Ordinanza del 17/04/2018 n. 9430 - Corte di Cassazione
Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni - notificazioni a mezzo posta elettronica certificata - non operatività del processo tributario telematico - validità - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che, nel processo tributario, la notificazione tramite PEC è valida solo quando è operativa la disciplina del processo tributario telematico. Per gli atti notificati al di fuori delle sedi e dei periodi autorizzati, la notifica è giuridicamente inesistente e non può essere sanata dalla costituzione della parte destinataria. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio; il Comune dell’Aquila è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Notifica via PEC nel processo tributario non telematico: inesistenza e insanabilità
Notifica via PEC nel processo tributario non telematico
La Corte Suprema di Cassazione ha esaminato la validità della notifica a mezzo posta elettronica certificata di un atto di appello nel processo tributario, stabilendo che tale modalità è consentita esclusivamente quando risulta operativa la disciplina del processo tributario telematico. In assenza dei relativi presupposti, la notificazione è giuridicamente inesistente e non è suscettibile di sanatoria mediante la costituzione della parte destinataria.
Controversia e procedimento
Il Comune dell’Aquila ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, relativa al diniego opposto a un’istanza di sgravio e sospensione in autotutela presentata dalla società contribuente. L’istanza riguardava alcune cartelle di pagamento relative a Tarsu/Tia per gli anni 2001-2005, divenute definitive.
Il Comune ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, al D.P.R. n. 287 del 1992 e al D.M. n. 37 del 1997. Secondo l’ente, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo il diniego dell’autotutela, pronunciandosi anche sul rapporto tributario sottostante e indicando i termini entro i quali il Comune avrebbe dovuto provvedere nuovamente sull’istanza.
Ricorso incidentale della società contribuente
La società ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo la violazione dell’art. 53, comma 2, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 1, e art. 16, commi 2 e 3, alla luce della disciplina transitoria prevista dall’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 156 del 2015. È stata inoltre denunciata la violazione dell’art. 156, ultimo comma, c.p.c.
La contribuente ha sostenuto che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello del Comune, poiché notificato tramite PEC ai sensi dell’art. 3-bis della L. n. 53 del 1994, in un momento e in un ambito territoriale nei quali il processo tributario telematico non era ancora operativo. In particolare, il D.M. 4 agosto 2015, art. 16, limitava l’applicazione della disciplina sperimentale ai processi davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana.
Esame prioritario del ricorso incidentale
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso incidentale condizionato, dichiarando assorbito il ricorso principale. La Corte ha ricordato che il ricorso incidentale può essere esaminato prioritariamente quando riguarda questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito idonee a definire la controversia, in applicazione dei principi di ragionevole durata del processo ed economia processuale.
Sono stati richiamati, in particolare, Cass., Sezioni Unite, nn. 5456/2009 e 7381/2013, nonché Cass. n. 4619/2015.
Disciplina della notificazione telematica
La Corte ha ribadito il principio secondo cui, nel processo tributario, le notifiche tramite PEC sono consentite soltanto quando è operativa la disciplina del cosiddetto processo tributario telematico.
Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis, comma 3, le notificazioni via PEC degli atti del processo tributario erano previste, in via sperimentale, a decorrere dal 1° dicembre 2015 e limitatamente alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria.
La giurisprudenza richiamata dalla Corte, costituita da Cass. ord. nn. 18321/2017 e 17941/2016, ha stabilito che:
- al di fuori delle ipotesi territoriali e temporali consentite, la notifica tramite PEC è giuridicamente inesistente;
- l’inesistenza della notificazione non può essere sanata;
- la costituzione in giudizio della parte destinataria non produce alcun effetto sanante.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, l’appello del Comune era stato notificato tramite PEC quando, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, il processo tributario telematico non era operativo per quel procedimento.
La CTR aveva ritenuto che la costituzione della società appellata avesse sanato la notifica. La Cassazione ha escluso tale effetto, rilevando che la notificazione era inesistente e non semplicemente nulla. Di conseguenza, la costituzione della contribuente non poteva sanare il vizio e l’appello doveva essere considerato privo di una valida notificazione.
Decisione della Corte
La Corte ha:
- accolto il ricorso incidentale condizionato della società contribuente;
- dichiarato assorbito il ricorso principale del Comune dell’Aquila;
- cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.;
- compensato le spese del giudizio di appello, in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza sulla questione;
- condannato il Comune dell’Aquila al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Spese del giudizio di legittimità
Le spese sono state liquidate in:
- Euro 3.000,00 per compensi;
- Euro 200,00 per esborsi;
- maggiorazione del 15% per spese generali;
- ulteriori accessori di legge.
La decisione è stata adottata a Roma l’11 gennaio 2018 e depositata in cancelleria il 17 aprile 2018.
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