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Sentenza

Sentenza del 30/09/2019 n. 24268 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2010 e 2011, sostenendo che la servitù di uso pubblico gravante sugli immobili fosse assimilabile al diritto reale d'uso previsto dall'art. 1021 c.c. e che, pertanto, il Comune, quale titolare del diritto, dovesse essere considerato soggetto passivo dell'imposta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 504 del 1992. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che la presenza della servitù impedisse di individuare nel proprietario il soggetto tenuto al pagamento dell'ICI.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni della CTP di Bergamo e della CTR di Milano. Ha chiarito che la servitù di uso pubblico è un diritto reale sui generis, appartenente alla collettività e non al Comune in senso civilistico, e non coincide con il diritto reale d'uso disciplinato dall'art. 1021 c.c. La servitù consente alla collettività di utilizzare il bene per specifiche utilità pubbliche, senza trasferire la proprietà né privare il proprietario dei restanti poteri dominicali. Poiché l'ICI è dovuta dal proprietario o dai titolari dei diritti reali tipici espressamente previsti dalla legge, la servitù di uso pubblico non esclude la soggettività passiva della Pittarello Holding. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.800 euro oltre accessori e spese generali, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3

    L'ICI grava sul proprietario dell'immobile o sui titolari dei diritti reali di godimento tipici indicati dalla norma. La servitù di uso pubblico, in quanto diritto atipico appartenente a una collettività, non rientra tra tali diritti e non trasferisce la soggettività passiva dal proprietario.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 4

    L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

    L'esenzione prevista per gli immobili comunali o per quelli sui quali il Comune è titolare di diritti reali tipici non è applicabile alla servitù di uso pubblico, poiché essa non rende il Comune proprietario né titolare di un diritto reale di godimento tipizzato.

  • Codice civile, art. 1021

    Disciplina il diritto reale d'uso, istituto interprivatistico, personale e tipizzato, che può comprendere uti e, nei limiti previsti, frui. Tale diritto è distinto dalla servitù di uso pubblico, che appartiene a una collettività e ha contenuto limitato a specifiche utilità pubbliche.

  • Codice civile, art. 825

    Riguarda i diritti demaniali su beni altrui e le servitù prediali pubbliche spettanti a enti pubblici. La Corte ha ritenuto che la servitù di uso pubblico, appartenendo alla collettività e non direttamente all'ente, non possa essere automaticamente assimilata ai diritti reali pubblici disciplinati da tale norma.

  • Codice civile, art. 11

    Le province e i comuni, nonchè gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

    La disposizione è stata richiamata quale fondamento storico delle situazioni reali collettive e del ruolo del Comune come ente esponenziale della collettività, senza però trasformare il Comune nel proprietario o nel titolare civilistico della servitù.

  • Codice di procedura civile, art. 91

    La parte soccombente deve rifondere le spese di lite; per questo la Corte ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto l'obbligo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La semplice esistenza di una servitù di uso pubblico su un immobile privato non trasferisce al Comune la proprietà né la soggettività passiva dell'ICI o di imposte immobiliari analoghe.
  • Ai fini tributari occorre distinguere tra servitù di uso pubblico, diritto reale d'uso ex art. 1021 c.c., servitù prediale pubblica e usi civici: istituti diversi non producono automaticamente gli stessi effetti fiscali.
  • Il proprietario dell'immobile resta normalmente soggetto passivo dell'imposta quando conserva la proprietà e la servitù incide soltanto su specifiche modalità di utilizzo del bene.
  • L'esenzione prevista per immobili comunali o per immobili sui quali il Comune possiede determinati diritti reali opera soltanto quando il diritto dell'ente rientra tra quelli tipizzati dalla normativa tributaria; non è sufficiente la mera rappresentanza della collettività beneficiaria.
  • Un vincolo urbanistico o una destinazione ad uso pubblico possono limitare l'utilizzo del bene e ridurne eventualmente il valore imponibile, ma non eliminano di per sé l'obbligo tributario del proprietario.
  • In caso di ricorso integralmente rigettato, il contribuente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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