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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11550/2022 del 08/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato l'appello contro la decisione del Giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione di Petsch a un verbale di contestazione di violazione del codice della strada. Il ricorrente deduceva l'inesistenza/invalidità della notificazione del verbale eseguita dal Comune tramite servizio postale (o tramite soggetto privato) nei confronti di un cittadino tedesco residente in Germania, lamentando la falsa applicazione del Regolamento (CE) n.1393/2007 e la mancata applicazione della Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977.

La decisione

Le Sezioni Unite di Cassazione hanno accolto i primi due motivi di ricorso: hanno sancito che il Regolamento (CE) n.1393/2007 non è applicabile alle notificazioni di atti amministrativi (art.1 del Regolamento) e che, nel caso di cittadino tedesco che ha posto riserva alla notificazione via posta, la notificazione diretta per posta è nulla; per tali atti va usata l'assistenza dell'autorità centrale ai sensi della Convenzione di Strasburgo (art.2). Hanno tuttavia chiarito che la nullità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può essere sanata (ai sensi del principio del raggiungimento dello scopo, art.156, comma 3, c.p.c.) solo se il destinatario abbia proposto una tempestiva e rituale opposizione (art.204-bis c.d.s., ora art.7 d.lgs. n.150/2011), realizzando così l'effetto pratico della notificazione (conseguente perdita dell'interesse a lamentare il vizio). Se l'opposizione è proposta oltre i termini decorrenti dalla data della notifica nulla, la sanatoria non opera e l'opposizione può limitarsi a dedurre l'invalida notificazione, con onere per l'amministrazione di dimostrare l'assenza di decadenza. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata al Tribunale di Firenze in diversa composizione per uniformarsi ai principi enunciati; gli altri motivi di ricorso sono dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio

    L'art.1 esclude l'operatività del Regolamento per la materia amministrativa; non è quindi applicabile alle notificazioni di verbali di accertamento di sanzioni amministrative. L'art.14 (richiamato) disciplina la possibilità per gli Stati membri di utilizzare il servizio postale o mezzi equivalenti per la notifica tra Stati membri, ma l'esclusione di cui all'art.1 prevale per gli atti amministrativi.

  • Convenzione di Strasburgo 24 novembre 1977 sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa

    Per la notificazione di atti amministrativi a persone residenti in altro Stato contraente è richiesta, di norma, l'assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza (art.2). L'art.11 prevede la possibilità di notificazione diretta a mezzo servizio postale salvo riserve degli Stati: la Germania ha fatto riserva escludendo la notificazione per posta degli atti amministrativi, con conseguente impossibilità di validare una notifica diretta per posta verso destinatari residenti in Germania.

  • Art. 204-bis Codice della Strada (opposizione)

    Disciplina la procedura di opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada; la Corte indica che una tempestiva e rituale opposizione ai sensi di tale disciplina sanatoria la nullità della notificazione nella misura in cui realizza lo scopo della notifica (utile predisposizione delle difese).

  • Art. 201 Codice della Strada

    La notificazione delle violazioni è finalizzata a consentire l'esercizio dei rimedi (ricorso al prefetto o in sede giudiziaria) e l'utile predisposizione delle difese da parte del destinatario; tale finalità è il criterio per valutare la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • Art. 156, comma 3, Codice di Procedura Civile

    Il giudice non deve dichiarare la nullità di un atto quando, in concreto, lo scopo dell'atto è stato raggiunto; la Corte precisa però che, per i verbali stradali notificati invalidamente all'estero, la realizzazione dello scopo si prova con la tempestiva proposizione dell'opposizione.

  • D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (art.7)

    Norma che ora disciplina l'opposizione al verbale di accertamento stradale; richiamata come normativa di riferimento attuale per la procedura di impugnazione che può sanare la nullità della notificazione se tempestiva e rituale.

  • Legge 21 marzo 1983, n. 149 (ratifica Convenzione di Strasburgo)

    Atto di ratifica che rende operativa in Italia la Convenzione di Strasburgo; rilevante per l'esigenza di rispettare le procedure internazionali di notificazione per atti amministrativi a destinatari esteri.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 2866/2021

    Precedente delle Sezioni Unite che aveva escluso l'applicabilità del Regolamento 1393/2007 e ribadito la necessità di assistenza dell'autorità centrale per notifiche di atti amministrativi all'estero; la pronuncia odierna ne conferma i principi ma corregge/parzializza l'interpretazione sulla sanatoria, precisando che la nullità è sanata solo mediante tempestiva opposizione.

Massime di principio

  • Per la notificazione di atti amministrativi (es. verbali di accertamento di violazioni del codice della strada) a persone residenti in altro Stato membro Ue, il Regolamento (CE) n.1393/2007 non si applica: va osservata la Convenzione di Strasburgo e, se lo Stato destinatario ha riserve (es. Germania sulla posta), non è valida la notificazione diretta via posta.
  • Una notificazione internazionale eseguita in violazione delle regole internazionali (Convenzione di Strasburgo, riserve nazionali) è nulla, non semplicemente inesistente; tuttavia tale nullità può essere sanata se il destinatario esercita tempestivamente il rimedio previsto (opposizione), dimostrando così che lo scopo della notificazione è stato raggiunto.
  • La mera conoscenza di fatto del contenuto del verbale non è sufficiente a sanare una notificazione nulla: occorre la tempestiva ed effettiva attivazione dei rimedi procedurali (opposizione) nei termini di legge.
  • Se l'opposizione è proposta oltre i termini decorrenti dalla notifica nulla, la sanatoria non opera: il giudizio può allora essere limitato a valutare l'invalidità della notificazione e l'amministrazione deve provare che non è intervenuta la decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare: 1) la natura dell'atto (amministrativo vs. giudiziario), 2) lo Stato di residenza del destinatario e eventuali riserve, 3) la forma e il mezzo della notificazione eseguiti, e 4) se sia stata proposta tempestiva opposizione; queste verifiche determinano la validità della notifica o la possibilità di sanatoria.

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