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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16933/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che li confermava - in larga parte - responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e commercializzazione di merce con marchi contraffatti (art. 416 e artt. 473/474 c.p. in connessione con art. 648 c.p. per la ricettazione), contestando: vizi di motivazione e travisamento della prova rispetto alle intercettazioni; errata individuazione del tempus commissi delicti e conseguente errore nel calcolo della prescrizione; mancato riconoscimento di circostanze attenuanti o dell'esito favorevole della probation (estinzione/effetti sui presupposti della recidiva); erronea qualificazione giuridica dei fatti (473 vs 474 vs 648 c.p.); mancata ricognizione della continuazione con precedente giudicato; illegittima applicazione della confisca allargata (art. 240-bis c.p.) e contestazioni sulle statuizioni civili (danno e legittimazione delle associazioni costituite).

La decisione

La Cassazione ha pronunciato decisioni differenziate per ciascun ricorrente: - Changxiang (Jin): annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al capo L (ricettazione) per prescrizione; annullamento della statuizione relativa al capo H (associazione) per contraddittorietà della motivazione sul dies ad quem della permanenza associativa, con rinvio per nuovo esame; conferma delle statuizioni civili in favore delle parti civili nella parte non annullata. - Amoroso Raffaele: gran parte dei motivi di merito dichiarati inammissibili; però annullamento della decisione limitatamente al reato associativo (capo A) per questioni legate alla individuazione della cessazione della permanenza associativa, con rinvio per nuovo esame (da valutare prescrizione). - Anaki Mustapha e Anaki Hassan: i benefici del ragionamento sulla data di cessazione della permanenza associativa riferito a Jin sono estesi anche a loro; pertanto la sentenza è annullata sul punto (capo H) e rinviata per individuare correttamente il dies ad quem. - Pucillo Giovanni: accolti i motivi relativi alla mancata motivazione circa l'esito della probation (incidenza sulla recidiva) e alla mancata verifica della continuazione con precedente giudicato; annullamento con rinvio limitato a questi profili per integrare motivazione e verifiche. - Pietro Nocera: la Cassazione ha dichiarato inammissibili alcuni motivi ma ha annullato la parte della sentenza che aveva disposto il risarcimento in favore dell'associazione A.D.O.C. per mancata adeguata motivazione sulla prova del danno (rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio sul capo civile). - Stefano Manco: la maggior parte dei motivi è stata ritenuta inammissibile per ripetitività o manifesta infondatezza; il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento di cassazione e, per profili di colpa nell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (importo indicato in motivazione). Per le parti non espressamente annullate si è formato giudicato parziale; le statuizioni civili confermate restano demandate al giudice di merito per la quantificazione ove del caso.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La Corte ha trattato l'art. 648 in relazione alla ricettazione (capo L), dichiarando la prescrizione per talune posizioni ove il dies commissi non è dimostrato oltre una certa data; ha anche ricordato il diverso ambito rispetto ad altri reati relativi alla contraffazione.

  • art. 474 cod. pen. (commercio e detenzione per la vendita di prodotti con segni falsi)

    Ribadito che il delitto è di pericolo e non richiede la perfetta identità del segno; la qualificazione tra 474 e 473 o 648 dipende dagli elementi di fatto e dalla posizione svolta dall'imputato nel circuito illecito.

  • art. 473 cod. pen. (fabbricazione e introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi)

    Distinto dall'art. 474 e richiamato nel contraddittorio sulle qualificazioni giuridiche: riguarda fasi produttive/di fabbricazione, mentre 474 concerne la messa in circolazione.

  • art. 240-bis cod. pen. (confisca allargata)

    La Corte ha ribadito che l'impugnante non ha interesse a contestare la confisca di beni intestati a terzi salvo che dimostri interesse concreto e diretto (es. prova di legittima acquisizione o assenza di fittizia intestazione).

