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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14626/2026 del 17/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni dipendenti del personale ATA del comparto scuola hanno chiesto di ottenere la reiterazione "ora per allora" di una procedura selettiva per la progressione dall'area B all'area D, sostenendo di essere stati illegittimamente estromessi dalla mobilità verticale e di avere quindi diritto all'assunzione in ruolo o comunque alla ripetizione delle procedure. In via subordinata hanno lamentato la mancata attivazione, con cadenza biennale, di nuove procedure selettive per le progressioni verticali, deducendo la violazione delle clausole del CCNL Comparto Scuola e delle norme contrattuali sulla mobilità professionale. I ricorrenti hanno censurato la sentenza d'appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 4, del Comparto Scuola, dell'art. 2 CCNI 3.12.2009, degli artt. 10, 48 e 49 CCNL 2007, dell'art. 12, comma 1, CCNL 3.12.2009 e dell'art. 52, comma 2, d.lgs. 165/2001. La Corte ha esaminato anche il profilo della giurisdizione, rilevando che la questione era coperta da giudicato implicito, poiché il primo giudice aveva deciso nel merito e la giurisdizione non era stata contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la mera collocazione nella graduatoria della prima fase e la partecipazione alla procedura non attribuivano un diritto soggettivo all'assunzione, mancando il superamento della seconda fase selettiva e una graduatoria definitiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la domanda tendeva a ripristinare l'assetto normativo contrattuale precedente, mentre la decisione di merito aveva valorizzato sia l'intervenuto mutamento dell'assetto normativo sia il consolidamento delle posizioni di terzi in buona fede, oltre al fatto che la disciplina invocata riguardava passaggi all'area immediatamente superiore e non un passaggio "per saltum" dall'area B all'area D. È stata confermata la condanna alle spese e disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4, Comparto Scuola

    richiamato dai ricorrenti come base del preteso diritto alla progressione/assunzione, ma ritenuto non idoneo a fondare un diritto soggettivo alla nomina nella situazione concreta

  • art. 2 CCNI 3 dicembre 2009

    invocato per sostenere la pretesa all'assunzione in ruolo, senza esito positivo

  • artt. 10, 48 e 49 CCNL 2007

    richiamati per sostenere l'obbligo di attivazione periodica delle procedure di mobilità verticale; la Corte rileva che disciplinano il passaggio all'area immediatamente superiore, non il passaggio per saltum

  • art. 12, comma 1, CCNL 3 dicembre 2009

    invocato dai ricorrenti in relazione alla mobilità professionale, ma non decisivo nel caso concreto

  • art. 52, comma 2, d.lgs. 165/2001

    richiamato come norma sulla progressione verticale; la Corte ne esclude l'utilizzo per fondare il diritto preteso nel caso esaminato

  • L. n. 150 del 2009

    indicata come riforma che ha inciso sul quadro normativo delle progressioni verticali, contribuendo al mutamento dell'assetto precedente

  • d.lgs. n. 75 del 2017

    richiamato come ulteriore riforma che ha modificato l'assetto delle progressioni verticali, rendendo non ripristinabile il precedente schema contrattuale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di legittimità invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso

  • art. 27094 del 2024

    citata come precedente sul giudicato implicito in materia di giurisdizione, secondo cui non è consentito rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione nella fase impugnatoria se la sentenza di primo grado ha pronunciato nel merito senza contestazioni

  • art. 1005 del 2026

    citata come precedente in materia di personale ATA per affermare che il superamento di una fase formativa non basta, da solo, a fondare il diritto all'assunzione

  • Cons. St. n. 3768 del 2011

    richiamata per precisare che la procedura in esame riguardava un passaggio tra aree e non un trasferimento per saltum

  • sentenze Corte costituzionale n. 1/99 e n. 194/2002

    richiamate dal CCNL quale limite al modello di procedure selettive per i passaggi tra aree

  • art. 46 CCNL

    richiamato indirettamente nella disciplina del sistema di classificazione e dei passaggi tra aree

Massime di principio

  • La mera partecipazione a una procedura selettiva articolata in più fasi, o il superamento di una fase intermedia, non attribuisce di per sé un diritto soggettivo all'assunzione o alla progressione di carriera quando l'iter sia ancora incompleto e la graduatoria non sia definitiva.
  • Il diritto alla stabilizzazione o alla nomina può sorgere solo all'esito del procedimento selettivo concluso e in presenza di una graduatoria finale consolidata, non in base a posizioni acquisite in una fase interlocutoria.
  • Una domanda giudiziale che miri a ripristinare un assetto organizzativo-normativo superato da riforme sopravvenute è inammissibile o infondata se non si confronta con il nuovo quadro legislativo vigente al momento della decisione.
  • Le norme contrattuali o regolamentari sulle progressioni verticali vanno interpretate secondo il loro oggetto specifico: se disciplinano il passaggio all'area immediatamente superiore, non possono essere automaticamente estese a ipotesi di passaggio per saltum tra aree non contigue.
  • Il consolidamento delle posizioni di terzi in buona fede, ove non impugnate, può precludere la tutela demolitoria o ripristinatoria, residuando semmai una tutela risarcitoria ove tempestivamente dedotta e provata.
  • In materia di giurisdizione, se il giudice di primo grado ha deciso nel merito e la questione non è stata devoluta in appello, il difetto di giurisdizione non può essere rilevato d'ufficio in sede impugnatoria perché coperto da giudicato implicito.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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