Cassazione Civile, Ordinanza n. 18079/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di locazione finanziaria stipulati da una società poi fallita per l'acquisto di due imbarcazioni, consegnate alla stessa. A garanzia delle obbligazioni assunte dalla società utilizzatrice, quattro soggetti prestarono due garanzie a prima richiesta per importi rilevanti. A seguito del mancato pagamento dei canoni e della mancata regolare esecuzione dei contratti, la società di leasing ottenne decreto ingiuntivo anche nei confronti dei garanti, per la consegna di una delle imbarcazioni e per il pagamento dei canoni nei limiti delle garanzie. Gli opponenti chiesero la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la condanna della società di leasing alla restituzione di quanto eventualmente percepito indebitamente. I giudici di merito revocarono il decreto ma condannarono i garanti al pagamento di una somma residua, respingendo la riconvenzionale. In appello i garanti dedussero, tra l'altro, nullità delle garanzie per violazione della buona fede e frode alla legge, qualificazione errata delle garanzie come contratti autonomi anziché fideiussioni, nullità per adesione al modello ABI, motivazione apparente, errata valutazione della prova, violazione dei canoni ermeneutici, omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria per asserita condotta anticoncorrenziale e omessa pronuncia sull'eccezione di estinzione delle garanzie ex artt. 1955 e 1957 c.c. In Cassazione hanno riproposto sette motivi sostanzialmente centrati su antitrust, nullità, interpretazione del contratto di garanzia, motivazione, omessa pronuncia e presunta estinzione della garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo principale sulla qualificazione delle garanzie, perché le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito e dell'interpretazione contrattuale, attività riservata al giudice di merito se sorretta da una delle interpretazioni plausibili. Ha valorizzato la presenza delle clausole di pagamento immediato a prima richiesta e senza eccezioni, nonché le ulteriori clausole esaminate dalla corte territoriale, come indici della natura di contratto autonomo di garanzia. Da ciò ha fatto discendere l'inapplicabilità della disciplina antitrust richiamata dai ricorrenti, riferita alle fideiussioni omnibus, e l'infondatezza dell'asserita nullità. Ha poi escluso il vizio di omessa pronuncia, perché la corte di merito aveva effettivamente esaminato le questioni di buona fede e di antitrust, e ha ritenuto la motivazione della sentenza di appello sufficiente secondo il minimo costituzionale. Infine, ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla domanda risarcitoria e all'eccezione di estinzione, perché si trattava di questioni non risultanti dalla sentenza impugnata e non adeguatamente localizzate negli atti, oltre che, in parte, nuove o tardive. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 645 c.p.c.
opposizione a decreto ingiuntivo
indica il rimedio azionato contro il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di leasing.
art. 1175 c.c.
richiamato come parametro di buona fede nei rapporti contrattuali; la corte di merito ha escluso la sua violazione nell'azione di pagamento esercitata secondo il contratto.
art. 1421 c.c.
richiamato per sostenere il dovere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità; la Corte ha escluso l'omissione, poiché la nullità era stata comunque esaminata sotto i profili dedotti.
art. 132 c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza; la Corte ha escluso il vizio, rilevando che la motivazione era presente e comprensibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
invocato insieme all'art. 132 c.p.c. per denunciare una motivazione apparente; la Corte ha negato il vizio.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione conforme al minimo costituzionale.
art. 115 c.p.c.
richiamato per lamentare omessa valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la valutazione probatoria compete al giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha escluso la violazione.
artt. 1362 c.c.
richiamato tra i canoni di interpretazione contrattuale; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta a ottenere una diversa ricostruzione del significato del contratto.
artt. 1363 c.c.
richiamato per la lettura complessiva delle clausole; la Corte ha confermato che il giudice di merito può scegliere una interpretazione plausibile tra più possibili.
art. 1370 c.c.
richiamato per l'interpretazione contro il predisponente; la Corte non ha ravvisato violazione dei canoni ermeneutici.
