Circolare numero 102 del 13-5-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge n. 662/1996 per il prepensionamento del personale in esubero delle aziende di trasporto in gestione commissariale governativa. Indica destinatari, requisiti di accesso, criteri di calcolo del trattamento, decorrenza, incompatibilità e oneri a carico dello Stato. Fornisce inoltre istruzioni operative alle Sedi INPS e alle aziende per la raccolta delle domande, la verifica delle posizioni assicurative, l’aggiornamento del conto assicurativo e l’eventuale liquidazione provvisoria.
Pensionamento anticipato del personale delle aziende di trasporto in gestione commissariale governativa
Pensionamento anticipato del personale delle aziende di trasporto in gestione commissariale governativa
La circolare illustra l’applicazione dell’art. 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che consente il collocamento in quiescenza anticipata del personale dipendente dalle aziende di trasporto in gestione commissariale governativa in esubero strutturale. Il documento, rivolto alle strutture INPS e, in allegato, alle aziende interessate, chiarisce i requisiti soggettivi, i criteri di liquidazione della prestazione e le procedure operative per la gestione delle domande.
Quadro normativo e presupposti dell’intervento
La legge n. 662/1996 prevede che il prepensionamento avvenga utilizzando le somme non impegnate per il precedente piano di prepensionamento disciplinato dal d.l. 25 novembre 1995, n. 501, convertito dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. La stessa disposizione rinvia a un decreto ministeriale per la definizione di tempi e modalità di attuazione. In attuazione di tale previsione, il decreto interministeriale n. 836 del 25 giugno 1997 ha regolato il collocamento in quiescenza anticipata del personale delle aziende in gestione commissariale governativa in esubero strutturale, in relazione al piano di ristrutturazione adottato d’intesa con le Regioni e sentite le organizzazioni sindacali.
La circolare richiama inoltre il decreto n. 91/T del 30 dicembre 1996, con cui la gestione delle aziende in questione è stata affidata a Ferrovie dello Stato S.p.A. dal 1° gennaio 1997, con l’obiettivo di procedere alla loro ristrutturazione entro il 31 dicembre 1999.
Soggetti interessati e aziende coinvolte
Il beneficio riguarda il personale delle aziende di trasporto in gestione commissariale governativa indicate nella circolare, tra cui:
- Alifana-Benevento-Napoli;
- Adriatico-Sangritana;
- Bologna-Portomaggiore;
- Centrale Umbra;
- Circumetnea;
- Genova-Casella;
- Penne-Pescara;
- Suzzara-Ferrara;
- Apulo Lucane;
- della Calabria;
- Meridionali Sarde;
- Padane;
- della Sardegna;
- del Sud-Est;
- Venete.
Il collocamento anticipato è ammesso nei limiti delle risorse residue destinate al prepensionamento ex legge n. 11/1996. Ai fini organizzativi, le aziende avrebbero dovuto emanare i relativi bandi entro il 31 dicembre 1997.
Requisiti di accesso
Ai sensi dell’art. 1 del decreto n. 836/1997, possono accedere al pensionamento anticipato i lavoratori che, alla data della domanda presentata secondo i bandi aziendali, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- anzianità contributiva minima di 33 anni, indipendentemente dall’età, anche maturata presso altre forme previdenziali;
- età minima di 55 anni.
La circolare precisa che le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili.
Determinazione della prestazione
Il trattamento di pensionamento anticipato è calcolato sulla sola anzianità effettivamente acquisita:
- nel soppresso Fondo autoferrotranvieri fino al 31 dicembre 1995;
- nell’assicurazione generale obbligatoria dal 1° gennaio 1996 fino alla data di decorrenza della pensione.
L’eventuale contribuzione maturata nell’assicurazione generale obbligatoria e non ricongiunta nel Fondo dà luogo a pensione supplementare soltanto al conseguimento dei requisiti di età previsti dalle norme dell’assicurazione medesima, secondo l’art. 3, comma 4, del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 414.
Decorrenza, cumulo e incompatibilità
La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, risoluzione che interviene a seguito del decreto ministeriale di approvazione dei programmi di prepensionamento.
Ai trattamenti pensionistici anticipati si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per le pensioni di anzianità.
Oneri a carico dello Stato
Il decreto n. 836/1997 stabilisce che l’onere derivante dall’anticipazione del pensionamento rispetto ai requisiti individuali ordinari è posto a carico dello Stato. Le somme residue del precedente prepensionamento costituiscono la copertura finanziaria e sono rimborsate all’INPS sulla base di apposita rendicontazione, in relazione all’effettiva attuazione del piano.
