Cassazione Penale, Sentenza n. 16913/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Babic Milan ha impugnato l'ordinanza che aveva convalidato il suo arresto provvisorio e applicato la custodia cautelare, sostenendo che la Corte di appello aveva errato nell'applicare la disciplina del mandato di arresto europeo (MAE) a fatti commessi prima del 7 agosto 2002 e che, comunque, la misura cautelare era stata adottata senza la traduzione in italiano del MAE o di atto equipollente. Inoltre ha dedotto la mancata verifica dei "gravi indizi di colpevolezza" richiesti dall'art. 705 e 714 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, ratione temporis, per reati commessi prima del 7 agosto 2002 doveva applicarsi la normativa estradizionale (Convenzione europea di estradizione) e non il regime del MAE; tuttavia la conversione della procedura da MAE a estradizionale è intervenuta tempestivamente e il Ministro della Giustizia ha chiesto il mantenimento della custodia, con comunicazione alla Croazia e informazione all'estradando. La Corte ha inoltre chiarito che la convalida dell'arresto provvisorio nell'ambito dell'estradizione richiede solo il controllo formale degli atti (identità, titolo della richiesta e documenti prescritti dalla Convenzione) e la verifica dell'urgenza/rischio di fuga, non un sindacato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Quanto alla traduzione, la mancanza della traduzione integrale del provvedimento non invalida la misura cautelare se l'interessato è stato informato in lingua a lui comprensibile e ha potuto essere sentito; pertanto l'ordinanza cautelare è ritenuta legittima. Ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 40, comma 2
Stabilisce che per reati commessi prima del 7 agosto 2002 resta applicabile la normativa precedente; la Corte ha ritenuto che per tali fatti non si applica il MAE ma la normativa estradizionale.
codice di procedura penale, artt. 705, comma 1, e 714, comma 3
Queste disposizioni collegano la procedura del MAE alla verifica dei "gravi indizi" quando applicabili; la Corte ha osservato che tale requisito non è richiesto dalla Convenzione europea di estradizione e quindi non va sindacato nella fase di convalida ai sensi della normativa estradizionale.
Convenzione europea di estradizione (Parigi, 13 dicembre 1957), ratificata in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300
Regime applicabile ratione temporis ai fatti anteriori al 7/8/2002; richiede la produzione dell'originale o copia autentica del provvedimento a corredo della richiesta (art. 12 co.2 lett. a) e art.16) e impone un controllo formale dei documenti da parte dell'autorità richiesta, presupponendo la fede ai documenti ufficiali senza sindacato sugli indizi di reità.
codice di procedura penale, art. 715, comma 2 e art. 716, commi 1 e 4
Indicano le condizioni per l'arresto provvisorio per fini estradizionali (segnalazione della ricerca, indicazione del provvedimento restrittivo, urgenza e rischio di fuga) e la possibilità per il Ministro di chiedere il mantenimento della misura; la Corte ha ritenuto che la convalida richiede solo la verifica delle condizioni formali e dell'urgenza.
codice di procedura penale, art. 719
Stabilisce che i provvedimenti cautelari in materia di estradizione sono impugnabili per cassazione solo per violazione di legge; la Corte ha ricordato il limite di sindacabilità in sede di legittimità.
legge n. 69 del 2005, artt. 6, 13 comma 3, 9 comma 6
Richiamati dal ricorrente in tema di obblighi di traduzione del MAE e garanzie difensive; la Corte ha precisato che l'assenza della traduzione integrale non comporta automaticamente l'illegittimità della misura cautelare se l'interessato è stato informato in lingua comprensibile e ha potuto difendersi.
codice di procedura penale, art. 143
Prevede la nomina immediata di interprete/traduttore per il non conoscente la lingua italiana; la Corte ha ritenuto sufficiente che l'estradando sia stato informato e assistito in una lingua a lui comprensibile.
disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; provvedimenti amministrativi di esecuzione delle disposizioni della sentenza.
Codice penale e legge n. 962 del 1967 (riferimenti agli artt. 270-bis, 270-sexies, 280, comma 4 e art. 1 e 3 legge 962/1967)
I reati addebitati dallo Stato richiedente (omicidio di civile, crimine contro l'umanità e crimine di guerra) sono stati ricondotti a corrispondenti fattispecie di diritto interno e indicati negli atti a supporto della richiesta di estradizione.
Massime di principio
- Per reati commessi prima del 7 agosto 2002 si applica la normativa estradizionale previa alla legge sul MAE (art. 40 l.69/2005); non va quindi applicato il regime del MAE ratione temporis.
- La convalida dell'arresto provvisorio in materia estradizionale richiede un controllo formale degli atti (identità, esistenza del provvedimento restrittivo e della segnalazione) e la verifica dell'urgenza/rischio di fuga, ma non comporta un esame approfondito della sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza".
- La conversione procedurale da MAE a estradizione non invalida automaticamente le misure cautelari già adottate, purché siano rispettate le condizioni formali e il Ministro della Giustizia chieda il mantenimento della misura ove previsto.
- L'assenza della traduzione integrale del mandato/atto straniero non annulla di per sé la legittimità della custodia cautelare se l'interessato è stato informato in una lingua a lui comprensibile e ha potuto essere sentito; la traduzione completa resta rilevante per la fase decisoria definitiva sull'estradizione.
- I documenti trasmessi ai sensi della Convenzione europea di estradizione producono una presunzione documentale che limita il sindacato del giudice italiano al solo esame formale degli atti.
- Le impugnazioni avverso provvedimenti cautelari estradizionali sono ammesse in cassazione solo per violazione di legge, quindi con possibilità di sindacato limitata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16647/2026 del 11/05/2026
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16648/2026 del 11/05/2026
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16649/2026 del 11/05/2026
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16651/2026 del 11/05/2026
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16652/2026 del 11/05/2026
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16653/2026 del 11/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →