Ordinanza n. 238/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso n. -OMISSIS-R.G. proposto per l’annullamento: - dell'ordinanza n. 44 del 7 ottobre 2022 con la quale il Settore IV – Ufficio Tecnico del Comune di -OMISSIS- – ha disposto la demolizione di una costruzione appartenente al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, in avanzata fase di realizzazione su progetto e direzione dei lavori dell'Arch. -OMISSIS-; - del verbale di accertamento tecnico eseguito dalla Polizia Municipale e dall'Ufficio tecnico in data 8 agosto 2022; - della perizia tecnica giurata acquisita dal Comune in data 4 ottobre 2022; - dell'ordinanza di sospensione dei lavori n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione di un edificio in corso di costruzione, nonché gli atti tecnici presupposti
Esito
La controversia
Gli appellanti contestano la sentenza con cui il TAR aveva ritenuto che l’edificio fosse stato realizzato a una quota superiore di 70 centimetri rispetto al progetto approvato, determinando un incremento volumetrico di circa 70 metri cubi e una variazione essenziale superiore al 20%. Poiché l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico, il TAR aveva qualificato la variazione come totale difformità e ritenuto legittima la demolizione. In primo grado erano state depositate osservazioni tecniche, corredate da documenti, secondo cui non vi sarebbe stata difformità dell’edificio rispetto al progetto, ma un’imprecisione nella tavola progettuale relativa alla quota della strada: sarebbe stato il piano stradale a essere rappresentato a una quota maggiore di quella reale. Gli appellanti evidenziano inoltre l’erroneità dei riferimenti plano-altimetrici utilizzati dal verificatore nominato dal TAR, il mancato esame del progetto complessivo e della sua correlazione con il piano di lottizzazione, l’assenza di un adeguato rilievo plano-altimetrico del lotto prima dell’edificazione, l’incertezza circa il ruolo della sezione stradale quale riferimento fisso e la circostanza che il manto stradale sarebbe stato completato dopo la realizzazione degli edifici per consentire l’accesso dei mezzi pesanti.
La decisione
Il CGARS non definisce il merito dell’appello e dispone una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. Il Collegio rileva che le osservazioni tecniche degli appellanti sono specifiche e investono aspetti decisivi, mentre il primo verificatore non si era espresso su di esse e il TAR aveva recepito la relazione senza sciogliere i dubbi prospettati. Occorre quindi accertare lo stato dei luoghi, la correttezza delle misurazioni e dei relativi punti di riferimento, l’altezza effettiva dell’edificio rispetto al piano stradale e la fondatezza delle critiche tecniche al precedente accertamento. La verificazione dovrà svolgersi nel contraddittorio tecnico con le parti, potrà comprendere acquisizioni documentali e verifiche in loco, e dovrà articolarsi in relazione preliminare, osservazioni delle parti e relazione finale. È disposto un acconto di euro 4.000,00, provvisoriamente a carico degli appellanti, quale condizione per l’avvio delle operazioni. Ogni ulteriore decisione, comprese le spese, è riservata alla definizione del giudizio.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica per acquisire elementi conoscitivi necessari alla decisione; la verificazione è disposta nel caso concreto per controllare misurazioni, riferimenti plano-altimetrici e conclusioni del precedente verificatore.
art. 12, comma 1, lett. b), l.r. Sicilia n. 16/2016
È richiamato quale fondamento della qualificazione come variazione essenziale dell’incremento volumetrico superiore al 20%.
art. 12, comma 5, l.r. Sicilia n. 16/2016
È richiamato per la qualificazione delle variazioni essenziali realizzate su area vincolata come totale difformità.
artt. 31 e 44 d.P.R. n. 380/2001
Sono richiamati dal TAR, come riferito nell’ordinanza, quale base normativa per la demolizione delle opere qualificate come totale difformità.
artt. 65 e 67 c.p.a.
Sono richiamati tra le disposizioni processuali applicate, senza una specifica interpretazione nel provvedimento.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla legittimità di un’ordinanza di demolizione dipende da misurazioni tecniche controverse e da differenti riferimenti plano-altimetrici, il giudice deve acquisire un accertamento tecnico adeguato prima di definire il merito, soprattutto se le contestazioni della parte sono specifiche e incidono su elementi decisivi della fattispecie.
- Il giudice non può recepire acriticamente una relazione di verificazione senza esaminare e risolvere le osservazioni tecniche puntuali formulate dalla parte, quando esse prospettano errori nei presupposti fattuali, nelle misurazioni o nei riferimenti utilizzati.
- La qualificazione di un intervento edilizio come variazione essenziale e, in area vincolata, come totale difformità presuppone l’accertamento attendibile dei dati tecnici dai quali dipendono l’incremento volumetrico e la posizione dell’edificio rispetto al terreno e alla strada.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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