Circolare Inail n. 28 del 12 giugno 2026
Modifiche alle modalità per l’applicazione delle tariffe dei premi e al nomenclatore tariffario introdotte dal decreto ministeriale 2 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto ministeriale 2 aprile 2026 recepisce la deliberazione CdA Inail n.146 (rettificata) e modifica le MAT 2019 e il nomenclatore tariffario. Le principali novità riguardano la decorrenza delle rettifiche di inquadramento (art.7-8), l'inclusione/ esclusione degli eventi lesivi nel calcolo dell'oscillazione per andamento infortunistico (art.20), la ridefinizione delle aliquote "bonus" (Tabella A) e l'aumento dell'aliquota di riduzione per non significatività al -13%, l'introduzione di un potere espresso di rettifica dell'oscillazione (art.22), aggiornamenti procedurali e il riesame di molte voci del nomenclatore (sportivi, giornalisti, consegne, attività portuali, calzature, ecc.). Le modifiche hanno efficacia dal 1° gennaio 2026 e sono applicate, in via provvisoria, anche in sede di autoliquidazione 2026.
Modifiche alle modalità per l'applicazione delle tariffe dei premi e al nomenclatore tariffario introdotte dal decreto ministeriale 2 aprile 2026
Punti principali
A. Rettifica dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie (articoli 7 e 8)
I provvedimenti di rettifica decorrono dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione INAIL (rettifica d'ufficio) o alla presentazione della domanda (rettifica su domanda); la regola è efficace dal 1° gennaio 2026 e sostituisce la decorrenza dalla data del provvedimento INPS. Sono previste due eccezioni di retroattività: a) denuncia erronea o incompleta con premio inferiore (si applicano anche sanzioni); b) errato inquadramento non imputabile al datore di lavoro con premio maggiore (possibilità di azione ai sensi dell'art.2033 c.c.). Si chiarisce inoltre l'applicazione congiunta degli articoli 11 e 12 MAT quando sussistono errato inquadramento e errata classificazione derivante da denuncia errata.
B. Variazione dell'inquadramento (articolo 6)
Rimane confermata la disciplina dell'art.6 MAT: le modifiche soggettive/oggettive che cambiano la classificazione INPS devono essere denunciate all'INAIL nei termini previsti; il nuovo inquadramento decorre dalla data di decorrenza del provvedimento INPS.
C. Eventi lesivi nel periodo di osservazione (articolo 20)
Si precisa che, ai fini del calcolo delle giornate equivalenti e dei lavoratori-anno, concorrono tutti gli eventi lesivi indennizzati, eccetto: responsabilità accertata del terzo dopo surroga, infortuni in itinere, lavoratori in somministrazione, apprendisti e infezioni da SARS-CoV-2 riconosciute in occasione di lavoro. L'accertata responsabilità del datore di lavoro non viene compensata dall'eventuale recupero oneri e gli eventi restano computati.
D. Aliquote di oscillazione in "bonus" (Tabella A) e non significatività
Approvata nuova Tabella A con significative maggiori riduzioni del premio per ISAR negativo (fino a -37% per grandi PAT con ISAR = -1). L'aliquota di riduzione in caso di non significatività è aumentata da -5% a -13%. Le aliquote di malus (Tabella B) restano invariate. Le aliquote sono efficaci dal 1° gennaio 2026 e confermate in via provvisoria per l'autoliquidazione 2026; INAIL potrà richiedere maggiori premi in presenza di sentenze definitive per violazioni gravi di sicurezza.
E. Comunicazione e rettifica dell'oscillazione dei tassi (articolo 22)
Introdotto un comma che autorizza l'INAIL a rettificare l'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico qualora risulti errata, con provvedimento motivato e decorrenza dalla data in cui l'esatta tassazione doveva essere applicata ai sensi dell'art.44, comma 5 DPR 1124/1965. Le somme risultanti da rettifiche sono dovute dal datore di lavoro; si applicano le regole generali di prescrizione.
F. Altre modifiche procedurali e normative recepite
Recepite modifiche successive al 2019: a) adozione di provvedimenti di cui all'art.21 comma 2 con delibera del CdA (ordinamento enti previdenziali); b) trasferimento della competenza a decidere i ricorsi tariffari alle Direzioni regionali e sedi provinciali (legge 13/12/2024 n.203); c) riformulazione delle modalità di pagamento (art.29) prevedendo che il pagamento avvenga con le modalità e nei termini indicati dall'Istituto (consolidamento F24 e pagoPA).
G. Modifiche al nomenclatore tariffario
Aggiornate descrizioni e classificazioni di molte voci: att. lavoratori sportivi (voce 0590), giornalisti (0722), consegne urbane tramite piattaforme digitali (voce 0721) incluse anche consegne con veicoli M1; chiarimenti su attività portuali (distinzione carico/scarico nave vs magazzinaggio), centri depurazione molluschi, giuntisti fibra ottica, costruzione mobili in kit, stampa fotografica, produzione calzature con aggiornamento delle declaratorie. Alcune modifiche derivano da studi di settore e interventi normativi intervenuti dopo il 2019.
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