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Circolare

Circolare INAIL n. 67 del 17 ottobre 2000

Integrazione della circolare n 61 2000 a seguito della rivalutazione del minimale e massimale di rendita a decorrere dal 1 luglio 2000. Tabelle riassuntive.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per il settore industria, le prestazioni economiche INAIL rivalutate dal decreto ministeriale 1° agosto 2000, con decorrenza 1° luglio 2000. Vengono riportati i nuovi importi del minimale e massimale di rendita e le tabelle aggiornate delle retribuzioni convenzionali richiamate dalla circolare n. 61/2000. La circolare chiarisce inoltre l’integrazione del premio annuale per alunni e studenti delle scuole non statali, indicando l’importo da recuperare per il periodo luglio-ottobre 2000 e l’aggiornamento delle regolazioni e anticipi per gli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001.

Integrazione della circolare n. 61/2000 per la rivalutazione di minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2000

Integrazione della circolare n. 61/2000 per la rivalutazione del minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2000

La circolare aggiorna le tabelle retributive e i premi INAIL conseguenti al decreto ministeriale 1° agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2000. L’intervento riguarda il settore industria e si colloca nell’ambito della rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall’Istituto, con decorrenza 1° luglio 2000.

Quadro normativo e importi di riferimento

Il decreto richiama l’articolo 116 del T.U. e l’articolo 11 del D.lgs. n. 38/2000. In base all’articolo 1 del decreto, il minimale e il massimale di rendita sono fissati rispettivamente in L. 21.724.000 e L. 40.345.000. Su tali basi vengono aggiornate le tabelle contenute nella circolare n. 61/2000, nei paragrafi 7.1, 7.2, 7.3, 8.3, 9, 10 e 11.7.

Retribuzioni convenzionali aggiornate

La circolare riporta gli importi da applicare dal 1° luglio 2000 per diverse categorie di lavoratori, distinguendo i valori precedenti e quelli rivalutati. In particolare:

  • le categorie con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita passano da L. 71.275 giornaliere e L. 1.781.835 mensili a L. 72.413 giornaliere e L. 1.810.333 mensili;
  • i familiari partecipanti all’impresa familiare passano da L. 71.285 a L. 72.426 giornaliere;
  • i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali passano da L. 1.588.620 a L. 1.614.024 per 12 giornate mensili;
  • i lavoratori dell’area dirigenziale passano da L. 132.365 a L. 134.483 giornaliere e da L. 3.309.085 a L. 3.362.083 mensili.

Viene inoltre aggiornata la nuova retribuzione di ragguaglio, che dal 1° luglio 2000 è pari a L. 72.413 giornaliere e L. 1.810.333 mensili.

Compensi effettivi dei lavoratori parasubordinati

Per i lavoratori parasubordinati, la circolare indica l’intervallo di compensi effettivi applicabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2000, con minimo e massimo mensile rivalutati in coerenza con i nuovi limiti di rendita: da L. 1.810.333 a L. 3.362.083, corrispondenti da euro 934,96 a euro 1.736,37.

Premio annuale per alunni e studenti delle scuole non statali

Dal 1° luglio 2000 il premio annuale a persona per alunni e studenti delle scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro, aumenta a L. 3.470 per l’anticipo dell’anno scolastico 2000/2001. Per la regolazione dell’anno scolastico 1999/2000 il premio è invece pari a L. 3.440.

La circolare spiega che tale importo deriva dal calcolo proporzionale tra il premio precedente e quello rivalutato, e che per il periodo luglio-ottobre 2000 occorre richiedere un’integrazione di L. 20, pari a euro 0,01, rispetto al premio di L. 3.420 già richiesto.

Adempimenti delle sedi e gestione dei dati

Le sedi INAIL sono chiamate a:

  • richiedere l’integrazione di L. 20 alle scuole e agli istituti interessati;
  • tenerne conto nella trasmissione dei dati di gestione alla Direzione Generale;
  • applicare gli importi aggiornati per la regolazione 1999/2000 e per l’anticipo 2000/2001.

Allegati e tabelle riepilogative

La circolare segnala che gli allegati n. 1 e n. 2 contengono il riepilogo per gli anni 1990-2000 delle retribuzioni convenzionali a livello nazionale, distinte tra:

  • retribuzioni convenzionali da variare secondo la rivalutazione delle rendite;
  • altre retribuzioni convenzionali.

L’allegato n. 3 riporta invece il riepilogo delle retribuzioni convenzionali speciali stabilite con legge per il medesimo periodo. Le note agli allegati specificano, per ciascuna categoria, la natura della retribuzione convenzionale, i riferimenti normativi e le regole di calcolo applicabili.

Punti principali

Rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL dal 1° luglio 2000

Il decreto ministeriale 1° agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2000, rivaluta le prestazioni economiche erogate dall’Istituto per il settore industria, in attuazione dell’articolo 116 del T.U. e dell’articolo 11 del D.lgs. n. 38/2000. Il decreto fissa il minimale di rendita in L. 21.724.000 e il massimale di rendita in L. 40.345.000, importi sulla base dei quali sono aggiornate le tabelle richiamate dalla circolare n. 61/2000.

Aggiornamento delle retribuzioni convenzionali

Sono riportate le nuove retribuzioni convenzionali da applicare dal 1° luglio 2000 per le categorie già trattate nei paragrafi 7.1, 7.2, 7.3, 8.3, 9, 10 e 11.7 della circolare n. 61/2000. Le tabelle distinguono i valori fino al 30 giugno e quelli dal 1° luglio, esprimendoli in lire e in euro, con riferimento sia alle retribuzioni giornaliere sia a quelle mensili o annuali, a seconda della categoria interessata.

Premio annuale per alunni e studenti di scuole non statali

Dal 1° luglio 2000 il premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a L. 3.470. Per la regolazione relativa all’anno scolastico 1999/2000 l’importo dovuto risulta L. 3.440, determinato sommando 8/12 di L. 3.420 e 4/12 di L. 3.470. Per il periodo luglio-ottobre 2000 deve quindi essere richiesta un’integrazione di L. 20, pari a euro 0,01, rispetto al premio di L. 3.420 già richiesto.

Adempimenti delle Sedi

Le Sedi devono richiedere alle scuole e agli istituti interessati l’integrazione di L. 20 per il periodo luglio-ottobre 2000 e tenerne conto nella trasmissione dei dati di gestione alla Direzione Generale. La circolare precisa inoltre gli importi da applicare per la regolazione del premio 1999/2000 e per l’anticipo 2000/2001.

Allegati riepilogativi

Gli allegati n. 1 e n. 2 contengono il riepilogo, per gli anni 1990-2000, delle retribuzioni convenzionali a livello nazionale soggette a variazione in base alla rivalutazione delle rendite e delle altre retribuzioni convenzionali. L’allegato n. 3 riporta invece il riepilogo, sempre per il periodo 1990-2000, delle retribuzioni convenzionali "speciali" stabilite con legge.

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