a L. 45,40 mensili.

Contribuzione IVS 1990: quota aggiuntiva aziendale

La quota aggiuntiva aziendale è confermata dall’art. 6, comma 2, della legge n. 48/1988 nella misura del 4% per gli artigiani e del 4,20% per i commercianti. La base imponibile è il reddito d’impresa ai fini IRPEF, da intendersi, secondo l’interpretazione autentica richiamata dalla circolare, come reddito relativo alla sola attività per la quale sussiste il titolo all’iscrizione negli elenchi di categoria.

Contribuzione per maternità

Il contributo per le prestazioni di maternità, previsto dalla legge 29 dicembre 1987, n. 546, resta stabilito in L. 18.936 annue per ciascun soggetto iscritto negli elenchi IVS, pari a L. 1.578 mensili. La circolare precisa che nei bollettini in corso di emissione tale importo è già stato aggiunto alla contribuzione IVS.

Contribuzione per assistenza sanitaria

Il contributo per il Servizio sanitario nazionale è dovuto nella misura del 5% del reddito complessivo ai fini IRPEF dell’anno precedente, con esclusione dei redditi già assoggettati al contributo e dei redditi di pensione. L’aliquota del 5% si applica alla quota di reddito non superiore a 40 milioni annui; sulla parte eccedente e fino al limite di 100 milioni l’aliquota è del 4%.

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