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    La Corte ha richiamato i presupposti per il riconoscimento della recidiva qualificata/reiterata e l'effetto estintivo della probation sull'accertamento di recidiva, ove la probation abbia avuto esito favorevole.

  • art. 168-ter cod. pen. (messa alla prova/probation)

    L'esito favorevole della messa alla prova estingue il reato e può far venir meno i presupposti per il riconoscimento della recidiva; la mancata considerazione da parte della Corte territoriale può determinare annullamento per carenza motivazionale.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    In presenza di prescrizione sopravvenuta e irrimesse censure di merito, l'art. 578 impone la conservazione delle statuizioni civili già disposte, salvo diversa determinazione.

  • art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso in cassazione)

    comma 1, lett. e; comma 3

    Usato per valutare i vizi dedotti in motivazione (mancanza o vizio di motivazione) e per dichiarare inammissibili i motivi manifestamente infondati o aspecifici.

  • art. 521 e 522 cod. proc. pen. (principio di correlazione e contenuto della sentenza)

    La Corte ha richiamato l'orientamento sul principio di correlazione tra imputazione e sentenza e sul fatto che cambiamenti non radicali, che non pregiudicano la possibilità di difesa, non configurano violazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e, in caso di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento alla Cassa delle ammende: applicato alla dichiarazione di inammissibilità di alcuni ricorsi con profili di colpa.

  • art. 69 e art. 81 cod. pen.

    Richiamati a proposito del bilanciamento delle circostanze e della quantificazione degli aumenti di pena in presenza di recidiva o continuazione; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sulla dosimetria.

Massime di principio

  • Prescrizione e 'dies ad quem': nei reati istantanei come la ricettazione occorre ancorare il dies ad quem a specifiche evidenze di condotte attive; la mera prosecuzione investigativa non può automaticamente posticipare il dies ad quem se le intercettazioni o i fatti dimostrano cessazione anticipata dell'attività illecita.
  • Associazioni e durata della permanenza: in contestazioni con imputazione 'aperta' la cessazione della permanenza associativa va determinata sulla base della prova della persistenza dell'affectio societatis o della 'virulenza' dell'attività criminosa; se la prova attesta il venir meno dell'attività, può determinarsi prescrizione o diverse conseguenze processuali.
  • Effetto estensivo di un ricorso valido: un motivo di impugnazione relativo a circostanze di natura non esclusivamente personale (es. la data di cessazione di un reato associativo) può produrre effetto anche in favore di altri coimputati che non hanno validamente impugnato, quando il punto riguarda il perimetro cronologico o fattuale del reato comune.
  • Probation e recidiva: l'esito positivo della messa alla prova può estinguere il reato e incidere sui presupposti per il riconoscimento della recidiva; il giudice d'appello deve motivare espressamente la valutazione dell'esito della probation prima di riconoscere la recidiva qualificata.
  • Confisca allargata e interesse a impugnare: chi contesta la confisca di beni intestati a terzi deve dimostrare un interesse concreto e diretto (es. essere titolare del diritto controverso) per avere legittimità ad impugnare; altrimenti l'impugnazione è priva di interesse.
  • Statuizioni civili e prova del danno dall'associazione: quando la parte civile è un'associazione rappresentativa di interessi collettivi, il giudice deve richiedere una prova, anche sommaria, della connessione fra condotta e danno (an debeatur); non sempre il danno è automaticamente presunto se la parte civile non è persona offesa diretta.
  • Limitazioni del sindacato in Cassazione sulla valutazione delle intercettazioni: la valutazione ermeneutica del contenuto delle conversazioni intercettate è essenzialmente questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o travisamento evidente del fatto.
  • Richieste di cambiamento di qualificazione giuridica: la Corte di legittimità non è chiamata a riconsiderare librettamente valutazioni di fatto se fondate su adeguata e motivata analisi del materiale probatorio; i motivi che chiedono diversa valutazione di merito rischiano di essere dichiarati inammissibili.

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