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Ordinanza

Ordinanza n. 239/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 27 marzo 2026, adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Parma, con cui era stata rigettata la domanda di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata il 30 gennaio 2026. Nel precedente esame cautelare, il TAR aveva rilevato che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale era stato erroneamente rilasciato, ma era tuttora efficace perché non era mai stato rimosso dall’Amministrazione mediante autotutela. Per tale ragione il TAR aveva accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, ordinando alla Prefettura di regolarizzare la posizione del richiedente entro 45 giorni. In esecuzione di tale ordinanza, la Prefettura ha successivamente disposto, il 9 settembre 2026, l’annullamento in autotutela del permesso di soggiorno stagionale rilasciato il 18 maggio 2024 e ha inoltre convocato il ricorrente per la stipula del contratto di soggiorno.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare né ha adottato una nuova misura sospensiva. Considerato che il procedimento amministrativo riattivato dall’Amministrazione in esecuzione della precedente ordinanza cautelare era ancora in corso e che il ricorrente era stato convocato per la stipula del contratto di soggiorno, il Collegio ha ritenuto necessario rinviare la trattazione della fase cautelare. La camera di consiglio è stata fissata al 21 ottobre 2026, nelle more della definizione del procedimento amministrativo conseguente al riesame. L’ordinanza dispone quindi un rinvio interlocutorio della fase cautelare, con esecuzione a carico dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando, in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare di riesame, l’Amministrazione riattiva o modifica il procedimento e l’esito non è ancora definito, il giudice può rinviare la trattazione della fase cautelare per consentire la conclusione del procedimento amministrativo.
  • L’efficacia di un titolo amministrativo erroneamente rilasciato permane sino alla sua formale rimozione da parte dell’Amministrazione mediante autotutela; l’Amministrazione non può considerarlo implicitamente inesistente per negare gli effetti collegati alla sua vigenza.
  • L’esecuzione di un’ordinanza cautelare di riesame può richiedere non soltanto la rinnovazione della valutazione amministrativa, ma anche l’adozione degli atti consequenziali necessari alla regolarizzazione della posizione dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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