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Circolare

Circolare numero 90 del 9-4-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni per applicare l’art. 4 del D.L. 13 febbraio 1990, n. 20, che ha sostituito il D.L. n. 390/1989 decaduto. Le novità riguardano la sanatoria delle domande di pensionamento anticipato presentate prima dell’entrata in vigore del decreto, la riduzione del contributo a carico delle imprese in specifiche aree e per le imprese assoggettate a procedure concorsuali, nonché la proroga al 31 dicembre 1991 della disciplina sul pensionamento anticipato per i lavoratori di determinate imprese. La circolare indica termini operativi, modalità di convalida delle domande, criteri di ricalcolo degli oneri e l’elenco delle zone industriali in declino.

Istruzioni applicative sul pensionamento anticipato: sanatoria domande, contributo imprese e proroga al 31 dicembre 1991

Istruzioni applicative sul pensionamento anticipato e sul contributo a carico delle imprese

La circolare interviene per dare attuazione all’art. 4 del decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1990 ed entrato in vigore nella stessa data. Il provvedimento sostituisce il decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390, decaduto per mancata conversione, e introduce tre innovazioni principali: la sanatoria di alcune domande di pensionamento anticipato, la riduzione del contributo dovuto dalle imprese in determinate aree e in caso di procedure concorsuali, e la proroga al 31 dicembre 1991 della disciplina sul pensionamento anticipato per specifiche categorie di lavoratori.

Sanatoria delle domande di pensionamento anticipato

Il comma 2 dell’art. 4 prevede che la delibera del CIPI, nel fissare i termini di inoltro delle domande di pensionamento anticipato all’impresa, faccia comunque salve le domande presentate prima dell’entrata in vigore del decreto. In applicazione di tale previsione, la circolare stabilisce che:

  • le domande presentate dai lavoratori alle imprese dopo la scadenza del termine fissato dalla delibera CIPI sono sanabili se risultano presentate entro il 13 febbraio 1990;
  • le imprese devono aver trasmesso tali domande all’INPS entro il termine di legge di dieci giorni, cioè entro il 23 febbraio 1990;
  • la sanatoria vale anche per le domande trasmesse dalle imprese all’INPS oltre il termine di dieci giorni, purché risultino comunque inviate entro il 23 febbraio 1990.

Ai fini della prova della presentazione alle imprese non sono richiesti accertamenti specifici, trattandosi di circostanza non agevolmente verificabile. Per la trasmissione all’INPS, se la domanda non è stata consegnata direttamente allo sportello, può farsi riferimento alla data del timbro postale, purché l’invio sia avvenuto con raccomandata anche senza ricevuta di ritorno.

Le imprese devono segnalare i nominativi dei lavoratori cui la sanatoria si riferisce, se non già compresi negli elenchi inviati alla Direzione generale. Le sedi INPS provvedono alla definizione delle domande dopo aver verificato la corrispondenza dei nominativi negli elenchi aziendali già trasmessi o ancora da trasmettere.

Riduzione del contributo a carico delle imprese

La circolare ricostruisce il regime del contributo dovuto dalle imprese per ciascun lavoratore ammesso al pensionamento anticipato. Il precedente art. 4 del D.L. n. 390/1989 prevedeva, in linea generale, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi quinto e sesto dell’art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, ridotto al 25 per cento nei territori del Mezzogiorno richiamati dal testo unico degli interventi nel Mezzogiorno.

Il D.L. n. 20/1990 conferma tale impianto ma estende la riduzione al 25 per cento:

  • alle zone industriali in declino individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, adottata ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988;
  • alle imprese assoggettate a procedure concorsuali ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

L’estensione ha effetto retroattivo. Ne deriva che, per i prepensionamenti rientranti nell’ambito delle nuove previsioni, il contributo deve essere richiesto in misura ridotta anche se la relativa decorrenza è anteriore. Se la sede ha già comunicato l’onere in misura piena, deve procedere al ricalcolo e inviare all’impresa una nuova comunicazione; nei casi di pagamento rateale, va predisposto un nuovo piano di frazionamento del credito.

Individuazione delle aree interessate e regime delle procedure concorsuali

Per determinare se un’impresa rientri nelle zone industriali in declino, le sedi devono fare riferimento all’elenco allegato alla circolare. In presenza di più stabilimenti, il criterio decisivo è la localizzazione dello stabilimento presso cui è occupato il lavoratore prepensionato.

