Ordinanza n. 398/2026 - L'aquila, Sezione 1
Per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, quanto al ricorso introduttivo, - dell’ordinanza n. 12/2016 del 4 aprile 2016, notificata in data 21 aprile 2016, con cui il Comune de L’Aquila ha ordinato all’odierno ricorrente la demolizione delle opere edilizie ivi indicate, consistenti in un manufatto adibito a rimessa attrezzi con superficie pari a circa 90,00 mq ed un manufatto adibito a garage, con superficie pari a circa 38 mq; - di ogni altro atto presupposto e connesso, anche endoprocedimentale; quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 20 maggio 2022, - dell’atto di accertamento per acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso del 23 febbraio 2022, con cui il Comune de L’Aquila ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione sopra menzionata e l’acquisizione del terreno puntualmente indicato nell’atto di accertamento al Comune de L’Aquila; - del verbale dei Vigili Urbani di L’Aquila n. 6/2017 prot. 76/17 PE del 31 maggio 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di due manufatti edilizi e successivo atto di acquisizione al patrimonio comunale per inottemperanza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione di un manufatto adibito a rimessa attrezzi, di circa 90 mq, e di un manufatto adibito a garage, di circa 38 mq. Ha dedotto falsità dei presupposti, travisamento dei fatti e delle risultanze documentali, nonché violazione e falsa applicazione della legge n. 1150/1942 e della legge n. 765/1967, sostenendo in particolare che la rimessa attrezzi fosse stata realizzata anteriormente al 1° settembre 1967 e fosse quindi legittima anche in assenza di titolo edilizio. Con motivi aggiunti ha impugnato l'atto comunale di accertamento dell'inottemperanza, acquisizione del terreno al patrimonio comunale e immissione in possesso, deducendo falsità dei presupposti e violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 36 d.P.R. n. 380/2001. Il giudizio non è stato definito nel merito: il TAR aveva disposto una verificazione per accertare la data di realizzazione della rimessa e, a seguito dell'impossibilità del verificatore originariamente incaricato di svolgere tempestivamente l'incarico, è stata richiesta la sua sostituzione.
La decisione
Il Collegio ha accolto la richiesta del verificatore uscente, ritenuto impossibilitato a svolgere l'incarico per i numerosi impegni istituzionali, e lo ha sostituito nominando quale nuovo verificatore un ingegnere in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile della Regione Abruzzo, già coinvolto nelle attività di sopralluogo e quindi a conoscenza della causa. Al nuovo verificatore è stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per espletare e completare la verificazione. Il deposito della relazione e ogni interlocuzione con il TAR dovranno avvenire esclusivamente tramite PAT. Ogni pronuncia sul rito, sul merito e sulle spese è stata sospesa; il Presidente della Sezione dovrà fissare l'udienza successiva al deposito della verificazione.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per disporre la verificazione volta ad accertare la data di realizzazione del manufatto e per disciplinarne la sostituzione e lo svolgimento.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È richiamato quale parametro normativo per la contestazione dell'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e della conseguente acquisizione al patrimonio comunale.
art. 36 d.P.R. 380/2001
accertamento di conformità
È richiamato in relazione all'istanza di sanatoria presentata dal ricorrente e agli effetti che tale procedimento aveva avuto sulla quiescenza dell'ordinanza di demolizione.
legge n. 1150/1942
È indicata dal ricorrente quale normativa asseritamente violata, in relazione alla realizzazione del manufatto anteriormente al 1° settembre 1967.
legge n. 765/1967
È indicata dal ricorrente quale normativa asseritamente violata, in relazione alla necessità del titolo edilizio e alla data di realizzazione della rimessa.
Massime di principio
- Quando la decisione sul ricorso dipende dall'accertamento tecnico di un fatto controverso, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. e sospendere ogni pronuncia sul rito, sul merito e sulle spese fino all'acquisizione della relazione.
- Il verificatore nominato può essere sostituito quando dichiari e documenti l'impossibilità di svolgere tempestivamente l'incarico; il giudice può individuare un nuovo verificatore tenendo conto anche della sua pregressa conoscenza delle attività istruttorie e della causa.
- Le attività del verificatore e le interlocuzioni con il giudice possono essere assoggettate al deposito e alla comunicazione esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico.
Come è indicizzato
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