Circolare INAIL n. 63 del 13 settembre 2000
Comitato Consultivi Provinciali. Revisione della normativa regolamentare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare approva le nuove norme di funzionamento dei Comitati consultivi provinciali INAIL, in sostituzione della disciplina del 1998-1999, e ne evidenzia i principali elementi innovativi: coordinamento regionale dei Presidenti e Vice Presidenti, rafforzamento del ruolo dei dirigenti territoriali, consolidamento della funzione consultiva, coinvolgimento nelle attività di prevenzione e nuove regole di comunicazione verso il CIV. Le norme hanno efficacia immediata e disciplinano composizione, nomina, convocazioni, missioni, pareri obbligatori, rapporti con gli organi centrali, verbali e articolazioni in sezioni.
Revisione delle norme di funzionamento dei Comitati Consultivi Provinciali INAIL
Revisione delle norme di funzionamento dei Comitati consultivi provinciali INAIL
La circolare illustra la revisione organica della disciplina dei Comitati consultivi provinciali INAIL, approvata dal Consiglio di amministrazione il 13 luglio 2000. Le nuove norme sostituiscono integralmente quelle del 1998, come integrate nel 1999, e mirano a rendere più flessibile l’organizzazione, più stretto il raccordo con le strutture territoriali e più incisivo il ruolo consultivo e di supporto alla prevenzione.
Finalità generali della riforma
La riforma è presentata come strumento di rilancio dell’attività dei Comitati, con particolare attenzione a:
- maggiore coordinamento tra livello provinciale, regionale e organi centrali;
- più ampia collaborazione con i dirigenti territoriali dell’Istituto;
- valorizzazione delle competenze in materia di prevenzione;
- rafforzamento della funzione consultiva e dell’obbligo di motivazione in caso di mancato accoglimento dei pareri.
Coordinamento regionale e figure di raccordo
Tra le principali innovazioni vi è l’istituzione dei Comitati regionali di Coordinamento dei Presidenti e Vice-Presidenti, denominati C.R.C., quali sedi di confronto delle esperienze dei diversi Comitati operanti nella regione e di verifica dell’attività dell’Istituto sul territorio. A tali riunioni partecipano di diritto il Direttore regionale e, di norma, uno o più componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza.
È inoltre prevista la figura del componente con funzioni vicarie, che assume la denominazione di Vice Presidente. Tale figura garantisce la continuità dell’attività del Comitato e consente la partecipazione delle diverse parti sociali alle riunioni regionali di coordinamento. In via transitoria, i Vice Presidenti devono essere eletti entro tre mesi dalla data di approvazione delle nuove norme.
Rapporti con le strutture territoriali dell’Istituto
La circolare sottolinea la collaborazione con i responsabili delle strutture territoriali. Il Direttore della Sede partecipa attivamente allo svolgimento delle funzioni del Comitato, formula relazioni mensili sugli argomenti di competenza e può essere chiamato a far intervenire funzionari dei vari uffici. Per le riunioni dei C.R.C. il Direttore regionale cura gli adempimenti formali e redige i verbali.
Per realizzare iniziative di studio e approfondimento sono previsti appositi stanziamenti nel budget regionale, così da rendere concreta l’autonomia operativa dei Comitati e dei C.R.C.
Composizione, nomina e convocazione dei Comitati
Il Comitato è composto da:
- 10 rappresentanti dei lavoratori, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti;
- 6 rappresentanti dei datori di lavoro, ripartiti secondo i settori produttivi della provincia;
- 1 rappresentante degli artigiani;
- 1 funzionario degli organi periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- 1 funzionario medico designato dalla Regione;
- il Direttore della Sede dell’Istituto, che funge anche da segretario.
Il Presidente è eletto tra i rappresentanti delle parti sociali con votazione segreta. È richiesta la maggioranza dei due terzi alla prima votazione; in mancanza, si procede nella stessa seduta a una o più votazioni fino alla maggioranza della metà più uno. La riunione è presieduta dal componente più anziano di età e viene convocata dal Direttore della Sede entro 30 giorni dalla notifica del decreto di nomina.
Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese, comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti o del Presidente del CIV. L’avviso di convocazione va inviato per raccomandata almeno 7 giorni prima, oppure, in caso di urgenza, via telegramma almeno 2 giorni prima, con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Trattamento di missione e utilizzo del mezzo proprio
Per le convocazioni presso la sede provinciale e per le attività connesse ai compiti del Comitato, ai componenti che risiedono in un comune diverso spetta il trattamento di missione secondo le modalità previste per gli organi centrali dell’Istituto. Il Presidente può autorizzare l’uso del mezzo proprio da parte dei componenti che ne facciano richiesta, assumendo questi ultimi l’impegno a tenere indenne l’Istituto da responsabilità verso terzi; per il Presidente tale autorizzazione non è necessaria, purché ricorrano le stesse condizioni.
