Sentenza del 03/07/2015 n. 13726 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava cartelle di pagamento relative all'IRPEF dell'anno 1994, emesse a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Le cartelle erano state notificate nel gennaio 2002, mentre la dichiarazione era stata presentata nel 1995. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che fosse sufficiente la tempestiva formazione del ruolo e che il termine per la notifica della cartella fosse ordinatorio. Contestava inoltre l'applicazione retroattiva del termine quinquennale introdotto dal D.L. n. 106/2005 e lamentava l'omessa pronuncia della CTR su una specifica questione normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella relativa alla liquidazione della dichiarazione doveva essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Poiché la dichiarazione era stata presentata nel 1995, la notifica avrebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre 2000; la notifica effettuata nel gennaio 2002 era quindi tardiva. Il termine quinquennale è stato ritenuto applicabile anche ai rapporti pendenti e ai giudizi ancora in corso, in quanto disciplina transitoria adottata per colmare il vuoto normativo conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
"liquidazione delle dichiarazioni"
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la liquidazione delle imposte dovute sulla base degli stessi dati dichiarati dal contribuente. Le somme risultanti da tale attività devono essere riscosse mediante cartella notificata entro il termine decadenziale applicabile.
D.P.R. n. 600/1973, art. 43, comma 1
È stato richiamato, nel testo applicabile ratione temporis, quale base del termine quinquennale per la notifica della cartella relativa alle dichiarazioni anteriori al regime successivo.
D.P.R. n. 602/1973, art. 17, comma 1
Riguarda il termine per l'iscrizione a ruolo. La Corte distingue tale adempimento dalla successiva notifica della cartella, che deve comunque rispettare il termine decadenziale finale previsto dalla disciplina applicabile.
D.L. n. 106/2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla L. n. 156/2005
"entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione"
Ha introdotto una disciplina transitoria stabilendo, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, un termine quinquennale decadenziale per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni. La disciplina si applica anche ai rapporti pendenti e ai giudizi in corso.
Corte costituzionale, sentenza n. 280/2005
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle relative alle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Corte costituzionale, sentenza n. 178/2008
Ha ritenuto non irragionevole la disciplina transitoria quinquennale, poiché bilancia la tutela del contribuente contro l'azione esecutiva indefinita con l'interesse dell'Erario a non perdere crediti riferiti a dichiarazioni risalenti.
L. n. 449/1997, art. 28
La questione relativa alla natura ordinatoria del termine è stata ritenuta non decisiva, poiché la successiva disciplina transitoria ha individuato nella tempestiva notifica della cartella l'adempimento determinante per evitare la decadenza.
Massime di principio
- Quando la riscossione deriva dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione, occorre verificare non solo la data di formazione o consegna del ruolo, ma soprattutto la tempestività della notifica della cartella al contribuente.
- Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, a pena di decadenza.
- La disciplina transitoria introdotta dal D.L. n. 106/2005 può applicarsi anche a rapporti anteriori alla sua entrata in vigore e a controversie ancora pendenti, perché destinata a colmare il vuoto normativo derivante dalla pronuncia di incostituzionalità.
- La notifica della cartella oltre il termine decadenziale rende illegittima la riscossione, anche se il ruolo è stato formato tempestivamente.
- In caso di contestazione della tempestività, spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare il rispetto dei termini previsti per iscrizione a ruolo, consegna del ruolo e notifica della cartella, secondo la specifica disciplina applicabile.
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