Cassazione Penale, Sentenza n. 31252/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di primo grado aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per violazione di domicilio, violenza privata e danneggiamento, ritenendo estinti i reati per remissione di querela. Il pubblico ministero ha impugnato solo la statuizione relativa alla violazione di domicilio, sostenendo che il reato fosse procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 614, comma 4, c.p., perché nell'imputazione era stata contestata l'aggravante della violenza alle persone. Secondo il ricorso, la descrizione dei fatti richiamava calci contro la porta dell'abitazione e una spinta alla persona offesa per introdursi, elementi incompatibili con la declaratoria di estinzione per remissione di querela senza previo vaglio della circostanza aggravante.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, quando nell'imputazione sia espressamente contestata l'aggravante della violenza sulle persone nella violazione di domicilio, il reato diventa procedibile d'ufficio; pertanto il giudice non può dichiararlo estinto per remissione di querela senza prima verificare se tale aggravante sussista o meno. Poiché la sentenza impugnata non conteneva alcuna motivazione, neppure implicita, sull'esclusione di detta aggravante, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente al reato di cui all'art. 614, comma 4, c.p., con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 614 c.p.
La contestazione della violenza sulle persone nella violazione di domicilio rende il reato procedibile d'ufficio; la violenza deve essere contestuale e teleologicamente collegata all'ingresso o alla permanenza nel domicilio.
art. 624-bis c.p.
Richiamato solo come originaria qualificazione della condotta poi diversamente qualificata in violazione privata.
art. 61 n. 2 c.p.
Se la violenza è usata per commettere un altro reato e non per violare il domicilio, l'aggravamento ricade sulla diversa fattispecie e la violazione di domicilio resta procedibile a querela.
Massime di principio
- Nella violazione di domicilio, la circostanza aggravante della violenza sulle persone sussiste solo se la violenza o altro mezzo di coazione, esclusa la minaccia, sia impiegato per annullare o limitare la capacità di autodeterminazione della persona offesa in funzione dell'ingresso o della permanenza nel domicilio.
- La violenza deve essere contestuale e teleologicamente collegata alla violazione di domicilio; se è meramente occasionale o finalizzata a commettere un diverso reato, non integra l'aggravante che rende il fatto procedibile d'ufficio.
- Quando l'imputazione contenga una contestazione chiara dell'aggravante rilevante per la procedibilità, il giudice non può dichiarare l'estinzione del reato per remissione di querela senza motivare, anche implicitamente, sull'insussistenza di tale aggravante.
- L'annullamento con rinvio è necessario quando la sentenza ometta ogni accertamento sulla sussistenza di una circostanza aggravante decisiva per il regime di procedibilità del reato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31073/2026 del 13/08/2026
- Sentenza penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31074/2026 del 13/08/2026
- Sentenza penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31075/2026 del 13/08/2026
- Sentenza penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31076/2026 del 13/08/2026
- Sentenza penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31077/2026 del 13/08/2026
- Sentenza penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31230/2026 del 13/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →