Circolare Inail n. 29 del 15 giugno 2026
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della decisione BCE dell'11 giugno 2026 (ORP = 2,40%), a decorrere dal 17 giugno 2026 l'Istituto aggiorna i tassi applicati alle rateazioni dei debiti per premi e accessori e alle sanzioni civili: il tasso per nuove rateazioni diventa 4,40% (ORP + 2 punti); le sanzioni civili variano in funzione dei casi (da 2,40% a 9,90%), con un limite massimo del 40% e disposizioni specifiche per le riduzioni in caso di procedure concorsuali. Le rateazioni in corso non subiscono variazioni.
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
Punti principali
Decisione BCE e decorrenza
La Banca centrale europea ha fissato l'ORP al 2,40% (11 giugno 2026). Le modifiche indicate decorrono dal 17 giugno 2026.
Tasso per rateazioni dei premi
Per le istanze di rateazione presentate dal 17/06/2026 il tasso applicato è pari all'ORP maggiorato di 2 punti, ossia 4,40%. Le rateazioni già in corso mantengono i piani di ammortamento precedentemente determinati.
Sanzioni civili: casi di mancato/ritardato pagamento
In caso di mancato o ritardato pagamento la sanzione annua è pari all'ORP maggiorato di 5,5 punti = 7,90% (a decorrere dal 17/06/2026). Se il pagamento spontaneo avviene entro 120 giorni la sanzione è pari all'ORP = 2,40%.
Sanzioni civili: casi di evasione e denuncia spontanea
Per evasione con denuncia spontanea entro 12 mesi: pagamento in unica soluzione entro 30 giorni => sanzione = ORP + 5,5 punti = 7,90%; entro 90 giorni => sanzione = ORP + 7,5 punti = 9,90%.
Limite massimo delle sanzioni
La sanzione civile non può comunque superare il 40% dell'importo dei premi non corrisposti alla scadenza di legge.
Riduzioni delle sanzioni in procedure concorsuali
Se i contributi e le spese sono integralmente pagati, le sanzioni possono essere ridotte: per omissione al tasso ORP = 2,40%; per evasione al tasso ORP + 2 punti = 4,40% (con richiamo alla delibera CdA 17/01/2002 e alla norma che consente la riduzione nei casi concorsuali).
Riferimenti normativi e allegati
La circolare richiama numerose fonti legislative e amministrative (tra cui decreti-legge 2024 e 2026, delibere CdA INAIL e il provvedimento BCE) e dispone 2 allegati con dettagli operativi.
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