Cassazione Civile, Ordinanza n. 03554/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2013 nei confronti della società contribuente, contestando maggiori ricavi per euro 57.061,00 e costi indeducibili per euro 5.484,00. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, mentre in appello la decisione era stata riformata parzialmente sul profilo dei maggiori ricavi e dichiarata cessata la materia del contendere quanto ai costi non deducibili. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 23 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come nuove censure, quindi inammissibili, le deduzioni svolte in appello contro la documentazione prodotta dall'Ufficio; con il secondo ha lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè la documentazione contabile e i certificati delle compagnie assicurative da cui, secondo la ricorrente, risultavano provvigioni complessive per euro 448.000,00. La Corte ha però rilevato preliminarmente che il giudizio di merito non si era svolto nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, poiché non era stato evocato in giudizio uno dei soci della compagine, nonostante la natura unitaria dell'accertamento dei redditi di società di persone e soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata e dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno affinché provveda a integrare il contraddittorio nei confronti dei soci della società non evocati in precedenza e a regolare anche le spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito, perché la rilevata nullità processuale ha assorbito ogni altra questione.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 546/1992
La ricorrente lo invocava per contestare la declaratoria di inammissibilità delle difese svolte in appello; la Corte non entra nel merito della questione perché rileva una nullità processuale assorbente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata quale parametro del motivo di ricorso per dedurre la nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma richiamata quale parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986
È richiamato nel principio giurisprudenziale sulla unità dell'accertamento dei redditi delle società di persone e sull'automatica imputazione ai soci.
d.P.R. n. 75/1986
Citato dalla ricorrente nel primo motivo come norma che avrebbe dovuto fondare le difese in appello; nel testo appare un richiamo normativo non sviluppato ulteriormente.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie aventi a oggetto l'accertamento dei redditi di una società di persone e l'automatica imputazione ai soci, sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo questioni personali.
- La mancata partecipazione al giudizio di anche uno solo dei litisconsorti necessari determina la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
- Quando emerge una nullità derivante da difetto originario del contraddittorio, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rinviare al giudice di merito per l'integrazione del contraddittorio, senza esaminare i motivi di ricorso sul merito.
- Nei giudizi relativi a redditi sociali unitariamente accertati, la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto dei soggetti coinvolti nella fattispecie impositiva.
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