Per le riunioni fuori dal territorio provinciale, autorizzate o convocate dagli organi centrali oppure indette nell’ambito del C.R.C., si applica il medesimo trattamento di missione. La circolare precisa che la normativa di riferimento è quella prevista per i dirigenti generali dall’apposita circolare n. 9/1986, con indennità giornaliera di trasferta pari a L. 55.800.
Funzioni consultive e materie di competenza
Le nuove norme dettagliano le materie sulle quali il Comitato esprime pareri e proposte. In particolare, ai sensi dell’art. 9, il Comitato interviene su:
- istituzione, modifica, trasferimento o soppressione di strutture e servizi decentrati, compresi i centri medico-legali;
- rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, specie per la fornitura di dati a fini prevenzionali;
- coordinamento con altri enti, organismi e istituzioni del territorio;
- questioni che possano generare conflittualità con utenti, lavoratori e datori di lavoro;
- collaborazioni contro evasione ed elusione contributiva e per le azioni di vigilanza;
- congruità del piano operativo di sede;
- verifica trimestrale dell’andamento produttivo, della soddisfazione dell’utenza, della qualità dei servizi e del recupero crediti;
- organizzazione del servizio "Prime cure" e dei presidi aziendali;
- rapporti con università e centri termali;
- potenziamento del servizio riabilitativo e del reinserimento sociale;
- miglioramento del servizio sociale e sua integrazione con ASL ed enti locali.
Il Direttore della Sede presenta mensilmente relazioni su tali materie, salvo il punto relativo alla verifica trimestrale dell’andamento produttivo, e deve predisporre ulteriori relazioni quando richieste dal Comitato.
Ulteriori pareri sono previsti, su richiesta del CIV, in tema di revisione della tariffa dei premi, finanziamento dell’assicurazione agricola e determinazione dei tassi medi di tariffa. Il Comitato esprime inoltre pareri sull’andamento delle oscillazioni tariffarie, dei ricorsi dei datori di lavoro e del contenzioso amministrativo e giudiziario. In materia di rivalsa, convenzioni con istituti di cura, nuove unità operative, acquisto o locazione di immobili, prestazioni integrative e altre questioni demandate dal CIV, il Comitato formula pareri motivati.
Prevenzione, infortuni e malattie professionali
Una parte centrale della riforma riguarda la prevenzione. Il Comitato analizza l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali sulla base dei dati dell’Istituto e di ulteriori elementi utili. Può proporre alla Direzione generale iniziative di studio e dibattito su problemi emergenti, che possono essere gestite direttamente dalla Direzione generale o affidate al Comitato proponente, con adeguate risorse e supporto tecnico da finanziare tramite specifici stanziamenti nel budget regionale.
Inoltre il Comitato:
- esamina le cause più significative di infortunio e malattia professionale tramite la banca dati;
- formula proposte sugli accorgimenti e sulle misure di prevenzione più idonee a livello locale;
- propone iniziative per sviluppare la cultura della prevenzione, l’informazione, la consulenza e l’assistenza;
- promuove la costituzione di osservatori sulla trasformazione dei cicli produttivi, sul mercato del lavoro e sui rischi;
- sostiene la ricerca epidemiologica;
- esprime pareri sui risultati delle iniziative di prevenzione svolte nella provincia.
La circolare collega espressamente tali funzioni all’art. 23, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000.
Obbligatorietà dei pareri, termini e motivazione delle decisioni
I pareri del Comitato sono obbligatori nei casi previsti. Devono essere resi entro 30 giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il Comitato perde il diritto di pronunciarsi. Le decisioni assunte sulle proposte o sui pareri devono essere comunicate tempestivamente al Comitato e, se difformi o solo parzialmente aderenti, devono essere adeguatamente motivate per iscritto.
La disciplina vale anche per le riunioni dei C.R.C.
Verbali, trasmissioni e rapporti informativi
I Comitati e i C.R.C. devono informare periodicamente il Consiglio di indirizzo e vigilanza sulle proposte, sui pareri e sulle relative decisioni, e all’occorrenza anche gli altri organi centrali. Le deliberazioni degli organi dell’Istituto devono essere messe tempestivamente a disposizione dei Comitati dalla competente Direzione centrale.
