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Circolare

Circolare Inail n. 29 del 15 giugno 2026

Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della decisione BCE dell'11 giugno 2026 (ORP = 2,40%), a decorrere dal 17 giugno 2026 l'Istituto aggiorna i tassi applicati alle rateazioni dei debiti per premi e accessori e alle sanzioni civili: il tasso per nuove rateazioni diventa 4,40% (ORP + 2 punti); le sanzioni civili variano in funzione dei casi (da 2,40% a 9,90%), con un limite massimo del 40% e disposizioni specifiche per le riduzioni in caso di procedure concorsuali. Le rateazioni in corso non subiscono variazioni.

Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.

Punti principali

Decisione BCE e decorrenza

La Banca centrale europea ha fissato l'ORP al 2,40% (11 giugno 2026). Le modifiche indicate decorrono dal 17 giugno 2026.

Tasso per rateazioni dei premi

Per le istanze di rateazione presentate dal 17/06/2026 il tasso applicato è pari all'ORP maggiorato di 2 punti, ossia 4,40%. Le rateazioni già in corso mantengono i piani di ammortamento precedentemente determinati.

Sanzioni civili: casi di mancato/ritardato pagamento

In caso di mancato o ritardato pagamento la sanzione annua è pari all'ORP maggiorato di 5,5 punti = 7,90% (a decorrere dal 17/06/2026). Se il pagamento spontaneo avviene entro 120 giorni la sanzione è pari all'ORP = 2,40%.

Sanzioni civili: casi di evasione e denuncia spontanea

Per evasione con denuncia spontanea entro 12 mesi: pagamento in unica soluzione entro 30 giorni => sanzione = ORP + 5,5 punti = 7,90%; entro 90 giorni => sanzione = ORP + 7,5 punti = 9,90%.

Limite massimo delle sanzioni

La sanzione civile non può comunque superare il 40% dell'importo dei premi non corrisposti alla scadenza di legge.

Riduzioni delle sanzioni in procedure concorsuali

Se i contributi e le spese sono integralmente pagati, le sanzioni possono essere ridotte: per omissione al tasso ORP = 2,40%; per evasione al tasso ORP + 2 punti = 4,40% (con richiamo alla delibera CdA 17/01/2002 e alla norma che consente la riduzione nei casi concorsuali).

Riferimenti normativi e allegati

La circolare richiama numerose fonti legislative e amministrative (tra cui decreti-legge 2024 e 2026, delibere CdA INAIL e il provvedimento BCE) e dispone 2 allegati con dettagli operativi.

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