Ordinanza n. 589/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia della comunicazione del GSE dell'9 luglio 2022, quale primo atto applicativo (doc. 1), e della presupposta Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”) (doc. 2) e di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (doc. 3) e il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione” (doc. 4), per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia delle Regole Tecniche emesse dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. di funzionamento art. 15 bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la Legge di Conversione 28 marzo 2022, n. 25 (conosciute il 12 ottobre 2022) (doc. 5), eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale - dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”, doc. 5), in via di conversione, con la normativa in materia di aiuti di Stato, di cui agli artt. 107 e 108 TFUE, nonché con la normativa Europea in materia di energia, di cui alle Direttive 2001/77 E 2009/28/CE, alla Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e alla Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, nonché con l'art. 194 del TFUE, nonché in relazione all'art. 1 del protocollo 1 alla CEDU e 17 della CDFUE.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/6/2023: per l'annullamento - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 aprile 2023 n. 143/2023/R/Eel, recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143”) (doc. 11); - dell'Allegato A alla suddetta Deliberazione n. 143/2023/R/Eel, recante “Modalità per l'attuazione dell'art. 15-bis del decreto legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143 e relativo Allegato A”) (doc. 12); - della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”), già gravata, e relativi atti presupposti, connessi e conseguenziali, e previo accertamento dell'intervenuto mancato mantenimento dell'art. 15-bis del DL 4/2022 e s.m.i. ad opera della L. n. 197/2022, e/o eventualmente previa disapplicazione della Legge 197/2022, ove si tenga che abbia mantenuto in vigore l'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i., e del medesimo art. 15 bis del DL 4/2022 e s.m.i. per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; eventualmente previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. e/o previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. e della L. n. 197/2022, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23\4\2025: per l’annullamento della comunicazione inviata alla Società mediante portale produttori, recante “Extraprofitti – Prosegue il processo di fatturazione del GSE” e del provvedimento implicito di prima applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023, nonché per l'annullamento di tutti i provvedimenti ivi indicati Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22\4\2026: per l'annullamento, previa sospensione cautelare, delle diffide di pagamento inviate dal GSE S.p.A. in data 17 febbraio 2026 ove occorrer possa, dell'avviso automatico generato dal portale GSE;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diffide di pagamento del GSE del 17 febbraio 2026 e, nei precedenti motivi aggiunti, gli atti attuativi della disciplina sugli interventi sugli extraprofitti dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e autorità resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, la comunicazione del GSE del 9 luglio 2022, le deliberazioni ARERA n. 266/2022/R/eel e n. 143/2023/R/eel, le relative regole tecniche e gli atti applicativi concernenti la regolazione delle partite economiche derivanti dall'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 sugli extraprofitti dell'energia elettrica, fino alle diffide di pagamento del GSE del 17 febbraio 2026. Sono state prospettate censure di illegittimità degli atti attuativi e della disciplina legislativa, anche per contrasto con la Costituzione, il diritto dell'Unione europea e la CEDU, nonché richieste di disapplicazione e di rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Con i motivi aggiunti del 22 aprile 2026 è stata formulata anche una domanda cautelare avverso le diffide di pagamento e, ove occorrente, l'avviso automatico generato dal portale GSE. Il GSE ha eccepito che la domanda cautelare era stata inserita soltanto nell'epigrafe dei motivi aggiunti, senza l'esposizione delle ragioni poste a fondamento della richiesta; all'udienza la ricorrente ha riconosciuto che si trattava di un errore materiale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda cautelare relativa alle diffide di pagamento del 17 febbraio 2026. La domanda era stata indicata esclusivamente nell'epigrafe dei motivi aggiunti, senza alcuna esposizione dei presupposti e delle ragioni giustificative della tutela cautelare. Tale carenza impediva al giudice di esaminare la richiesta secondo i presupposti dell'art. 55 c.p.a. e ne comportava l'inammissibilità, indipendentemente dal riconoscimento dell'errore materiale da parte della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie. L'ordinanza non definisce nel merito le censure rivolte alla disciplina sugli extraprofitti né le questioni di costituzionalità o di diritto dell'Unione europea.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare deve essere sorretta dall'esposizione dei motivi e dei presupposti che ne giustificano l'accoglimento; la mera indicazione della richiesta nell'epigrafe dell'atto, priva di motivazione cautelare, determina l'inammissibilità della domanda.
Massime di principio
- La domanda cautelare nel processo amministrativo è inammissibile quando sia formulata soltanto nell'epigrafe dell'atto senza l'esposizione delle ragioni e dei presupposti specifici posti a suo fondamento.
- Il riconoscimento di un mero errore materiale nella formulazione della domanda cautelare non sana l'assenza assoluta di una motivazione cautelare, se l'atto depositato non consente al giudice di individuare le ragioni della richiesta di tutela.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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