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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/70

Regolamento delegato (UE) 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/1229 con riferimento all’entrata in vigore, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2021/70 modifica il regolamento delegato (UE) 2018/1229 limitatamente alla data di entrata in vigore. La Commissione ha ritenuto opportuno rinviare di un anno l’applicazione delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, tenendo conto delle difficoltà operative e informatiche causate dalla pandemia di COVID-19. La nuova data di entrata in vigore è fissata al 1° febbraio 2022, mentre il regolamento del 2021 entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Rinvio al 1° febbraio 2022 dell’entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento previste dal regolamento delegato (UE) 2018/1229.

Ambito di applicazione

Si applica ai depositari centrali di titoli (CSD), ai loro partecipanti e ai loro clienti, in relazione all’attuazione delle prescrizioni sulla disciplina del regolamento previste dal regolamento delegato (UE) 2018/1229. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; il suo effetto principale è spostare di un anno la data di entrata in vigore delle disposizioni tecniche già adottate. Non introduce esclusioni ulteriori, ma interviene esclusivamente sul calendario di applicazione del regolamento delegato modificato.

Rinvio dell’entrata in vigore delle norme tecniche sulla disciplina del regolamento

Il regolamento delegato (UE) 2021/70 interviene sul quadro attuativo del regolamento (UE) n. 909/2014, modificando in modo puntuale il regolamento delegato (UE) 2018/1229. La finalità è esclusivamente quella di differire di dodici mesi l’entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, alla luce delle difficoltà organizzative e tecnologiche generate dalla pandemia di COVID-19.

Contesto e ragioni della modifica

Nei considerando la Commissione richiama il contenuto del regolamento delegato (UE) 2018/1229, che stabilisce misure per prevenire e gestire i mancati regolamenti, incluse la sorveglianza dei fail, la riscossione e ridistribuzione delle penali pecuniarie e la disciplina della procedura di acquisto forzoso. Si evidenzia che l’entrata in vigore originaria era fissata al 1° febbraio 2021, ma che il contesto emergenziale ha ridotto la capacità dei soggetti interessati di completare i necessari adattamenti informatici e operativi. La Commissione ritiene che l’applicazione anticipata delle nuove prescrizioni avrebbe potuto accrescere, anziché ridurre, i rischi sui mercati finanziari.

Ambito soggettivo e funzionale

La modifica interessa i depositari centrali di titoli (CSD), i loro partecipanti e i loro clienti, ossia i soggetti che devono predisporre i processi e i sistemi per conformarsi alla disciplina del regolamento. L’intervento non modifica il contenuto sostanziale delle regole tecniche, ma soltanto la data dalla quale esse diventano efficaci, consentendo ulteriori preparativi prima dell’entrata in applicazione.

Modifica normativa apportata

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 e fissa la nuova data di entrata in vigore al 1° febbraio 2022. La scelta comporta un differimento di un anno rispetto alla scadenza originaria e opera in modo uniforme in tutti gli Stati membri.

Base giuridica, ruolo dell’ESMA e certezza giuridica

Il regolamento è adottato in base all’articolo 6, paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 909/2014. Il testo precisa che si fonda su un progetto di norme tecniche di regolamentazione predisposto dall’ESMA; inoltre, l’Autorità ha considerato osservazioni pregresse del mercato, ha svolto un’analisi costi-benefici, ha sentito il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati e ha collaborato con il Sistema europeo di banche centrali. Nei considerando si sottolinea anche l’esigenza di fornire certezza giuridica ai partecipanti al mercato, affinché possano organizzarsi per l’applicazione delle nuove prescrizioni.

Entrata in vigore del regolamento di modifica

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento delegato (UE) 2021/70 entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinvio dell’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2018/1229, prevedendo che tale regolamento entri in vigore il 1° febbraio 2022 invece del 1° febbraio 2021. La modifica riguarda esclusivamente la decorrenza dell’applicazione delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento.

Motivazione del rinvio

I considerando evidenziano che la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente sulla capacità dei partecipanti al mercato, dei CSD e dei loro clienti di completare i progetti informatici e organizzativi necessari per conformarsi alle prescrizioni sulla disciplina del regolamento. La Commissione ritiene che un ulteriore rinvio sia necessario per evitare un aumento dei rischi di mercato e per garantire certezza giuridica.

Base giuridica e iter di adozione

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 6, paragrafo 5, e dell’articolo 7, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 909/2014, su progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato dall’ESMA. Nei considerando si precisa inoltre che l’ESMA ha tenuto conto di analisi costi-benefici, del parere del gruppo delle parti interessate e della collaborazione con i membri del Sistema europeo di banche centrali.

Entrata in vigore del regolamento di modifica

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento delegato (UE) 2021/70 entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariservizi di investimentopost-tradingregolazione dei titolidisciplina del regolamento

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