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Ordinanza

Ordinanza n. 2746/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza ministeriale del Ministero dell'istruzione n. 27 del 16 febbraio 2026, emanata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicata in pari data, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui all’art. 7, comma 4, lettera h), impone, ai fini del riconoscimento del diritto alla riserva dei posti ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, che l’aspirante sia “iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupato alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda” senza prevedere alcuna clausola di salvaguardia per chi, pur avendone diritto, sia titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato al momento della presentazione dell’istanza.

Giustizia amministrativa202604480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: art. 7, comma 4, lettera h), dell'ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, nella parte in cui subordina il riconoscimento della riserva dei posti prevista dalla legge n. 68/1999 all'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio quale disoccupato alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, senza prevedere una clausola di salvaguardia per chi sia titolare di un contratto a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza ministeriale che disciplina l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo. La contestazione riguarda la previsione secondo cui, ai fini del riconoscimento della riserva dei posti prevista dalla legge n. 68/1999, l'aspirante deve essere iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio in quanto disoccupato alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il ricorrente lamenta l'assenza di una clausola di salvaguardia per i soggetti che, pur avendone diritto in ragione dello status di invalidità, siano titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato al momento della presentazione dell'istanza. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e ha reputato che le questioni dedotte necessitino dell'approfondimento proprio della fase di merito. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che la disposizione impugnata non determina una preclusione assoluta alla partecipazione alle procedure, incidendo soltanto sul perimetro del diritto di riserva, mentre resta salvo il diritto di precedenza collegato alla certificazione dello status di invalidità. Le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente tutelabili mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.; pertanto, il Tribunale ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione del merito, senza sospendere l'efficacia degli atti impugnati. L'udienza pubblica è stata fissata al 18 dicembre 2026. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 4, lettera h), ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026

    iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupato alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda

    La disposizione impugnata delimita il riconoscimento del diritto alla riserva dei posti richiedendo l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio e lo stato di disoccupazione alla scadenza del termine per la domanda.

  • art. 8 l. 68/1999

    È richiamato quale base normativa delle liste del collocamento obbligatorio cui deve essere iscritto l'aspirante secondo la disposizione impugnata.

  • art. 55 c.p.a.

    Consente, al comma 10, di fissare la data di discussione del ricorso nel merito quando le esigenze del ricorrente possono essere tutelate mediante una sollecita definizione della causa, senza sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato applicato per accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute e all'oscuramento dei dati nel provvedimento diffuso.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la disposizione impugnata non impedisce in assoluto la partecipazione alla procedura ma incide soltanto sull'estensione di un diritto di riserva, il periculum in mora deve essere valutato considerando la permanenza degli altri diritti o precedenze riconosciuti all'interessato.
  • Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, quando la definizione ravvicinata della controversia offre una protezione adeguata e non ricorre una preclusione assoluta alla partecipazione alla procedura.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata del merito non comporta una valutazione definitiva sulla legittimità della disposizione impugnata, quando il giudice ritenga necessaria una più approfondita cognizione nella fase di merito.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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