Circolare numero 104 del 14-5-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dal D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 al trattamento fiscale e previdenziale delle indennità sostitutive della mensa, con decorrenza 1° gennaio 1998. Precisa che l’esclusione dall’imponibile previdenziale opera solo per specifiche categorie di lavoratori e fino a un limite giornaliero di lire 10.240. Indica inoltre le modalità con cui i datori di lavoro devono regolarizzare i periodi pregressi, calcolando le differenze contributive e gli interessi legali al 5%, da versare secondo le scadenze previste.
Modifiche al regime contributivo delle indennità sostitutive della mensa e regolarizzazione dei periodi pregressi
Modifiche alla normativa in materia di indennità sostitutive della mensa
La circolare dell’INPS n. 104 del 14 maggio 1998 interviene sulle conseguenze contributive delle modifiche apportate dal D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 al regime delle indennità sostitutive della mensa. Il documento chiarisce l’ambito di non imponibilità previdenziale, individua i soggetti beneficiari della disciplina agevolativa e disciplina la regolarizzazione dei versamenti già effettuati per i periodi pregressi.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama il D.Lgs. n. 56/1998, pubblicato in G.U. n. 70 del 25 marzo 1998, che ha modificato l’art. 48, comma 2, lettera c) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come già modificato dal D.Lgs. n. 314/1997. La modifica ha aggiunto, dopo le parole "e le indennità sostitutive", il riferimento alle indennità corrisposte:
- agli addetti ai cantieri edili;
- ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
- ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
L’art. 7 del medesimo decreto ha previsto la decorrenza delle disposizioni dal 1° gennaio 1998.
Regime di imponibilità previdenziale
Dal 1° gennaio 1998 le indennità sostitutive della mensa non concorrono a formare l’imponibile previdenziale solo entro il limite complessivo giornaliero di lire 10.240 e solo quando siano corrisposte nelle ipotesi tassativamente indicate dalla norma. In particolare, la non imponibilità opera esclusivamente per:
- addetti ai cantieri edili;
- addetti ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
- addetti ad unità produttive diverse dalle precedenti, purché ubicate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione.
La circolare precisa, per converso, che tutte le indennità erogate fuori da tali casi concorrono all’imponibile previdenziale per l’intero ammontare.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Per i periodi antecedenti o comunque già denunciati con criteri non coerenti con la nuova disciplina, i datori di lavoro devono procedere alla regolarizzazione entro il termine di scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo all’emanazione della circolare, secondo quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, n. 5.
La regolarizzazione richiede il ricalcolo delle basi imponibili dal 1° gennaio 1998 e l’adeguamento della contribuzione dovuta, secondo un meccanismo di conguaglio nel mese di effettuazione dell’operazione.
Modalità operative della regolarizzazione
La circolare indica un procedimento in tre passaggi:
- calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili rideterminate dal 1/1/1998 in base alla nuova disciplina e quelle già assoggettate a contribuzione;
- portare in aumento delle retribuzioni imponibili del mese della regolarizzazione tali differenze;
- calcolare i contributi sui nuovi totali così ottenuti.
Sulle differenze contributive dovute devono essere computati gli interessi legali nella misura del 5%, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza dei contributi relativi al mese di aprile 1998 fino alla data del versamento.
Compilazione del mod. DM10/2
Gli interessi così determinati devono essere indicati in un rigo in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduti dal codice "Q900".
Scadenze richiamate dalla circolare
La nota finale specifica il termine di scadenza contributiva per il periodo di paga in corso al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale:
- 15/5/1998 per i soggetti rientranti nel campo di applicazione della riscossione unificata;
- 20/5/1998 per i soggetti esclusi.
Il documento, quindi, ha finalità operative: chiarisce la nuova imponibilità delle indennità sostitutive della mensa e fornisce istruzioni pratiche per il recupero degli eventuali versamenti contributivi non allineati alla modifica normativa.
Punti principali
Nuovo regime di imponibilità dal 1° gennaio 1998
Dal 1/1/1998 le indennità sostitutive della mensa non concorrono all’imponibile previdenziale solo se corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione, entro il limite complessivo giornaliero di lire 10.240.
Ambito di esclusione e casi imponibili
Se le indennità sostitutive della mensa sono erogate al di fuori delle ipotesi sopra indicate, esse concorrono integralmente alla formazione dell’imponibile previdenziale. La circolare evidenzia quindi un’area di esenzione limitata e tassativa.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
I datori di lavoro devono regolarizzare i periodi pregressi entro il termine di scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. La regolarizzazione deve essere effettuata mediante il ricalcolo delle retribuzioni imponibili dal 1/1/1998 e dei relativi contributi.
Modalità operative di calcolo e versamento
Per la regolarizzazione occorre: 1) determinare le differenze tra le retribuzioni imponibili rideterminate e quelle già assoggettate a contribuzione; 2) sommare tali differenze alle retribuzioni imponibili del mese della regolarizzazione; 3) calcolare i contributi sui nuovi totali. Sulle differenze contributive dovute vanno calcolati gli interessi legali al 5% dalla scadenza dei contributi relativi ad aprile 1998 fino al versamento.
Indicazioni per la denuncia contributiva DM10/2
L’importo degli interessi calcolati deve essere esposto in un rigo in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2, preceduto dal codice "Q900".
Scadenze applicabili
La circolare richiama che, per il periodo di paga in corso al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del D.Lgs. n. 56/1998 in G.U., la scadenza contributiva è il 15/5/1998 per i soggetti rientranti nella riscossione unificata e il 20/5/1998 per i soggetti esclusi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 14 mag 1998Circolare numero 103 del 14-5-1998
- Circolare · 13 mag 1998Circolare numero 102 del 13-5-1998
- Circolare · 15 mag 1998Circolare numero 107 del 15-5-1998
- Circolare · 15 mag 1998Circolare numero 106 del 15-5-1998
- Circolare · 15 mag 1998Circolare numero 105 del 15-5-1998
- Circolare · 16 mag 1998Circolare numero 108 del 16-5-1998
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →