Regolamento (UE) 2020/1546
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1546 della Commissione del 23 ottobre 2002 che stabilisce la struttura e le modalità dettagliate dell’inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati relativi al reddito nazionale lordo e le loro componenti conformemente al Sistema europeo dei conti (SEC 2010) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un formato comune e regole dettagliate per l'inventario che gli Stati membri devono predisporre sulle fonti e sui metodi impiegati nella stima del reddito nazionale lordo. L'obiettivo è garantire comparabilità, trasparenza e coerenza con il SEC 2010, consentendo a Eurostat di verificare le basi metodologiche delle stime RNL. Sono inoltre fissati termini di prima trasmissione, obblighi di aggiornamento periodico e modalità elettroniche di invio.
Struttura, contenuti e modalità di aggiornamento dell'inventario delle fonti e dei metodi utilizzati dagli Stati membri per compilare gli aggregati del reddito nazionale lordo (RNL) e le loro componenti secondo il SEC 2010.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea tenuti, ai sensi del regolamento (UE) 2019/516, a trasmettere alla Commissione (Eurostat) un inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL ai prezzi di mercato e le loro componenti. Il regolamento disciplina la struttura minima dell'inventario, il contenuto qualitativo e numerico delle descrizioni, nonché i termini e le modalità di trasmissione e aggiornamento. È rilevante per la compilazione dei conti nazionali coerenti con il SEC 2010; non prevede esclusioni specifiche, ma richiede che le informazioni siano basate su un anno di riferimento recente con stime definitive e che siano applicate ai successivi anni di compilazione.
Struttura e modalità dettagliate dell'inventario delle fonti e dei metodi per il RNL
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1546 della Commissione disciplina in modo uniforme l'inventario che gli Stati membri devono predisporre sulle fonti e sui metodi utilizzati per compilare gli aggregati del reddito nazionale lordo (RNL) e le loro componenti. La finalità, richiamata nei considerando, è assicurare comparabilità tra Stati membri, coerenza con il Sistema europeo dei conti 2010 (SEC 2010), aggiornamento periodico e disponibilità per le verifiche di Eurostat ai sensi del regolamento (UE) 2019/516.
Ambito applicativo e finalità
L'obbligo riguarda tutti gli Stati membri tenuti a fornire alla Commissione (Eurostat) l'inventario delle fonti e dei metodi per il RNL ai prezzi di mercato. Il testo non introduce deroghe settoriali o territoriali: l'attenzione è posta sulla qualità, trasparenza e confrontabilità delle informazioni metodologiche usate per la compilazione del RNL e delle sue componenti.
Struttura dell'inventario RNL
L'articolo 1 stabilisce che l'inventario debba essere articolato in 10 capitoli e nelle tabelle di processo RNL. I capitoli coprono l'intero ciclo di compilazione dei conti nazionali rilevanti per il RNL:
- panoramica del sistema dei conti;
- politica di revisione e calendario per revisione/finalizzazione delle stime, incluse le revisioni rilevanti successive alla precedente versione dell'inventario;
- metodo della produzione;
- metodo del reddito;
- metodo della spesa;
- bilanciamento, integrazione e convalida delle stime;
- rettifiche per assicurare l'esaustività dei dati;
- transizione dal PIL all'RNL;
- principali classificazioni utilizzate;
- principali fonti di dati utilizzate.
Le tabelle di processo devono, inoltre, documentare numericamente le stime effettuate nelle fasi successive di compilazione, la dimensione relativa delle fonti e delle rettifiche impiegate e il collegamento ai capitoli pertinenti dell'inventario.
Requisiti qualitativi e numerici
L'articolo 2 precisa il contenuto minimo della descrizione metodologica. Le informazioni devono essere redatte con termini e definizioni coerenti con il SEC 2010, devono essere esaurienti e chiare e devono riflettere le procedure effettivamente in essere al momento della compilazione dell'inventario. Devono inoltre descrivere il passaggio dai dati provenienti da fonti statistiche e amministrative alle stime di contabilità nazionale, includendo:
- rettifiche di natura concettuale;
- rettifiche volte a garantire l'esaustività;
- rettifiche di bilanciamento;
- procedure di convalida.
Le evidenze numeriche devono essere coerenti con le tabelle di processo e riferite a un anno recente per il quale siano disponibili stime definitive, indicato come anno di riferimento. Il regolamento richiede anche che le fonti e i metodi descritti siano quelli effettivamente applicati nella compilazione degli anni successivi a tale anno di riferimento.
Trasmissione, aggiornamento e periodicità
L'articolo 3 fissa il termine per la prima trasmissione dell'inventario RNL a Eurostat al 31 dicembre 2021. Ogni successivo aggiornamento deve essere effettuato e trasmesso entro 12 mesi da ogni modifica rilevante delle fonti o dei metodi di compilazione del RNL. In ogni caso, l'inventario va aggiornato almeno ogni cinque anni.
La trasmissione deve avvenire per via elettronica al punto unico di raccolta dati della Commissione (Eurostat), a garanzia di uniformità e tracciabilità del flusso informativo.
Entrata in vigore e natura vincolante
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Struttura obbligatoria dell'inventario RNL
L'articolo 1 impone agli Stati membri di elaborare un inventario RNL composto da 10 capitoli e dalle tabelle di processo RNL. I capitoli coprono, tra l'altro, panoramica del sistema dei conti, politica di revisione, metodi della produzione, del reddito e della spesa, procedure di bilanciamento/integrazione e convalida, rettifiche per esaustività, transizione dal PIL all'RNL, classificazioni e fonti di dati.
Contenuto delle tabelle di processo RNL
Le tabelle di processo devono contenere informazioni numeriche sulle stime effettuate nelle fasi successive di compilazione dell'RNL, sulla dimensione relativa dei singoli tipi di fonti e delle rettifiche effettuate, nonché i riferimenti ai capitoli pertinenti dell'inventario.
Modalità dettagliate di descrizione delle fonti e dei metodi
L'articolo 2 richiede che le descrizioni usino termini e definizioni conformi al SEC 2010, siano esaurienti e chiare, riflettano le procedure in essere al momento della redazione e includano informazioni sulla trasformazione dei dati da fonti statistiche e amministrative in stime di contabilità nazionale, comprese rettifiche concettuali, di esaustività, di bilanciamento e le procedure di convalida.
Evidenze numeriche e anno di riferimento
Le descrizioni devono essere supportate da evidenze numeriche coerenti con le tabelle di processo; tali evidenze devono basarsi su un anno recente per il quale sono disponibili stime definitive, qualificato come anno di riferimento. Le fonti e i metodi descritti devono poi essere applicati nella compilazione degli anni successivi all'anno di riferimento.
Termini di trasmissione e aggiornamento
L'articolo 3 stabilisce che il primo inventario RNL sia trasmesso a Eurostat entro il 31 dicembre 2021. Gli aggiornamenti successivi devono essere effettuati e trasmessi entro 12 mesi da ogni modifica rilevante delle fonti o dei metodi; in ogni caso l'inventario deve essere aggiornato almeno ogni cinque anni.
Modalità di invio elettronico
L'inventario RNL deve essere trasmesso per via elettronica al punto unico di raccolta dati della Commissione (Eurostat).
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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