L.R. Sardegna 12/2007
Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sardegna progettazione, costruzione, esercizio, vigilanza e autorizzazioni degli sbarramenti fino a 15 metri e 1.000.000 mc, con esclusioni specifiche. Prevede catasto regionale, approvazione tecnica dei nuovi impianti, sanzioni e demolizione per opere abusive o irregolari. Per gli impianti esistenti impone l’istanza di prosecuzione dell’esercizio entro il 30 settembre 2024, con estinzione dei procedimenti sanzionatori pendenti fino a tale data.
Disciplina regionale degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo minori in Sardegna
Disciplina regionale degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo
La legge regionale della Sardegna detta la disciplina amministrativa e tecnica per la progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza regionale. L’obiettivo è la tutela della pubblica incolumità e la regolazione dell’uso della risorsa idrica negli invasi minori del territorio sardo.
Ambito di applicazione e esclusioni
La disciplina si applica agli sbarramenti che non superano 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Si applica anche alle opere di sbarramento realizzate fuori alveo.
Sono esclusi:
- le opere che determinano invasi destinati esclusivamente a deposito, decantazione o lavaggio di residui industriali e minerari;
- i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna con quota della soglia sfiorante non superiore al piano di campagna;
- vasche e serbatoi che non costituiscono sbarramento;
- opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta;
- opere di presa costituite da traverse sfioranti con altezza non superiore a 1,50 metri e volume non superiore a 1.000 metri cubi;
- opere di accumulo con altezza non superiore a 1,50 metri e volume non superiore a 1.000 metri cubi;
- bacini utilizzati per l’accumulo di reflui zootecnici.
L’altezza della diga e il volume di invaso sono determinati secondo la normativa statale richiamata dalla legge.
Normativa tecnica e Allegato A
La disciplina tecnica di dettaglio è contenuta nell’Allegato A, che fa parte integrante della legge. L’allegato regola:
- la classificazione degli sbarramenti e dei relativi bacini in categorie;
- le classi di verifica e controllo ai fini della sicurezza;
- autorizzazioni ed esclusioni;
- vigilanza sui lavori di costruzione;
- collaudo ed esercizio dell’opera;
- autorizzazione e prosecuzione dell’esercizio per le opere esistenti.
L’Allegato A può essere modificato e integrato con decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici.
Catasto regionale degli sbarramenti
È istituito presso il Servizio infrastrutture e risorse idriche dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici il Catasto degli sbarramenti di competenza regionale. Il catasto raccoglie documentazione cartacea e informatica per ciascuno sbarramento e comprende un sistema informativo integrato con dati descrittivi, tecnici, amministrativi e geografici.
Le informazioni sono acquisite dalle strutture tecniche decentrate e dal servizio regionale competente. Il catasto è pubblicato online sul sito della Regione, con visibilità pubblica delle georeferenziazioni.
Nuovi sbarramenti e modifiche sostanziali
La realizzazione di nuovi sbarramenti è subordinata all’approvazione tecnica dei competenti servizi dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, secondo la procedura dell’Allegato A, al fine di tutelare la pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle.
Anche le opere di modifica che incidono sulle caratteristiche considerate nell’approvazione del progetto originario sono soggette ad approvazione tecnica.
Per ogni istanza di realizzazione di nuovi sbarramenti è dovuto un contributo una tantum per l’istruttoria:
- 100 euro per sbarramenti fino a 6 metri di altezza;
- 300 euro per sbarramenti oltre 6 metri.
Gli importi sono adeguati ogni tre anni con decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici, in relazione all’inflazione.
Regime sanzionatorio per nuovi sbarramenti
Fatti salvi gli effetti penali, sono previste sanzioni amministrative fino a:
- 7.000 euro per la realizzazione di nuovi sbarramenti senza autorizzazione;
- 4.000 euro per la realizzazione in difformità dall’autorizzazione;
- 5.000 euro per la gestione in difformità dall’autorizzazione.
Le sanzioni sono applicate dal Servizio del Genio civile competente per territorio, sulla base degli accertamenti e delle contestazioni del Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale. In presenza dei presupposti di legge, è possibile il sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti.
Il pagamento della sanzione non estingue l’obbligo di osservare le prescrizioni imposte. La normativa individua nel proprietario, o nel gestore se diverso, il responsabile civile e penale del corretto esercizio e della vigilanza dell’impianto. L’autorità regionale può anticipare le somme necessarie per la demolizione delle opere, recuperandole poi dai soggetti inadempienti.
