Cassazione Civile, Ordinanza n. 02909/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta da un soggetto destinatario di alcuni atti di riscossione relativi a crediti vantati da INPS, INAIL e Direzione territoriale del lavoro, poi solo in parte accolta nei gradi di merito per intervenuta prescrizione di alcuni crediti e rigettata per il resto. La Corte d'appello ha ritenuto non fondata la doglianza relativa alla prova della notifica degli avvisi di pagamento e delle cartelle, reputando generica la contestazione sulla conformità delle copie prodotte. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduce violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., sostenendo che la controparte avesse prodotto soltanto copie fotostatiche di atti mai notificati e che il disconoscimento della loro conformità non richiedesse indicazioni specifiche; contesta inoltre la ritualità delle notifiche, anche a mezzo raccomandata e PEC, e lamenta che la corte territoriale avesse erroneamente considerato inammissibile o insufficiente il disconoscimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi, poiché la corte di merito aveva fondato il rigetto sulla genericità del disconoscimento delle copie e sulla conseguente attendibilità della documentazione prodotta. La Corte ha ribadito che il disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c. deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, con indicazione delle ragioni della asserita non conformità, mentre il mero dissenso generico non è sufficiente a privare le riproduzioni del loro valore probatorio. Confermata quindi la valutazione di fatto della corte territoriale sulla correttezza delle notifiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2712 c.c.
Le riproduzioni meccaniche fanno prova dei fatti rappresentati, ma il disconoscimento per perderne l'efficacia probatoria deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito.
art. 2719 c.c.
"Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta"
La contestazione della conformità delle copie fotografiche richiede specificazione delle difformità lamentate; il mero disconoscimento generico non è sufficiente.
art. 214 c.p.c.
È richiamato per precisare che il disconoscimento delle riproduzioni non è soggetto ai limiti e alle modalità proprie del disconoscimento di scrittura privata, ma deve comunque essere esplicito e circostanziato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso dedotto per violazione di legge in relazione alla disciplina probatoria delle copie.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità di copie fotostatiche o riproduzioni meccaniche non può ridursi a una contestazione meramente apodittica, ma deve indicare in modo chiaro e circostanziato le ragioni della pretesa difformità rispetto all'originale o al fatto rappresentato.
- Quando la parte produca copie di atti di notifica o di ricevimento, il giudice non può escluderne automaticamente l'efficacia probatoria per il solo fatto che siano copie, ma deve valutarle insieme agli altri elementi istruttori disponibili se il disconoscimento non sia specifico.
- La censura in cassazione che non confronti la reale ratio decidendi della sentenza impugnata è infondata, perché non scalfisce il fondamento logico-giuridico della decisione di merito.
- Il controllo di legittimità non consente di sostituire una diversa valutazione di fatto all'apprezzamento del giudice di merito quando questi abbia ritenuto generico e insufficiente il disconoscimento e abbia tratto da ciò la conferma della regolarità della notificazione.
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