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Ordinanza

Ordinanza del 17/04/2018 n. 9429 - Corte di Cassazione

Imposta comunale sugli immobili (ici) - Agevolazioni ed esenzioni - Agevolazione abitazione principale - Residenza del contribuente risultante anagraficamente - Valore presuntivo - Prova contraria - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso contro una sentenza della CTR del Lazio relativa ad avvisi ICI per gli anni 2006-2009. Ha ritenuto fondato il motivo sulla tardività dell’accertamento per il 2006 e ha chiarito che la diversa residenza anagrafica dei coniugi costituisce soltanto una presunzione, superabile mediante prova contraria sull’effettiva dimora nell’immobile. La sentenza è stata cassata con rinvio.

ICI: agevolazione per abitazione principale e valore presuntivo della residenza anagrafica

ICI: agevolazione per abitazione principale e residenza effettiva

La pronuncia riguarda il riconoscimento dell’agevolazione ICI prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 per l’immobile adibito ad abitazione principale. La Corte esamina sia la tempestività dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2006, sia l’incidenza della diversa residenza anagrafica dei coniugi sulla spettanza dell’agevolazione.

Oggetto della controversia

La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione di Latina, relativa a un avviso di accertamento ICI per gli anni d’imposta 2006-2009. L’accertamento contestava il mancato riconoscimento dell’agevolazione riferita all’immobile utilizzato come abitazione principale.

Il Comune di Trevi nel Lazio non ha depositato difese scritte nel giudizio di legittimità. La Corte ha deciso in forma semplificata.

Motivi di ricorso

La contribuente ha formulato tre motivi:

  • ha denunciato la violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, sostenendo che l’avviso relativo anche all’anno 2006 fosse stato notificato tardivamente il 22 maggio 2012;
  • ha denunciato la violazione dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, sostenendo che la CTR avesse negato l’agevolazione per la sola ragione che il coniuge risiedeva anagraficamente in un altro Comune;
  • ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla prova che il marito dimorasse presso l’abitazione della moglie, pur avendo una diversa residenza anagrafica.

Tempestività dell’accertamento per l’anno 2006

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. La CTR aveva dato atto di un tentativo di notifica dell’atto impositivo in data 21 dicembre 2011, senza precisarne l’esito.

La ricorrente aveva invece chiarito che l’atto oggetto del giudizio era stato notificato soltanto il 22 maggio 2012 e che il precedente tentativo non era andato a buon fine a causa dell’inesatto recapito. Pertanto, il primo tentativo non poteva essere considerato utile ai fini della tempestività della notifica, con conseguente necessità di riesaminare la validità dell’accertamento per l’annualità 2006 alla luce dell’art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006.

Residenza anagrafica e abitazione principale

La Corte ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, ritenendoli fondati.

Ha richiamato il principio secondo cui, ai fini dell’agevolazione ICI prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, le risultanze anagrafiche relative all’immobile adibito ad abitazione principale hanno valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva. Esse non costituiscono quindi una prova assoluta e possono essere superate mediante prova contraria.

La prova contraria può risultare da qualsiasi fonte di convincimento e la sua valutazione spetta al giudice di merito. La Corte richiama, in particolare, le ordinanze della Cassazione n. 12299/2017, n. 13062/2017 e n. 15444/2017.

Errore della Commissione tributaria regionale

Secondo la Cassazione, la CTR ha applicato erroneamente il principio sopra indicato. La diversa residenza anagrafica dei coniugi era stata considerata determinante per negare l’agevolazione, senza verificare se tale dato fosse stato superato da elementi probatori idonei a dimostrare che il marito dimorasse effettivamente nell’abitazione della contribuente.

La CTR avrebbe quindi dovuto esaminare il materiale probatorio relativo alla residenza effettiva e alla dimora del coniuge, invece di fondare la decisione esclusivamente sulla diversa iscrizione anagrafica.

Decisione della Corte

La Corte Suprema di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione di Latina, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia alla luce dei seguenti profili:

  • la tempestività della notifica dell’avviso relativo all’anno 2006, considerando l’esito del tentativo del 21 dicembre 2011 e la successiva notifica del 22 maggio 2012;
  • il valore soltanto presuntivo delle risultanze anagrafiche;
  • l’eventuale prova contraria circa l’effettiva residenza o dimora del coniuge nell’immobile;
  • la spettanza dell’agevolazione ICI per abitazione principale sulla base della concreta situazione abitativa.

Il rinvio comprende anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta a Roma l’8 marzo 2018 e depositata in cancelleria il 17 aprile 2018.

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