Regolamento (UE) 2021/526
Regolamento delegato (UE) 2021/526 della Commissione del 23 ottobre 2020 che rettifica la versione in lingua ceca del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2021/526 interviene per correggere la versione in lingua ceca del regolamento delegato (UE) 2015/35, che integra la direttiva Solvibilità II. La Commissione rileva che alcuni errori di traduzione modificavano il significato di varie disposizioni tecniche del testo. La rettifica ha effetto solo sulla versione ceca e non incide sulle altre lingue ufficiali né introduce nuove regole di merito.
Rettifica della sola versione in lingua ceca del regolamento delegato (UE) 2015/35 in materia di solvibilità II, senza modifiche delle altre versioni linguistiche.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a livello dell’Unione europea come atto di rettifica di un regolamento delegato della Commissione. Incide esclusivamente sulla versione in lingua ceca del regolamento delegato (UE) 2015/35, correggendo errori linguistici che alteravano il significato di alcune disposizioni. Non introduce obblighi sostanziali nuovi per imprese di assicurazione o riassicurazione, ma chiarisce il testo normativo vigente; la rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
Rettifica della versione ceca del regolamento delegato (UE) 2015/35
Il regolamento delegato (UE) 2021/526 della Commissione è un atto correttivo di natura tecnica, adottato nel quadro della direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II). La Commissione interviene perché la versione in lingua ceca del regolamento delegato (UE) 2015/35 conteneva errori di traduzione idonei a modificare il significato di numerose disposizioni.
Finalità e contesto normativo
L’atto richiama la base giuridica della direttiva 2009/138/CE, in particolare l’articolo 111, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 234, l’articolo 241, lettere a) e c), l’articolo 245, paragrafo 4, l’articolo 248, paragrafo 7, e l’articolo 260, paragrafo 2. La funzione del regolamento è quindi quella di garantire coerenza e precisione del testo normativo applicabile in una specifica lingua ufficiale, senza alterare la disciplina sostanziale di solvibilità per assicurazioni e riassicurazioni.
Oggetto della rettifica
Secondo i considerando, gli errori presenti nella versione ceca incidevano su molteplici disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/35, tra cui:
- articolo 182, paragrafo 1;
- articolo 190, paragrafi 1 e 2;
- articoli 331, 332, 333 e 335;
- articoli 343, 346, 350, 351, 352, 355, 377 e 380.
La Commissione dispone pertanto la rettifica del solo testo ceco. Il regolamento chiarisce espressamente che la correzione non riguarda le altre versioni linguistiche, le quali restano immutate.
Effetti pratici per gli operatori
Per avvocati, imprese di assicurazione e riassicurazione e consulenti, il valore dell’atto è essenzialmente interpretativo e di coordinamento linguistico. Non introduce nuovi obblighi di compliance, nuovi requisiti patrimoniali o nuove procedure, ma assicura che la versione ceca del regolamento delegato corrisponda al contenuto normativo autentico dell’atto UE.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica della versione ceca del regolamento delegato (UE) 2015/35
Vengono corretti errori presenti nella versione in lingua ceca che alteravano il significato di disposizioni contenute, in particolare, negli articoli 182, paragrafo 1; 190, paragrafi 1 e 2; 331, paragrafo 1, lettera a); 332, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera a); 333, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera a); 335, paragrafo 1, lettere a), b) e d); 343, paragrafo 5, lettera a), punto iv); 346, paragrafo 1, lettera a); 350, paragrafo 1, lettera a); 351, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c); 352, paragrafo 2; 355, paragrafo 4, lettera b); 377, paragrafo 1; e 380, lettera b), punto i).
Portata limitata della rettifica
La Commissione precisa che la correzione non riguarda le altre versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2015/35, ma solo la versione ceca.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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