Per le imprese soggette a procedure concorsuali la circolare richiama espressamente l’art. 111, primo comma, n. 1, del regio decreto n. 267/1942, con la conseguenza che il contributo per i prepensionamenti gode di priorità nell’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo.

Proroga della disciplina di pensionamento anticipato fino al 31 dicembre 1991

Il comma 7 dell’art. 4 stabilisce che la disciplina del pensionamento anticipato di cui all’art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1991 nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all’art. 1-bis del D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181. La proroga opera alle condizioni e nei limiti previsti dal medesimo art. 1-bis.

Per l’applicazione concreta di questa disciplina la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 224 del 27 ottobre 1989 e con i successivi messaggi richiamati nel testo.

Elenco delle zone industriali in declino

L’allegato riporta l’elenco delle province e dei comuni riconosciuti come zone industriali in declino. Tra le province indicate figurano Aosta, Firenze, Frosinone, Genova, Livorno, Massa Carrara, Novara, Perugia, Pesaro, Rovigo, Sondrio, Terni e Torino, con specificazioni territoriali e alcune esclusioni puntualmente elencate.

Questo allegato è rilevante ai fini della corretta determinazione della misura del contributo dovuto dalle imprese per i prepensionamenti, poiché nelle aree incluse opera la riduzione al 25 per cento prevista dall’art. 4 del decreto-legge n. 20/1990.

Punti principali

Sanatoria delle domande presentate prima del 14 febbraio 1990

Sono convalidabili le domande di pensionamento anticipato presentate dai lavoratori alle imprese dopo la scadenza dei termini fissati dalle delibere CIPI, purché risultino presentate entro il 13 febbraio 1990 e trasmesse all’INPS entro il 23 febbraio 1990. La sanatoria si applica anche alle domande presentate dalle imprese all’INPS oltre il termine di dieci giorni previsto, a condizione che siano state trasmesse entro il 23 febbraio 1990. Per la data di presentazione alle imprese non sono richiesti particolari accertamenti; per la trasmissione postale all’INPS vale il timbro di spedizione, anche senza ricevuta di ritorno. Le imprese devono segnalare i nominativi dei lavoratori interessati se non già presenti negli elenchi trasmessi, e le sedi INPS definiscono le domande verificando la corrispondenza con gli elenchi aziendali.

Riduzione del contributo per imprese in declino industriale e procedure concorsuali

L’art. 4 del D.L. n. 20/1990 conferma il contributo a carico delle imprese per ciascun lavoratore ammesso al pensionamento anticipato, ma estende la riduzione dal 50% al 25% alle imprese ubicate nelle zone industriali in declino individuate dalla decisione della Commissione CE del 21 marzo 1989 e alle imprese assoggettate a procedure concorsuali. Rientrano tra queste fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. L’effetto è retroattivo: per tutti i prepensionamenti interessati il contributo va richiesto in misura ridotta, anche se già era stata comunicata la misura piena, nel qual caso occorre ricalcolare l’onere e inviare una nuova comunicazione e, se necessario, un nuovo piano di rateazione.

Criteri di individuazione delle zone e ordine di pagamento nelle procedure concorsuali

Per individuare le zone industriali in declino le sedi devono fare riferimento all’elenco allegato alla circolare. Nei casi di imprese con più stabilimenti, conta il luogo in cui ha sede lo stabilimento del lavoratore prepensionato. Per le imprese sottoposte a procedure concorsuali il pagamento del contributo segue l’art. 111, primo comma, n. 1, del regio decreto n. 267/1942, con priorità nell’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo.

Proroga della disciplina del pensionamento anticipato fino al 31 dicembre 1991

L’art. 4, comma 7, proroga fino al 31 dicembre 1991 l’applicazione della disciplina di pensionamento anticipato di cui all’art. 1 della legge n. 193/1984 per i lavoratori dipendenti dalle imprese indicate dall’art. 1-bis del D.L. n. 120/1989, convertito nella legge n. 181/1989, alle condizioni e nei limiti previsti dallo stesso art. 1-bis. Per tale disciplina la circolare rinvia alle precedenti istruzioni già impartite.

Zone industriali in declino: elenco territoriale

L’allegato riporta le province e i comuni interessati dalle zone industriali in declino. Sono menzionate, tra le altre, le province di Aosta, Firenze, Frosinone, Genova, Livorno, Massa Carrara, Novara, Perugia, Pesaro, Rovigo, Sondrio, Terni e Torino, con specifiche esclusioni in alcuni casi e con indicazione puntuale dei comuni compresi.

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