Il verbale di riunione, redatto dal segretario e sottoscritto insieme al Presidente, viene approvato nella prima seduta successiva e deve contenere anche i pareri dissenzienti. Copia autenticata del verbale e delle relazioni del Dirigente di Sede va trasmessa al CIV, alla Direzione centrale competente e al Direttore regionale nel più breve tempo possibile.
La circolare richiama inoltre l’invio al CIV dei verbali delle riunioni provinciali e regionali, con comunicazione tramite e-mail alla Struttura Tecnico-amministrativa del CIV, e l’obbligo di informare tempestivamente la stessa Struttura sugli esiti delle votazioni per le nomine di Presidenti, Vice Presidenti e Coordinatori dei C.R.C.
Articolazioni in sezioni e disciplina transitoria
Ciascun Comitato può articolarsi in un massimo di tre sezioni permanenti, per trattare questioni che richiedono approfondimento o soluzione sollecita. Le sezioni possono adottare provvedimenti urgenti di competenza del Comitato, da sottoporre poi a ratifica nella prima riunione utile.
Ogni sezione è presieduta dal Presidente del Comitato o da un suo delegato; la composizione deve comunque garantire la rappresentanza di lavoratori e datori di lavoro. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Direttore della Sede o da funzionari da lui designati. Le riunioni sono valide con la maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Sostituzione della precedente normativa e interpretazione
Le nuove disposizioni sostituiscono integralmente le norme approvate con le deliberazioni consiliari del 2 dicembre 1998 e del 20 maggio 1999. Ogni questione interpretativa viene rimessa alle decisioni del Consiglio di indirizzo e vigilanza, che provvede nei confronti del Consiglio di amministrazione per gli atti di competenza.
Punti principali
Aggiornamento della disciplina e immediatezza applicativa
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il 13 luglio 2000 le nuove "Norme di funzionamento dei Comitati consultivi provinciali presso l'INAIL", che sostituiscono quelle del 2 dicembre 1998, integrate il 20 maggio 1999. La circolare richiama i dirigenti delle Unità territoriali a una puntuale osservanza e precisa che le nuove norme hanno efficacia immediata.
Innovazioni organizzative e di coordinamento
Vengono istituiti i Comitati regionali di Coordinamento dei Presidenti e Vice-Presidenti (C.R.C.) come sede di raccordo, confronto e verifica a livello regionale. È prevista la figura del componente con funzioni vicarie, denominato Vice Presidente, per garantire continuità operativa e rappresentanza delle parti sociali. È inoltre rafforzata la collaborazione con i responsabili territoriali dell'Istituto, con la partecipazione del Direttore di Sede e del Dirigente regionale alle rispettive riunioni.
Ruolo consultivo, pareri obbligatori e motivazione degli scostamenti
Le norme consolidano il ruolo consultivo dei Comitati prevedendo, nei casi indicati, l'acquisizione obbligatoria del parere e l'obbligo di motivare per iscritto i provvedimenti adottati in difformità rispetto a quanto espresso. I pareri devono essere resi entro 30 giorni dalla richiesta, altrimenti il diritto al pronunciamento decade.
Competenze in materia di prevenzione e analisi territoriale
I Comitati sono coinvolti nelle funzioni di prevenzione attribuite all'Istituto dal D.Lgs. n. 38/2000, con particolare attenzione all'individuazione di specificità e criticità territoriali da cui orientare i finanziamenti. Le nuove norme attribuiscono ai Comitati compiti di analisi degli infortuni e delle malattie professionali, proposta di iniziative di studio, promozione della cultura della prevenzione, osservatori e ricerca epidemiologica.
Flussi informativi, verbali e rapporti con il CIV
È previsto l'invio al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di copia dei verbali delle riunioni provinciali e regionali, tramite e-mail alla Struttura Tecnico-amministrativa del CIV. Devono essere comunicati anche gli esiti delle votazioni per Presidenti, Vice Presidenti e Coordinatori dei C.R.C. I verbali devono contenere anche i pareri dissenzienti e essere trasmessi tempestivamente agli organi competenti.
Trattamento di missione e budget regionale
Per i componenti dei Comitati che ne abbiano diritto, il trattamento di missione segue la disciplina prevista per i dirigenti generali dell'Istituto dalla circolare n. 9/1986, con eccezione dell'indennità giornaliera di trasferta, fissata in L. 55.800, in analogia ai consiglieri di amministrazione. Per le iniziative di studio e prevenzione sono previsti appositi stanziamenti nel budget regionale.
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