Sentenza del 24/01/2018 n. 876 - Comm. Trib. Prov. Catania
Regolarità della notificazione - Avviso di ricevimento della raccomandata - Necessità - Onere a carico dell'Ufficio - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: ai fini della prova della regolare notificazione, l'Ufficio deve produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata. La certificazione postale generica e le risultanze dei registri o degli archivi informatici dell'Amministrazione non sono sufficienti. In mancanza dell'avviso di ricevimento, l'Agenzia non assolve l'onere probatorio relativo alla notificazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la notificazione non fosse stata adeguatamente provata. In particolare, la sola certificazione dell'Ufficio postale o la documentazione tratta da registri e archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria non dimostra, con sufficiente valore probatorio, l'effettiva e regolare consegna della raccomandata. L'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata utilizzata per notificare l'atto.
Norme richiamate
Art. 42, comma 1, D.P.R. n. 600/1973
La disposizione è richiamata nel contesto della notificazione degli atti impositivi e impone che la regolarità della notificazione sia dimostrata secondo modalità idonee. L'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria.
Cassazione, sentenza n. 23213/2014
La pronuncia è conforme al principio secondo cui la prova della notificazione tramite raccomandata deve essere fornita mediante produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo sufficienti attestazioni generiche o risultanze informatiche interne dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta la notificazione di un atto fiscale, l'Amministrazione deve dimostrare concretamente sia l'invio sia la consegna dell'atto.
- Per le notifiche effettuate tramite raccomandata, l'avviso di ricevimento costituisce normalmente il documento principale per provare la regolare consegna.
- Certificazioni generiche dell'Ufficio postale, estratti di registri o schermate di archivi informatici interni non sono necessariamente sufficienti se non consentono di verificare in modo puntuale la consegna e il destinatario.
- L'assenza della prova documentale della notificazione può comportare l'invalidità o l'inefficacia dell'atto, soprattutto quando l'Amministrazione non riesce a dimostrare il rispetto delle forme prescritte.
- La valutazione concreta può dipendere dal tipo di notifica e dalla documentazione prodotta: perciò occorre verificare se l'atto sia stato notificato per posta, tramite PEC, messo notificatore o altre modalità previste dalla legge.
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