Sbarramenti esistenti e prosecuzione dell’esercizio
Gli sbarramenti esistenti alla data di entrata in vigore della legge possono proseguire l’esercizio solo previa autorizzazione dei competenti servizi dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Il proprietario o il gestore deve presentare l’istanza per l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio entro il termine perentorio del 30 settembre 2024, secondo le modalità dell’Allegato A. Fino a tale data i procedimenti sanzionatori previsti dagli articoli 4 e 5 per i quali non siano state irrogate le relative sanzioni sono estinti.
In sede di prima applicazione, per la domanda di autorizzazione è dovuto solo un contributo una tantum:
- 100 euro per sbarramenti fino a 6 metri;
- 300 euro per sbarramenti oltre 6 metri.
Sanzioni per gli sbarramenti esistenti non regolarizzati
Se, a seguito di controllo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale, lo sbarramento esistente risulta privo dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio e non sia stata presentata istanza, si applicano congiuntamente:
- una sanzione pecuniaria di 5.000 euro;
- l’ordine di demolizione a spese del responsabile entro il termine fissato dall’autorità regionale.
La sanzione pecuniaria è ridotta al 10% e la demolizione può essere sospesa se l’istanza di autorizzazione viene presentata entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento della violazione o dall’entrata in vigore della disposizione, se la sanzione è già stata applicata.
Le sanzioni sono applicate dal Servizio del Genio civile competente, sulla base degli accertamenti del Corpo forestale, che può disporre il sequestro cautelare nei casi previsti dalla legge statale richiamata.
Diniego, decadenza e demolizione d’ufficio
In caso di diniego o decadenza dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio, il responsabile deve demolire lo sbarramento a proprie spese e con le dovute cautele entro il termine fissato dall’autorità regionale.
Se il termine decorre inutilmente, l’autorità regionale può procedere d’ufficio con spese a carico dei responsabili oppure disporre l’acquisizione al patrimonio regionale.
Il Corpo forestale accerta l’avvenuta demolizione e, in caso di inottemperanza, informa immediatamente le autorità di protezione civile, che valutano l’adeguamento del piano di protezione civile e l’esecuzione d’ufficio della messa in sicurezza con spese a carico dei responsabili.
Sospensione delle sanzioni e aggiornamento dell’Allegato A
L’applicazione delle sanzioni previste per i nuovi sbarramenti e per quelli esistenti è sospesa fino all’adozione del decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici che definisce anche le modalità di eventuale demolizione.
Con lo stesso procedimento sono aggiornati i contenuti dell’Allegato A, previo parere tecnico dell’Unità tecnica regionale dei lavori pubblici.
Norme transitorie e rapporti con la disciplina previgente
Nelle more dell’entrata in vigore della legge, continuano ad applicarsi il DPR 1° novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche e amministrative emanate in base a tale decreto, salve le modifiche successive.
Le funzioni previste da tale disciplina statale, per gli sbarramenti e le opere di ritenuta rientranti nell’articolo 1 della legge, sono attribuite nell’ambito dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici al Servizio centrale - Servizio infrastrutture e risorse idriche e ai Servizi periferici - Servizi del Genio civile competenti per materia.
Monitoraggio dell’attuazione
La Giunta regionale, decorso il termine di due anni dall’entrata in vigore della legge, deve redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione da trasmettere alla competente Commissione consiliare.
La relazione deve riferire, in particolare, su:
- numero delle richieste per nuovi sbarramenti, distinte per tipologia, e sanzioni eventualmente applicate;
- numero delle richieste di autorizzazione in sanatoria, distinte per tipologia e modalità, e sanzioni eventualmente applicate;
- livello di conoscenza della normativa e suoi effetti sull’utenza;
- criticità emerse nell’applicazione della normativa tecnica, con specifico riferimento al progetto di fattibilità, alla documentazione ridotta, al progetto esecutivo e all’approvazione tecnica in sanatoria.
Copertura finanziaria
La legge quantifica le spese per l’attuazione in 500.000 euro annui a decorrere dal 2008. La copertura è assicurata mediante specifiche variazioni di bilancio e tramite i proventi da contributi e sanzioni, nonché attraverso un capitolo dedicato alle anticipazioni regionali per la demolizione delle opere non autorizzate.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore dopo novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
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