Corte di giustizia, Sentenza C-326/22
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 ottobre 2023. — Z. sp. z o.o. contro A. S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 16, paragrafo 1 – Diritti e obblighi contrattuali – Rimborso anticipato – Riduzione del costo totale del credito ai consumatori – Perdita di un esemplare del contratto – Diritto di ottenere dal creditore un duplicato del contratto. — Causa C-326/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che, in caso di rimborso anticipato di un credito al consumo, il consumatore può chiedere al creditore copia del contratto e le informazioni mancanti necessarie a verificare la riduzione del costo totale del credito. La soluzione vale anche quando il consumatore non disponga più del proprio esemplare contrattuale, poiché altrimenti l’esercizio del diritto riconosciuto dalla direttiva sarebbe compromesso. La Corte fonda la decisione sulla lettera, sulla finalità di elevata tutela del consumatore e sul contesto della direttiva 2008/48, nonché sul principio di effettività.
Rimborso anticipato del credito al consumo e diritto del consumatore a ottenere dal creditore copia del contratto e informazioni necessarie per calcolare e recuperare la riduzione del costo totale del credito.
La questione giuridica
Se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, letto alla luce del principio di effettività, debba essere interpretato nel senso che il consumatore, o il cessionario dei suoi diritti, possa pretendere dal creditore una copia del contratto di credito e le informazioni sul rimborso anticipato necessarie per verificare la correttezza del calcolo della riduzione del costo totale del credito e per agire in giudizio per ottenerne il rimborso.
Principio di diritto
L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto di ottenere dal creditore una copia del contratto di credito e tutte le informazioni sul rimborso anticipato che non risultano dal contratto, quando tali elementi sono necessari per verificare il calcolo della riduzione del costo totale del credito e per esercitare un’eventuale azione di recupero dell’importo dovuto; il creditore deve quindi mettere a disposizione tali dati per garantire l’effettività del diritto alla riduzione del costo del credito.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/48/CE
- Articolo 3, lettera a), direttiva 2008/48/CE
- Articolo 3, lettera g), direttiva 2008/48/CE
- Articolo 3, lettera m), direttiva 2008/48/CE
- Articolo 10, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
- Articolo 16, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
Rimborso anticipato del credito al consumo e diritto a copia del contratto
La Corte, in un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, ha interpretato l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE nel contesto di una controversia tra una cessionaria di crediti e una banca. Il tema centrale era se il diritto alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, comporti anche il diritto di ottenere dal creditore una copia del contratto e informazioni utili per quantificare e recuperare tale riduzione.
Fatti e procedimento principale
Tra il 2015 e il 2018 la banca aveva concluso quindici contratti di credito al consumo con sei privati. Dopo il rimborso anticipato dei crediti, i consumatori hanno ceduto a Z. sp. z o.o. i crediti corrispondenti agli importi dovuti dalla banca ai sensi dell’articolo 49 della legge polacca sul credito al consumo, norma di recepimento della direttiva 2008/48.
I consumatori non disponevano più dei propri esemplari contrattuali. Z. ha quindi chiesto alla banca la consegna di un duplicato dei contratti, dei contratti accessori, in particolare assicurativi, e di alcune informazioni relative ai crediti, sostenendo che tali elementi fossero necessari per azionare il diritto alla restituzione delle somme dovute a titolo di riduzione del costo del credito.
Quadro normativo UE rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- il considerando 39 della direttiva 2008/48, secondo cui al consumatore deve essere concessa la facoltà di adempiere anticipatamente;
- l’articolo 3, lettere a), g) e m), sulla nozione di consumatore, costo totale del credito e supporto durevole;
- l’articolo 10, paragrafo 1, che impone la redazione del contratto su supporto cartaceo o altro supporto durevole e il rilascio di copia a tutte le parti;
- l’articolo 16, paragrafo 1, che riconosce al consumatore il diritto al rimborso anticipato e alla riduzione del costo totale del credito.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiedeva se l’articolo 16, paragrafo 1, letto alla luce del principio di effettività, consenta al consumatore o al soggetto cessionario dei suoi diritti di ottenere dal creditore:
- una copia del contratto e dei regolamenti che ne sono parte integrante;
- le informazioni sul rimborso del credito necessarie per verificare il calcolo degli importi dovuti a titolo di riduzione del costo totale del credito;
- i dati utili per promuovere l’azione di recupero di tali importi.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la controversia tra due persone giuridiche non esclude l’applicazione della direttiva, poiché ciò che conta è la qualità delle parti del contratto di credito originario, concluso tra consumatori e banca.
Sul piano letterale, l’articolo 16, paragrafo 1, non prevede espressamente un obbligo del creditore di rilasciare una copia del contratto o informazioni ulteriori in caso di perdita del documento. Tuttavia, tale disposizione deve essere letta alla luce della finalità della direttiva, che è quella di garantire un elevato livello di tutela del consumatore, parte debole del rapporto contrattuale e meno informata del professionista.
Secondo la Corte, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito senza dover fornire prova diversa dal rimborso anticipato. Ne deriva che è il creditore a dover mettere a disposizione le informazioni necessarie per determinare l’importo dovuto. Se tali informazioni non figurano nel contratto, l’effettività dell’articolo 16 richiede comunque che il consumatore possa ottenerle dal creditore.
La Corte collega inoltre tale conclusione al contesto sistematico della direttiva, evidenziando che gli articoli 10 e 16 si collocano nel capo IV, dedicato a "informazione e diritti riguardanti i contratti di credito". La nozione di supporto durevole implica che le informazioni siano accessibili, conservabili e riproducibili in modo identico, così da consentire al consumatore di far valere i propri diritti in futuro.
Da ciò la Corte deduce che, quando il possesso effettivo del contratto e delle informazioni in esso contenute è indispensabile per esercitare il diritto alla riduzione del costo del credito, il creditore deve consegnare una copia del contratto e le informazioni mancanti relative al rimborso anticipato.
La Corte richiama infine il principio del primato e dell’interpretazione conforme: i giudici nazionali, nelle controversie tra privati, devono interpretare il diritto interno di recepimento in modo conforme alla direttiva, nei limiti del divieto di interpretazione contra legem.
Decisione e dispositivo
La Corte ha risposto che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il consumatore può esigere dal creditore:
- una copia del contratto di credito;
- tutte le informazioni relative al rimborso del credito non contenute nel contratto; quando tali elementi sono necessari per verificare il calcolo della riduzione del costo totale del credito derivante dal rimborso anticipato e per esercitare un’eventuale azione di recupero dell’importo dovuto.
Principio affermato
Il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato sarebbe privo di effettività se il consumatore non potesse ottenere dal creditore i documenti e le informazioni indispensabili a dimostrare e quantificare il proprio credito restitutorio; perciò il creditore deve cooperare fornendo copia del contratto e dati rilevanti non disponibili al consumatore.
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