Sentenza del 21/07/2017 n. 18092 - Corte di Cassazione
ICI - Rimborsi - istaurazione del giudizio non nei confronti del comune che ha ricevuto il pagamento ma di quello che ha posto il silenzio rifiuto - legittimazione passiva - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
ENPAM chiedeva il rimborso dell’ICI versata in eccesso per gli anni 1993-2000. L’imposta era stata materialmente pagata al Comune di Ischia, che successivamente aveva riversato le somme al Comune di Lacco Ameno, territorialmente competente. ENPAM aveva presentato l’istanza di rimborso al Comune di Ischia, ma aveva poi impugnato il silenzio-rifiuto nei confronti del Comune di Lacco Ameno, sostenendo che quest’ultimo, avendo ricevuto le somme, fosse tenuto alla restituzione. Contestava inoltre la tardività dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva e invocava le norme civilistiche sull’indebito oggettivo e soggettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992, l’istanza di rimborso ICI deve essere presentata al Comune al quale l’imposta è stata materialmente versata. Il giudizio contro il silenzio-rifiuto deve quindi essere instaurato nei confronti dello stesso Comune, anche se questo abbia successivamente riversato le somme a un altro ente. Il trasferimento delle somme rileva solo nei rapporti civilistici tra i Comuni e non modifica la legittimazione passiva nel giudizio tributario. La Corte ha anche precisato che il difetto di legittimazione passiva è rilevabile d’ufficio e non è soggetto alle preclusioni previste per le eccezioni in senso stretto. ENPAM è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 13.000 euro oltre accessori e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13
Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute.
La norma individua nel Comune che ha ricevuto materialmente il pagamento il destinatario dell’istanza di rimborso e, conseguentemente, il soggetto legittimato passivamente nel giudizio tributario contro il diniego o il silenzio-rifiuto.
Artt. 101, 112, 116 e 167 c.p.c.
La Corte ha escluso che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva fosse tardiva, poiché tale difetto può essere rilevato anche d’ufficio e non è soggetto alle preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto.
Norme del codice civile sull’indebito oggettivo e soggettivo
Gli eventuali rapporti restitutori derivanti dal trasferimento delle somme tra enti diversi possono rilevare in sede civile, ma non consentono di modificare il soggetto passivo del giudizio tributario instaurato contro il silenzio-rifiuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario contro il diniego o il silenzio-rifiuto su un rimborso, il ricorso deve essere proposto contro l’ente al quale è stata presentata l’istanza e che ha formato il diniego, espresso o tacito.
- Per l’ICI, il rimborso deve essere richiesto al Comune che ha materialmente incassato l’imposta, anche se un altro Comune era territorialmente competente o ha successivamente ricevuto le somme.
- Il riversamento delle somme tra amministrazioni non trasferisce automaticamente la legittimazione passiva nel giudizio tributario e produce effetti, di regola, solo nei rapporti interni tra gli enti.
- Una comunicazione informale o la trasmissione dell’istanza da un Comune all’altro non sostituisce necessariamente una nuova istanza rivolta al Comune corretto; per evitare errori processuali è opportuno presentare formalmente la richiesta anche all’ente individuato come destinatario del rimborso.
- Se il problema riguarda esclusivamente la restituzione di somme trasferite tra enti o un indebito non riconducibile al rapporto tributario impugnato, può essere necessaria un’azione ordinaria civilistica anziché un ricorso tributario.
- Il difetto di legittimazione passiva può essere rilevato d’ufficio anche in una fase avanzata del giudizio, quindi non è prudente fare affidamento sulla tardività dell’eccezione dell’amministrazione.
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