Deliberazione n. 211 del 11/04/2024
Provvedimento dell’11 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito. L’intervento mira a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulla piattaforma Instagram e a preservarene, se acquisito in chiaro, la conservazione a fini probatori per 12 mesi con misure idonee a limitarne l’identificabilità. Il provvedimento è adottato nell’ambito della procedura speciale per i casi di c.d. revenge porn e viene ratificato dal Collegio ai sensi del regolamento interno del Garante.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento urgente in materia di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per il contrasto alla diffusione di contenuti sessualmente espliciti non consensuali. Il caso trae origine da una segnalazione della persona interessata relativa alla possibile circolazione di materiale su Instagram.
Presupposti della segnalazione e quadro normativo
La decisione richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018. Centrale è l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso.
Il medesimo articolo prevede inoltre che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salvo successiva ratifica collegiale.
Provvedimento urgente del 21 marzo 2024
A seguito della segnalazione protocollata presso l’Ufficio del Garante, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità dei fatti rappresentati con l’art. 144-bis e ha adottato la determinazione n. 113 del 21 marzo 2024.
Con tale atto ha disposto nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione, sulla piattaforma, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per un periodo di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica del Garante
La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore della piattaforma il 21 marzo 2024. Dopo la valutazione della documentazione in atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Collegio, nella riunione dell’11 aprile 2024, ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito operativo
Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa né una valutazione di illiceità già conclusa sul merito del trattamento, ma conferma misure immediate di blocco/prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria del materiale segnalato, secondo il meccanismo speciale previsto per i casi di revenge porn.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Instagram. Il quadro normativo richiamato include il GDPR, il Codice privacy e la disciplina speciale introdotta per le registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso.
Provvedimento d’urgenza del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 21 marzo 2024 una determinazione d’urgenza. Con tale atto ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulla piattaforma, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro solo a fini probatori.
Conservazione probatoria del materiale
Il provvedimento d’urgenza prevede, per l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalla piattaforma, la conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori. È inoltre richiesto l’uso di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica collegiale
Il Garante, riunito l’11 aprile 2024, ha ratificato il provvedimento n. 113/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, confermando l’atto urgente già adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
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