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Ordinanza

Ordinanza n. 398/2026 - L'aquila, Sezione 1

Per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, quanto al ricorso introduttivo, - dell’ordinanza n. 12/2016 del 4 aprile 2016, notificata in data 21 aprile 2016, con cui il Comune de L’Aquila ha ordinato all’odierno ricorrente la demolizione delle opere edilizie ivi indicate, consistenti in un manufatto adibito a rimessa attrezzi con superficie pari a circa 90,00 mq ed un manufatto adibito a garage, con superficie pari a circa 38 mq; - di ogni altro atto presupposto e connesso, anche endoprocedimentale; quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 20 maggio 2022, - dell’atto di accertamento per acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso del 23 febbraio 2022, con cui il Comune de L’Aquila ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione sopra menzionata e l’acquisizione del terreno puntualmente indicato nell’atto di accertamento al Comune de L’Aquila; - del verbale dei Vigili Urbani di L’Aquila n. 6/2017 prot. 76/17 PE del 31 maggio 2017.

Giustizia amministrativa201600300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di due manufatti edilizi e successivo atto di acquisizione al patrimonio comunale per inottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione di un manufatto adibito a rimessa attrezzi, di circa 90 mq, e di un manufatto adibito a garage, di circa 38 mq. Ha dedotto falsità dei presupposti, travisamento dei fatti e delle risultanze documentali, nonché violazione e falsa applicazione della legge n. 1150/1942 e della legge n. 765/1967, sostenendo in particolare che la rimessa attrezzi fosse stata realizzata anteriormente al 1° settembre 1967 e fosse quindi legittima anche in assenza di titolo edilizio. Con motivi aggiunti ha impugnato l'atto comunale di accertamento dell'inottemperanza, acquisizione del terreno al patrimonio comunale e immissione in possesso, deducendo falsità dei presupposti e violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 36 d.P.R. n. 380/2001. Il giudizio non è stato definito nel merito: il TAR aveva disposto una verificazione per accertare la data di realizzazione della rimessa e, a seguito dell'impossibilità del verificatore originariamente incaricato di svolgere tempestivamente l'incarico, è stata richiesta la sua sostituzione.

La decisione

Il Collegio ha accolto la richiesta del verificatore uscente, ritenuto impossibilitato a svolgere l'incarico per i numerosi impegni istituzionali, e lo ha sostituito nominando quale nuovo verificatore un ingegnere in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile della Regione Abruzzo, già coinvolto nelle attività di sopralluogo e quindi a conoscenza della causa. Al nuovo verificatore è stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per espletare e completare la verificazione. Il deposito della relazione e ogni interlocuzione con il TAR dovranno avvenire esclusivamente tramite PAT. Ogni pronuncia sul rito, sul merito e sulle spese è stata sospesa; il Presidente della Sezione dovrà fissare l'udienza successiva al deposito della verificazione.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale per disporre la verificazione volta ad accertare la data di realizzazione del manufatto e per disciplinarne la sostituzione e lo svolgimento.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale parametro normativo per la contestazione dell'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e della conseguente acquisizione al patrimonio comunale.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    accertamento di conformità

    È richiamato in relazione all'istanza di sanatoria presentata dal ricorrente e agli effetti che tale procedimento aveva avuto sulla quiescenza dell'ordinanza di demolizione.

  • legge n. 1150/1942

    È indicata dal ricorrente quale normativa asseritamente violata, in relazione alla realizzazione del manufatto anteriormente al 1° settembre 1967.

  • legge n. 765/1967

    È indicata dal ricorrente quale normativa asseritamente violata, in relazione alla necessità del titolo edilizio e alla data di realizzazione della rimessa.

Massime di principio

  • Quando la decisione sul ricorso dipende dall'accertamento tecnico di un fatto controverso, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. e sospendere ogni pronuncia sul rito, sul merito e sulle spese fino all'acquisizione della relazione.
  • Il verificatore nominato può essere sostituito quando dichiari e documenti l'impossibilità di svolgere tempestivamente l'incarico; il giudice può individuare un nuovo verificatore tenendo conto anche della sua pregressa conoscenza delle attività istruttorie e della causa.
  • Le attività del verificatore e le interlocuzioni con il giudice possono essere assoggettate al deposito e alla comunicazione esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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