Sentenza del 31/03/2022 n. 10374 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRPEG e ILOR anno 1991 che recuperava: a) componenti positivi di reddito non contabilizzati rinvenuti in partite extracontabili presso banca svizzera; b) vantaggi fiscali derivanti da un'operazione (usufrutto di azioni) qualificata dall'Amministrazione come interposizione fittizia. La Corte di cassazione aveva però riqualificato la fattispecie come abuso del diritto e rinviato la causa alla CTR; in rinvio la CTR ha ritenuto ammissibile solo parte delle doglianze della contribuente e ha dichiarato inammissibili, per essere proposte solo in sede di rinvio, alcune domande subordinate della contribuente (rideterminazione del reddito e contestazione delle sanzioni). La controversia in Cassazione verte sulla possibilità, in sede di rinvio, di proporre questioni non precedentemente articolate ma rese necessarie dall'operare del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale di Edison, ritenendo che, in ragione della riqualificazione della fattispecie in termini di abuso del diritto operata dalla Suprema Corte, le domande subordinate presentate in sede di rinvio (tra cui la rideterminazione del reddito e la contestazione delle sanzioni) non fossero nuove ma conseguenza immediata della statuizione di principio e pertanto dovessero essere esaminate dal giudice del rinvio. Il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate è stato invece rigettato per preclusione dovuta a giudicato esterno relativo alla stessa questione di fatto (partite extracontabili). La sentenza della CTR è cassata nei punti indicati e la causa è rinviata alla CTR dell'Emilia Romagna in diversa composizione per nuovo esame; spese del giudizio di Cassazione a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
art. 360 c.p.c., comma 1, n.4
Fondamento per la doglianza di nullità della sentenza impugnata per violazione di norme processuali e diritto sostanziale; usato per censurare la declaratoria di inammissibilità delle domande in sede di rinvio
art. 384 c.p.c., comma 2
Richiamato in relazione ai limiti della riassunzione e alla possibilità di introdurre nel giudizio di rinvio atti necessari in conseguenza delle statuizioni della Corte di cassazione
art. 394 c.p.c., comma 3
Riferimento processuale sul tema della riassunzione e delle attività difensive ammissibili in sede di rinvio
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63
Norma del processo tributario richiamata in relazione ai termini e alle regole della riassunzione davanti al giudice del rinvio
Costituzione, art. 24
Richiamato in relazione al diritto di difesa e alla legittimità delle censure processuali avanzate dalla contribuente
Costituzione, art. 111, comma 2
Richiamato in relazione al giusto processo e ai rimedi giurisdizionali
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3
D.P.R. 600/1973, art. 37, comma 3
Norma citata quale qualificazione originaria dell'Amministrazione (interposizione fittizia); la Corte rileva che la sentenza di cassazione ha però riqualificato la fattispecie come abuso del diritto
D.P.R. 600/1973, art. 37-bis
art. 37-bis D.P.R. 600/1973
Richiamato impropriamente nella sentenza di merito secondo la Corte, posto che all'epoca dell'operazione tale norma non era ancora vigente; la Corte evidenzia che il principio di abuso del diritto opera anche prima dell'entrata in vigore di norme antielusive formali
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Richiamato come disciplina sopravvenuta che il giudice del rinvio potrebbe dover considerare nella valutazione delle sanzioni se ritiene legittima la comminatoria anche per la fattispecie abusiva
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato e sue implicazioni per parti esentate (richiamata nella parte finale della decisione in tema di esonero delle Amministrazioni dello Stato)
art. 132 c.p.c., comma 3
Citato per giustificare la sottoscrizione del provvedimento dal solo Presidente per impedimento dell'estensore
Massime di principio
- La riassunzione dopo cassazione è un processo 'chiuso': non sono ammesse nuove domande salvo che esse risultino necessarie in conseguenza delle statuizioni della Corte di cassazione; pertanto una riqualificazione operata dalla Cassazione può rendere ammissibili questioni non precedentemente formulate.
- Se la Corte di cassazione riqualifica i fatti in termini di abuso del diritto, l'operazione deve considerarsi inopponibile all'Amministrazione e il giudice del rinvio deve determinare il trattamento fiscale come se l'operazione non fosse mai avvenuta, limitando l'intervento al recupero del vantaggio fiscale effettivamente conseguito.
- Domande subordinate presentate in sede di rinvio, che conseguono direttamente dalla nuova qualificazione giuridica operata dalla Corte di cassazione (es. rideterminazione del reddito, contestazione delle sanzioni), non sono da considerarsi 'nuove' e pertanto devono essere esaminate dal giudice di merito.
- La legittimità delle sanzioni va riesaminata alla luce della nuova qualificazione (abuso del diritto): il giudice del rinvio deve valutare se la fattispecie sia sanzionabile o se sussistano cause di esclusione o attenuanti (es. errore di diritto scusabile), anche tenendo conto di eventuale normativa sopravvenuta.
- L'effetto vincolante del giudicato esterno nel processo tributario opera solo per fatti costitutivi che abbiano carattere pluriennale o permanente; tuttavia, se una statuizione su fatto identico è già passata in giudicato interno per le stesse parti, essa può precludere motivi incidentali basati su quel fatto.
- Nei ricorsi incidentali l'Amministrazione deve tener conto dei limiti processuali imposti dal giudicato e dalla riassunzione; un ricorso incidentale può essere rigettato se si fonda su presupposti già definitivamente decisi in altro giudizio tra le stesse parti.
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