Sentenza n. 1769/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento previa adozione di misure cautelari, dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza formulata dal ricorrente in data 15 maggio 2026, con conseguente condanna a provvedere e nomina di un commissario ad acta, in caso di perdurante inadempimento; nonché per la declaratoria della fondatezza della pretesa sostanziale relativamente all’accesso immediato alle misure di accoglienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento della Prefettura sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura in relazione all’istanza del 15 maggio 2026, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a provvedere, l’eventuale nomina di un commissario ad acta e la declaratoria della fondatezza della pretesa sostanziale all’accesso immediato alle misure di accoglienza. Nel corso del giudizio, tuttavia, l’Amministrazione ha adottato, in data 1° luglio 2026, un provvedimento con cui ha disposto l’accesso del ricorrente alle misure di accoglienza presso un CAS.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dichiarando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché nelle more del processo l’Amministrazione ha soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente. Il Collegio ha ritenuto astrattamente applicabile il principio della soccombenza virtuale, che avrebbe comportato la condanna dell’Amministrazione alle spese. Tuttavia, poiché la parte ricorrente era ammessa al patrocinio a spese dello Stato e l’Amministrazione soccombente era un’Amministrazione statale, ha ritenuto non applicabile l’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 e ha disposto nulla sulle spese di lite. È stata invece accolta l’istanza di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati in euro 1.000,00, già dimidiati, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato
La disposizione non si applica, secondo la giurisprudenza richiamata dal TAR, all’ipotesi in cui la parte soccombente sia un’Amministrazione statale; pertanto non può essere disposto il pagamento delle spese a favore dello Stato nei confronti del Ministero dell’Interno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio promosso contro il silenzio dell’Amministrazione, quest’ultima adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale consente al giudice amministrativo di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata soccombente sulla base della controversia originaria.
- L’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento allo Stato delle spese processuali spettanti alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non trova applicazione quando la parte soccombente è un’Amministrazione statale.
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