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Ordinanza

Ordinanza del 16/04/2018 n. 666 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Misure cautelari - Sospensione richiesta dall'Agenzia delle Entrate - Fumus boni iuris - Non necessario - Danno grave e irreparabile - Definizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992, per ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o dell’esecuzione dell’atto, richiede la previa iscrizione della causa nel ruolo generale della Cassazione e la prova del solo danno grave e irreparabile, senza necessità di dimostrare il fumus boni iuris. Quando l’istanza è proposta dall’Amministrazione finanziaria, tale danno non sussiste se il contribuente, pur disponendo di un reddito esiguo, possiede beni immobiliari di valore, idonei a fungere da garanzia per l’eventuale restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza d’appello.

Misure cautelari: sospensione richiesta dall’Agenzia delle Entrate e assenza di danno grave e irreparabile

Misure cautelari e sospensione in cassazione

Il documento riguarda i presupposti per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio, nell’ambito del processo tributario, ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992.

Presupposti della sospensione

La disposizione non richiede la dimostrazione del fumus boni iuris, ossia di una ragionevole probabilità di fondatezza del ricorso. Per la concessione della misura cautelare è invece necessaria:

  • la previa iscrizione del processo nel ruolo generale della Corte di cassazione;
  • la dimostrazione dell’esistenza di un danno grave e irreparabile.

La verifica cautelare è quindi concentrata sull’effettiva sussistenza del pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza o dell’atto, senza che debba essere anticipata una valutazione positiva sulla fondatezza delle censure proposte in cassazione.

Istanza proposta dall’Amministrazione finanziaria

Nel caso esaminato, la richiesta di sospensione è stata presentata dall’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione intendeva ottenere la sospensione degli effetti della sentenza di appello che aveva riconosciuto al contribuente la spettanza di un rimborso, con conseguente esecuzione della pronuncia a suo favore.

Valutazione del danno grave e irreparabile

Il danno grave e irreparabile non è stato ritenuto sussistente. Sebbene il contribuente disponesse di un reddito esiguo, risultava proprietario di beni immobiliari di valore documentato. Tali beni costituiscono un’implicita garanzia patrimoniale per l’eventuale restituzione delle somme ricevute.

La garanzia assume rilievo nell’ipotesi in cui, all’esito del giudizio di cassazione, il contribuente sia tenuto a restituire all’Amministrazione finanziaria quanto percepito in esecuzione della sentenza di secondo grado. La presenza di un patrimonio immobiliare sufficientemente consistente esclude, pertanto, che l’erogazione del rimborso determini per l’Amministrazione un pregiudizio grave e irreparabile, anche considerando il reddito contenuto del contribuente.

Principio applicato

La sospensione richiesta dall’Amministrazione finanziaria non può essere concessa sulla base della sola eventualità che il contribuente debba restituire le somme ricevute. Occorre dimostrare che tale restituzione sarebbe concretamente compromessa o resa impossibile da un danno grave e irreparabile. La proprietà di beni immobiliari di valore, idonei a garantire il recupero delle somme, esclude tale presupposto cautelare.

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