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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16913/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Babic Milan ha impugnato l'ordinanza che aveva convalidato il suo arresto provvisorio e applicato la custodia cautelare, sostenendo che la Corte di appello aveva errato nell'applicare la disciplina del mandato di arresto europeo (MAE) a fatti commessi prima del 7 agosto 2002 e che, comunque, la misura cautelare era stata adottata senza la traduzione in italiano del MAE o di atto equipollente. Inoltre ha dedotto la mancata verifica dei "gravi indizi di colpevolezza" richiesti dall'art. 705 e 714 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, ratione temporis, per reati commessi prima del 7 agosto 2002 doveva applicarsi la normativa estradizionale (Convenzione europea di estradizione) e non il regime del MAE; tuttavia la conversione della procedura da MAE a estradizionale è intervenuta tempestivamente e il Ministro della Giustizia ha chiesto il mantenimento della custodia, con comunicazione alla Croazia e informazione all'estradando. La Corte ha inoltre chiarito che la convalida dell'arresto provvisorio nell'ambito dell'estradizione richiede solo il controllo formale degli atti (identità, titolo della richiesta e documenti prescritti dalla Convenzione) e la verifica dell'urgenza/rischio di fuga, non un sindacato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Quanto alla traduzione, la mancanza della traduzione integrale del provvedimento non invalida la misura cautelare se l'interessato è stato informato in lingua a lui comprensibile e ha potuto essere sentito; pertanto l'ordinanza cautelare è ritenuta legittima. Ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005, art. 40, comma 2

    Stabilisce che per reati commessi prima del 7 agosto 2002 resta applicabile la normativa precedente; la Corte ha ritenuto che per tali fatti non si applica il MAE ma la normativa estradizionale.

  • codice di procedura penale, artt. 705, comma 1, e 714, comma 3

    Queste disposizioni collegano la procedura del MAE alla verifica dei "gravi indizi" quando applicabili; la Corte ha osservato che tale requisito non è richiesto dalla Convenzione europea di estradizione e quindi non va sindacato nella fase di convalida ai sensi della normativa estradizionale.

  • Convenzione europea di estradizione (Parigi, 13 dicembre 1957), ratificata in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300

    Regime applicabile ratione temporis ai fatti anteriori al 7/8/2002; richiede la produzione dell'originale o copia autentica del provvedimento a corredo della richiesta (art. 12 co.2 lett. a) e art.16) e impone un controllo formale dei documenti da parte dell'autorità richiesta, presupponendo la fede ai documenti ufficiali senza sindacato sugli indizi di reità.

  • codice di procedura penale, art. 715, comma 2 e art. 716, commi 1 e 4

    Indicano le condizioni per l'arresto provvisorio per fini estradizionali (segnalazione della ricerca, indicazione del provvedimento restrittivo, urgenza e rischio di fuga) e la possibilità per il Ministro di chiedere il mantenimento della misura; la Corte ha ritenuto che la convalida richiede solo la verifica delle condizioni formali e dell'urgenza.

  • codice di procedura penale, art. 719

    Stabilisce che i provvedimenti cautelari in materia di estradizione sono impugnabili per cassazione solo per violazione di legge; la Corte ha ricordato il limite di sindacabilità in sede di legittimità.

  • legge n. 69 del 2005, artt. 6, 13 comma 3, 9 comma 6

    Richiamati dal ricorrente in tema di obblighi di traduzione del MAE e garanzie difensive; la Corte ha precisato che l'assenza della traduzione integrale non comporta automaticamente l'illegittimità della misura cautelare se l'interessato è stato informato in lingua comprensibile e ha potuto difendersi.

  • codice di procedura penale, art. 143

    Prevede la nomina immediata di interprete/traduttore per il non conoscente la lingua italiana; la Corte ha ritenuto sufficiente che l'estradando sia stato informato e assistito in una lingua a lui comprensibile.

  • disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; provvedimenti amministrativi di esecuzione delle disposizioni della sentenza.

  • Codice penale e legge n. 962 del 1967 (riferimenti agli artt. 270-bis, 270-sexies, 280, comma 4 e art. 1 e 3 legge 962/1967)

    I reati addebitati dallo Stato richiedente (omicidio di civile, crimine contro l'umanità e crimine di guerra) sono stati ricondotti a corrispondenti fattispecie di diritto interno e indicati negli atti a supporto della richiesta di estradizione.

Massime di principio

  • Per reati commessi prima del 7 agosto 2002 si applica la normativa estradizionale previa alla legge sul MAE (art. 40 l.69/2005); non va quindi applicato il regime del MAE ratione temporis.
  • La convalida dell'arresto provvisorio in materia estradizionale richiede un controllo formale degli atti (identità, esistenza del provvedimento restrittivo e della segnalazione) e la verifica dell'urgenza/rischio di fuga, ma non comporta un esame approfondito della sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza".
  • La conversione procedurale da MAE a estradizione non invalida automaticamente le misure cautelari già adottate, purché siano rispettate le condizioni formali e il Ministro della Giustizia chieda il mantenimento della misura ove previsto.
  • L'assenza della traduzione integrale del mandato/atto straniero non annulla di per sé la legittimità della custodia cautelare se l'interessato è stato informato in una lingua a lui comprensibile e ha potuto essere sentito; la traduzione completa resta rilevante per la fase decisoria definitiva sull'estradizione.
  • I documenti trasmessi ai sensi della Convenzione europea di estradizione producono una presunzione documentale che limita il sindacato del giudice italiano al solo esame formale degli atti.
  • Le impugnazioni avverso provvedimenti cautelari estradizionali sono ammesse in cassazione solo per violazione di legge, quindi con possibilità di sindacato limitata.

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