Cassazione Civile, Ordinanza n. 10845/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento Irpef e addizionali relativi agli anni 2006 e 2007, emessi a seguito di indagini finanziarie avviate nell’ambito di un controllo fiscale su una società edilizia. Gli atti gli attribuivano maggiori redditi personali, in parte qualificati come utili extracontabili presuntivamente distribuiti dalla società e in parte come redditi di capitale derivanti da operazioni bancarie su altri conti. La CTP ha respinto il ricorso e la CTR ha rigettato l’appello. In cassazione il contribuente ha proposto sette motivi: nei primi due ha sostenuto che non potessero essergli imputate movimentazioni su conti della società, essendo solo munito di delega e non titolare dei conti, e ha denunciato ultrapetizione; nel terzo e quarto ha dedotto contraddittorietà e motivazione apparente della sentenza regionale, lamentando che l’accertamento si riferisse a movimenti sui conti della società e non a conti personali e che la motivazione non chiarisse an e quantum; nel quinto ha denunciato ultrapetizione per il riferimento della CTR anche agli accertamenti emessi verso la società; nel sesto e settimo ha lamentato omessa pronuncia e assenza di motivazione sulla doglianza secondo cui gli utili avrebbero dovuto essere contestati prima alla società e che l’Ufficio avrebbe dovuto provare l’effettiva percezione degli utili da parte del socio/amministratore.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché fondati su una ricostruzione del tutto eccentrica rispetto agli avvisi di accertamento, non essendo stato riportato il contenuto degli atti e risultando dai fatti di causa che gli accertamenti riguardavano redditi personali del contribuente derivanti da utili extracontabili e redditi di capitale. Ha poi dichiarato infondato il terzo motivo, escludendo contraddizioni nella sentenza impugnata, e inammissibile il quarto perché mirava a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie. Ha ritenuto infondato il quinto motivo, osservando che il richiamo agli accertamenti emessi verso la società non era estraneo alla controversia, poiché la verifica fiscale era iniziata nei confronti della società ed era presupposto dell’imputazione dei redditi personali. Ha respinto anche il sesto e il settimo motivo: non era necessario che l’avviso alla società precedesse quello al socio, e, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili si presumono distribuiti ai soci, con onere di prova contraria a carico del contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
le presunzioni derivanti dalle indagini finanziarie non sono state applicate nel modo prospettato dal ricorrente, perché gli avvisi riguardavano redditi personali fondati su utili extracontabili e redditi di capitale, non debiti della società.
art. 44, comma 1, lett. h), d.P.R. n. 917/1986
richiamato dal ricorrente; la Corte non accoglie la tesi difensiva che ne traeva un limite all’imputazione dei redditi contestati.
art. 47 d.P.R. n. 917/1986
richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che gli utili extracontabili sono imputabili ai soci secondo la presunzione di distribuzione nelle società a ristretta base partecipativa.
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte afferma che, in presenza della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, l’onere della prova contraria grava sul contribuente.
artt. 2727 e 2729 c.c.
richiamati dal ricorrente; la Corte considera legittimo il ragionamento presuntivo fondato sulla ristretta base sociale e sulla natura extracontabile degli utili.
art. 112 c.p.c.
la Corte esclude sia il vizio di ultrapetizione sia quello di omessa pronuncia, ritenendo i passaggi contestati coerenti con l’oggetto della controversia.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per difetto di motivazione; la Corte esclude la motivazione apparente e la contraddittorietà dedotte.
art. 36, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
invocato per la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene la motivazione sufficiente e non apparente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma processuale richiamata per i vizi di nullità della sentenza e del procedimento.
art. 366 c.p.c.
la mancata riproduzione del contenuto degli avvisi di accertamento determina difetto di specificità del ricorso e inammissibilità delle censure.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare un rigoroso onere di specificità: se si censurano avvisi di accertamento o atti presupposti, il loro contenuto deve essere riprodotto o comunque puntualmente indicato, altrimenti le censure possono essere dichiarate inammissibili perché eccentriche rispetto all’oggetto della lite.
- Non è vizio di ultrapetizione il richiamo, nella sentenza, alla verifica fiscale effettuata nei confronti della società quando tale verifica costituisca il presupposto fattuale dell’imputazione di redditi personali al socio o amministratore.
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili si presumono distribuiti ai soci; incombe quindi sul contribuente l’onere di provare che tali utili siano stati accantonati, reinvestiti o comunque destinati a finalità diverse dalla distribuzione personale.
- Ai fini dell’imputazione al socio di utili extracontabili non è necessario che gli accrediti siano transitati sul suo conto personale, poiché la mancata emersione contabile è compatibile con la natura stessa degli utili non registrati.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o dei fatti storici già apprezzati dal giudice di merito, neppure quando la censura sia formalmente prospettata come violazione di legge o motivazione apparente.
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