Sentenza del 20/04/2016 n. 2214 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Pubblicità e pubbliche affissioni - Tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche - Imposta sulla pubblicità - Doppia imposizione - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la contestazione della contemporanea applicazione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e dell’imposta sulla pubblicità, deducendo che essa comporterebbe una doppia imposizione. Il testo non specifica le parti, gli importi, l’atto impugnato né gli ulteriori motivi o le circostanze processuali.
La decisione
La contestazione è respinta nel merito: il cumulo di TOSAP e imposta sulla pubblicità non costituisce doppia imposizione, perché i tributi hanno presupposti e oggetti distinti. La TOSAP colpisce l’occupazione dello spazio pubblico e la sua sottrazione all’uso generale; l’imposta sulla pubblicità riguarda invece il mezzo pubblicitario disponibile. Il testo non riporta il giudice, il grado, l’esito delle eventuali fasi precedenti né statuizioni su spese o altri effetti.
Norme richiamate
Mentre nel primo caso, infatti, l'oggetto va rinvenuto nella "occupazione" e sottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e, quindi, all'uso generale, nel secondo caso, invece, il presupposto impositivo soggiace al "mezzo pubblicitario disponibile".
La norma è richiamata nel confronto che distingue il presupposto della tassa sull’occupazione: rileva l’occupazione dello spazio pubblico e la sua sottrazione all’uso generale, non la presenza del messaggio pubblicitario in quanto tale.
Mentre nel primo caso, infatti, l'oggetto va rinvenuto nella "occupazione" e sottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e, quindi, all'uso generale, nel secondo caso, invece, il presupposto impositivo soggiace al "mezzo pubblicitario disponibile".
La norma è richiamata per individuare il distinto presupposto dell’imposta sulla pubblicità, riferito al mezzo pubblicitario disponibile. La diversità rispetto all’occupazione dello spazio pubblico esclude, secondo il testo, la doppia imposizione.
Massime di principio
- La contemporanea applicazione di due tributi non costituisce di per sé doppia imposizione: occorre verificare se colpiscono lo stesso presupposto o manifestazione imponibile.
- La tassa sull’occupazione può applicarsi per la sottrazione di uno spazio pubblico all’uso generale, mentre l’imposta sulla pubblicità può applicarsi per la disponibilità del mezzo pubblicitario; se ricorrono entrambi i presupposti, i tributi possono cumularsi.
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