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre omessa pronuncia su domanda risarcitoria ed eccezione di estinzione; la Corte ha escluso il vizio, in un caso perché la questione non risultava trattata in appello e nell'altro perché era nuova/tardiva.
art. 2 L. n. 287/1990
richiamato per la dedotta nullità antitrust delle garanzie; la Corte ha escluso l'applicabilità perché le garanzie erano qualificate come contratti autonomi di garanzia e non come fideiussioni omnibus.
Provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005
richiamato come base del modello ABI censurato in materia antitrust; la Corte ne ha escluso la riferibilità al caso, per la diversa natura e struttura delle garanzie in esame.
art. 1945 c.c.
richiamato quanto alla deroga all'opponibilità delle eccezioni nel contratto autonomo di garanzia; la Corte ha confermato che tale deroga fa venir meno l'accessorietà e rende inammissibili le eccezioni del debitore principale.
art. 1955 c.c.
richiamato come norma sulla surrogazione e perdita delle garanzie; la Corte ha dichiarato inammissibile la relativa eccezione, anche per tardività e mancata risultanza della questione nel giudizio di merito.
art. 1957 c.c.
richiamato come eccezione di decadenza del garante; la Corte ha osservato che, per il contratto autonomo di garanzia, la norma è generalmente inapplicabile salvo patto specifico, e ha comunque dichiarato inammissibile la questione perché non emersa correttamente nel giudizio di merito.
art. 345 c.p.c.
richiamato per escludere la proponibilità in appello di domande nuove, come la domanda risarcitoria dedotta dai ricorrenti.
art. 183 c.p.c.
richiamato per affermare che nelle memorie successive possono solo precisarsi o modificarsi eccezioni già proposte, non formularne di nuove.
art. 190 c.p.c.
richiamato per ribadire che la comparsa conclusionale ha sola funzione illustrativa e non può introdurre questioni nuove.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; è censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per motivazione mancante, apparente o logicamente incomprensibile, non per il solo dissenso della parte rispetto all'esito interpretativo.
- Quando il giudice di merito interpreta una clausola negoziale scegliendo una delle interpretazioni plausibili, la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura, anche se la soluzione proposta dal ricorrente sia astrattamente possibile o persino più persuasiva.
- La clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", valutata insieme al complessivo contenuto negoziale, è indice forte della natura autonoma della garanzia e dell'assenza di accessorietà; tale qualificazione esclude l'estensione delle regole proprie della fideiussione ordinaria se il testo contrattuale rivela una funzione indennitaria.
- La disciplina antitrust elaborata con riferimento al modello ABI di fideiussione omnibus non si applica automaticamente a garanzie che, per struttura e contenuto, siano qualificate come contratti autonomi di garanzia o comunque come garanzie specifiche e delimitate.
- Nel contratto autonomo di garanzia, la deroga all'accessorietà comporta la sostanziale inopponibilità delle eccezioni spettanti al debitore principale e rende in via generale non operante l'art. 1957 c.c., salvo diversa e specifica pattuizione compatibile con il regolamento contrattuale.
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può riguardare questioni che non risultino trattate nella sentenza impugnata senza che il ricorrente indichi in modo autosufficiente dove e come le abbia ritualmente dedotte nei gradi di merito; non sono proponibili in cassazione questioni nuove o tardive.
- La motivazione è solo nullità quando manchi in senso assoluto, sia meramente apparente o presenti un contrasto irriducibile tale da impedire di comprendere la ratio decidendi; non basta la mera insufficienza, né il fatto che il giudice non abbia esaminato ogni singola argomentazione della parte.
- Le doglianze che mirano a una rivalutazione delle prove o a sostituire l'apprezzamento del merito con quello della parte sono inammissibili in cassazione, perché la scelta delle fonti del convincimento, la loro attendibilità e la prevalenza di un mezzo di prova spettano al giudice di merito.
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