Ordinanza n. 315/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) quanto al ricorso n. 871 del 2026: - del provvedimento di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato P-MS/L/Q/2023/101085 del 15 aprile 2024 emesso dalla Prefettura di Massa-Carrara; B) quanto al ricorso n. 892 del 2026: - del provvedimento di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato P-MS/L/Q/2023/101079 del 15 aprile 2024 emesso dalla prefettura di Massa-Carrara; C) quanto al ricorso n. 929 del 2026: - del provvedimento di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato P-MS/L/Q/2023/101230 del 15 aprile 2024 emesso dalla Prefettura di Massa-Carrara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti della Prefettura di Massa-Carrara di revoca di nulla-osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sono stati proposti tre distinti ricorsi, successivamente riuniti per la sostanziale identità dei provvedimenti impugnati e delle censure, con domanda di sospensione cautelare della revoca dei nulla-osta al lavoro subordinato. I ricorrenti, cittadini del Bangladesh, contestano gli atti prefettizi di revoca e chiedono l'annullamento degli stessi previa sospensione dell'efficacia. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti, ma rileva che i ricorrenti non risultano attualmente presenti in Italia, avendo anche rilasciato la procura nello Stato d'origine.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi, considerata l'identità sostanziale dei provvedimenti impugnati e delle censure. Ha respinto le domande cautelari ritenendo insussistente il periculum in mora: poiché i ricorrenti non sono presenti sul territorio italiano, le revoche dei nulla-osta non sono suscettibili di arrecare loro un grave e irreparabile pregiudizio durante il tempo necessario alla definizione del giudizio di merito. Difettando quindi uno dei presupposti richiesti dall'art. 55 c.p.a., la tutela cautelare non è stata concessa. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
grave e irreparabile pregiudizio
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma, tra cui il periculum in mora, inteso come rischio di un grave e irreparabile pregiudizio nelle more della decisione di merito. Nel caso concreto tale requisito è stato escluso perché i ricorrenti non si trovano in Italia.
Massime di principio
- La riunione di ricorsi è giustificata quando i provvedimenti impugnati hanno contenuto sostanzialmente identico e le censure proposte contro di essi presentano il medesimo tenore.
- La tutela cautelare presuppone la dimostrazione di un grave e irreparabile pregiudizio nelle more della definizione del giudizio, non essendo sufficiente la mera deduzione dell'illegittimità dell'atto.
- Quando il ricorrente straniero non si trova attualmente nel territorio italiano, la revoca di un nulla-osta al lavoro subordinato non determina, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile attuale ai fini dell'art. 55 c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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