Circolare INAIL n. 73 del 07 novembre 2000
Pagamento dei premi ed accessori modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione. Provvedimento della Banca d'Italia del 6 ottobre 2000
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, in seguito all’aumento del tasso ufficiale di riferimento disposto dalla Banca d’Italia dal 11 ottobre 2000, il tasso applicabile alle rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori INAIL passa al 10,75% (TUR + 6 punti). La nuova misura si applica alle istanze presentate dall’11 ottobre 2000 in poi, nonché ai casi in cui il piano di rateazione sia comunicato dalla Sede dall’11 ottobre 2000 o successivamente, anche se l’istanza è stata presentata prima. Il nuovo tasso rileva anche per il calcolo delle sanzioni civili, determinate con la maggiorazione di tre punti. È allegata una tabella riepilogativa dell’andamento dei tassi nell’ultimo decennio.
Modifica del tasso di interesse per rateazioni e dilazioni sui premi e accessori INAIL
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione
La circolare INAIL n. 73 del 7 novembre 2000 aggiorna il tasso di interesse applicabile alle rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori, in seguito all’aumento del tasso ufficiale di riferimento disposto dalla Banca d’Italia. Il documento indica la nuova misura del tasso, ne definisce la decorrenza e chiarisce i casi in cui le strutture territoriali devono applicarla.
Quadro normativo e presupposto dell’aggiornamento
Il provvedimento della Banca d’Italia del 6 ottobre 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre 2000 n. 237, ha stabilito che, a decorrere dall’11 ottobre 2000, il tasso ufficiale di riferimento è pari al 4,75%. La circolare richiama, come base normativa del calcolo degli interessi su rateazioni e dilazioni, il decreto legge n. 402/1981, articolo 13, il decreto legge n. 318/1996, articolo 3, comma 4, il decreto legislativo n. 213/1998, articolo 2, comma 1, e la legge n. 448/1998, articolo 14. Sono inoltre richiamate le precedenti istruzioni INAIL e ministeriali in materia di tasso di differimento, dilazione e sanzioni civili.
Nuova misura del tasso
In conseguenza dell’aggiornamento del TUR, il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni dei premi e degli accessori è fissato nella misura del 10,75%, corrispondente al TUR aumentato di sei punti percentuali. La circolare specifica che tale valore sostituisce il precedente tasso e costituisce il parametro da utilizzare nei calcoli successivi alla decorrenza indicata.
Decorrenza e casi di applicazione
Le Strutture territoriali devono applicare il nuovo tasso:
- nei confronti dei datori di lavoro che presentano regolare istanza di rateazione a partire dall’11 ottobre 2000;
- quando la Sede comunica il piano di rateazione in data 11 ottobre 2000 o successiva, anche se l’istanza è stata presentata prima di tale data.
La circolare richiama espressamente la regola già contenuta nella circolare n. 51/1982, secondo cui rileva la data di comunicazione del piano di rateazione da parte della Sede.
Incidenza sulle sanzioni civili
Il tasso aggiornato deve essere utilizzato anche nelle operazioni di calcolo delle sanzioni civili. La circolare precisa che tali sanzioni sono attualmente determinate come interesse di differimento e dilazione maggiorato di tre punti, con conseguente necessità di adeguare il parametro di base alla nuova misura del 10,75%.
Prospetto riepilogativo storico
È allegato un prospetto riepilogativo dei tassi fissati e applicati nell’ultimo decennio. La tabella ricostruisce l’evoluzione delle misure percentuali nel tempo e consente di collocare il nuovo tasso del 10,75% in continuità con gli aggiornamenti precedenti, fino alla decorrenza dell’11 ottobre 2000.
Punti principali
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
La Banca d’Italia, con provvedimento del 6 ottobre 2000 pubblicato in G.U. il 10 ottobre 2000, n. 237, ha fissato dal 11 ottobre 2000 il tasso ufficiale di riferimento al 4,75%. Di conseguenza, il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori è determinato nella misura del 10,75%, pari a TUR più sei punti percentuali.
Ambito di applicazione della nuova misura
Le Strutture territoriali devono applicare il nuovo tasso nei confronti dei datori di lavoro che presentano regolare istanza di rateazione a partire dall’11 ottobre 2000. La nuova misura si applica anche quando la Sede comunica il piano di rateazione in data 11 ottobre 2000 o successiva, anche se l’istanza è pervenuta in data anteriore.
Rilevanza per le sanzioni civili
La circolare precisa che il tasso aggiornato deve essere utilizzato anche nelle operazioni di calcolo delle sanzioni civili, che risultano attualmente pari all’interesse di differimento e dilazione maggiorato di tre punti.
Riferimenti normativi richiamati
Vengono richiamati il decreto legge n. 402/1981 e l’articolo 13 sulla determinazione del tasso di interesse, il decreto legge n. 318/1996 e l’articolo 3, comma 4, sulla maggiorazione del tasso, il decreto legislativo n. 213/1998 sull’introduzione dell’euro e sui parametri di indicizzazione, la legge n. 448/1998 e l’articolo 14 sul tasso ufficiale di sconto, oltre alle precedenti circolari INAIL n. 51/1982, n. 14/1998 e alla circolare ministeriale n. 38/2000.
Prospetto storico dei tassi
È allegata una tabella riepilogativa dei tassi applicati nell’ultimo decennio, utile per ricostruire l’andamento delle variazioni intervenute nel tempo fino al nuovo valore del 10,75% decorrenza 11 ottobre 2000.
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