Cassazione Penale, Sentenza n. 13191/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su due motivi: (1) incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri in favore del Tribunale di Imperia, dedotta sulla base della tesi che la prima condotta penalmente rilevante sarebbe stata l'importazione/trasporto iniziata a Ventimiglia e quindi la competenza dovesse radicarsi nel luogo in cui è iniziata la permanenza del bene (artt. 8 e 9 c.p.p.); (2) inutilizzabilità dei dati estrapolati dal cellulare Samsung A13 e relativa SIM in possesso dell'imputato connesso (Frola), per violazione delle garanzie procedurali e mancato inquadramento dell'operazione come accertamento tecnico irripetibile (richiamo ad artt. 189, 190, 273, 292, 360 c.p.p. e disciplina sull'acquisizione dei dati informatici), con conseguente pregiudizio alla sussistenza del quadro indiziario rispetto al ricorrente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha confermato che, quando le condotte alternative previste dall'art. 73 d.P.R. 309/1990 si riferiscono alla stessa sostanza, perseguono un unico fine e sono consumate senza apprezzabile soluzione di continuità, perdono autonomia e per la competenza si deve fare riferimento al luogo della prima consumazione della condotta; ove non sia individuabile il luogo dell'accordo di acquisto, si applica l'art. 9 c.p.p. e si fa riferimento all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione (la piazzola autostradale in agro di Colleferro, nel circondario del Tribunale di Velletri). Sul secondo motivo ha ritenuto che l'estrazione di dati da memoria di un cellulare non costituisce automaticamente un accertamento tecnico irripetibile la cui mancata osservanza delle formalità renda i dati inutilizzabili: l'art. 247, comma 1-bis c.p.p. impone modalità idonee a garantire la conformità dei dati acquisiti agli originari, ma la violazione di tali modalità non determina di per sé inutilizzabilità; spetta al giudice verificare concretamente l'eventuale alterazione. Per questi motivi le censure sono infondate e il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73
Le diverse condotte (importazione, trasporto, detenzione, etc.) previste dall'art. 73 sono alternative ma perdono individualità quando riguardano la stessa sostanza e sono consumate senza soluzione di continuità; in tal caso si considerano plurime manifestazioni di un unico reato ai fini della competenza territoriale.
d.P.R. n. 309/1990, art. 80
Riferimento all'aggravante applicata per la quantificazione/gravità del reato (richiamata nel capo di imputazione).
Codice di procedura penale, art. 8
Rilevato nella questione sulla competenza per luogo della permanenza del reato permanente; la Corte ha ritenuto prevalente il criterio della prima consumazione rilevante quando le condotte sono in continuità.
Codice di procedura penale, art. 9
Applicato come criterio suppletivo: se non è individuabile il luogo del perfezionamento dell'accordo, la competenza territoriale si determina in favore del giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione (qui: piazzola autostradale in agro di Colleferro).
Codice di procedura penale, art. 247
Impone alla polizia giudiziaria modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti agli originali; tuttavia la mancata adozione di tali modalità non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della prova: la genuinità va valutata concretamente e l'eventuale alterazione va effettivamente dimostrata.
Codice di procedura penale, art. 360
Richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto inapplicabile la qualificazione dell'estrazione dati come accertamento tecnico irripetibile che avrebbe imposto la disciplina dell'art. 360.
Codice di procedura penale, art. 606
comma 1, lett. a), b), c), e)
Norme relative ai motivi di nullità e di ricorso per cassazione richiamate per inquadrare i motivi dedotti; la Corte ha esaminato le censure con i relativi parametri di legittimità.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.
Massime di principio
- Quando più fattispecie alternative (importazione, trasporto, detenzione) si riferiscono alla stessa sostanza e sono consumate senza soluzione di continuità, si tende a considerarle manifestazioni di un unico reato; per la competenza territoriale conta il luogo della prima consumazione rilevante.
- Se non è possibile individuare il luogo in cui si è perfezionato l'accordo per l'acquisto (es. via telematica o all'estero), si applica l'art. 9 c.p.p.: la competenza spetta al giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione (es. luogo di detenzione/sequestro).
- La qualificazione di una operazione di estrazione dati come 'accertamento tecnico irripetibile' non è automatica per tutte le attività sui supporti informatici; l'estrazione da memoria di cellulare non costituisce di per sé un accertamento irripetibile con conseguente inutilizzabilità dei dati se le modalità non sono state rigorose.
- L'art. 247 c.p.p. impone modalità idonee per acquisire dati informatici garantendone la conformità agli originali, ma la mancata osservanza di tali modalità richiede una valutazione concreta: la difesa deve allegare e, se possibile, dimostrare possibili alterazioni o inaffidabilità, non limitarsi a eccezioni formali.
- In fase cautelare e di gravità indiziaria il giudice valuta la coerenza complessiva delle risultanze (chat, elementi materiali, ruoli delle persone coinvolte); l'inutilizzabilità di un singolo elemento probatorio va prospettata con elementi specifici e non con deduzioni generiche.
- Per la difesa, in casi analoghi, è consigliabile: (a) chiedere e documentare la catena di custodia e le modalità tecniche di estrazione; (b) proporre accertamenti contraddittori o consulenze per evidenziare alterazioni; (c) se si contesta la competenza territoriale, indicare elementi concreti che individuino la prima consumazione del reato.
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