La circolare specifica il criterio di calcolo dell’importo complessivamente dovuto dallo Stato: si moltiplica l’importo mensile della pensione anticipata alla data di decorrenza, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità calcolato in misura pari a 1/12 della mensilità, per il minore tra:
- il numero dei mesi di anticipazione rispetto all’età in cui ciascun lavoratore maturerebbe il diritto alla pensione di vecchiaia;
- il numero dei mesi di anticipazione rispetto alla data in cui il lavoratore avrebbe potuto accedere alla pensione di anzianità, tenendo conto delle finestre.
Istruzioni operative per le Sedi INPS
Una volta emanati i decreti ministeriali di approvazione dei programmi di prepensionamento, la Direzione Generale acquisisce dalle aziende gli elenchi nominativi dei lavoratori ammessi, con l’indicazione:
- della data di decorrenza del pensionamento;
- della data di presentazione della domanda di prepensionamento.
Gli elenchi devono essere predisposti dalle aziende raggruppando il personale per provincia e per CAP di residenza, così da agevolare la liquidazione delle pensioni. Copia dei decreti ministeriali e dei nominativi deve essere trasmessa alle Sedi territorialmente competenti, che devono verificare la corrispondenza tra le domande di pensionamento e gli elenchi ricevuti.
Le Sedi ricevono gli elenchi solo se competenti alla definizione delle domande, per evitare inutili scambi di corrispondenza. Qualora una Sede acquisisca domande senza aver ricevuto l’elenco dei lavoratori prepensionabili, deve segnalarlo alla Direzione Centrale per le pensioni, Ufficio previdenza marinara trasporti e volo.
Documentazione per la liquidazione
La liquidazione avviene sulla base:
- della domanda di pensione;
- del modello ET.02/P (ET.36), contenente gli elementi utili alla liquidazione;
- della documentazione necessaria.
Prima della liquidazione, le Sedi devono verificare il perfezionamento dei requisiti previsti e, in particolare, controllare con attenzione l’anzianità contributiva fatta valere presso altre forme previdenziali. La circolare precisa che rientrano in questa nozione le anzianità assicurative maturate presso forme di previdenza obbligatoria per le quali sia ammessa la ricongiunzione nel Fondo. Tali periodi possono essere considerati validi solo se documentati da certificazione idonea rilasciata dall’ente gestore della relativa forma assicurativa.
Aggiornamento del conto assicurativo e scheda esplorativa
Per consentire un aggiornamento tempestivo del conto assicurativo e accelerare la successiva liquidazione delle prestazioni, l’INPS acquisisce, tramite le aziende, un’apposita scheda informativa compilata dagli interessati. La scheda serve anche a fornire indicazioni sulla posizione assicurativa, comprensiva dei periodi di contribuzione per i quali siano in corso domande di riscatto o ricongiunzione.
La presentazione della scheda ha finalità esclusivamente esplorative e non costituisce domanda di pensionamento anticipato. Le aziende devono quindi curare la compilazione delle schede da parte dei dipendenti interessati e l’immediato inoltro alle competenti Sedi INPS.
Le Sedi, ricevute le schede, devono:
- verificare la corrispondenza dei dati dichiarati con quelli presenti nell’archivio delle posizioni assicurative;
- chiedere, se necessario, alla Struttura di progetto presso la Direzione Generale la validazione delle posizioni assicurative incomplete;
- esaminare e definire immediatamente le domande di riscatto e ricongiunzione non ancora definite.
Le disposizioni della circolare devono essere portate a conoscenza, con immediatezza, delle aziende di trasporto in gestione commissariale governativa indicate in premessa.
Liquidazione provvisoria
Qualora non sia possibile procedere tempestivamente alla liquidazione definitiva della pensione, le Sedi devono procedere con urgenza alla liquidazione provvisoria, sulla base dei dati già acquisiti agli atti, purché tali elementi dimostrino in modo inequivocabile il diritto al pensionamento anticipato.
Allegato operativo per le aziende
In allegato alla circolare è riportata una comunicazione indirizzata alle aziende, con la quale si richiede di invitare i dipendenti interessati a compilare una scheda informativa sulla propria posizione assicurativa nel Fondo autoferrotranvieri. La scheda richiede dati relativi a contributi obbligatori, volontari, riscattati e ricongiunti, periodi di assenza senza retribuzione o sospensione della retribuzione, riconoscimenti ad altri titoli, eventuali domande già presentate per riscatto, ricongiunzione o versamenti contributivi, nonché periodi di contribuzione eventualmente maturati presso l’assicurazione generale obbligatoria o altre forme previdenziali. Il modello è finalizzato a consentire la corretta gestione amministrativa delle future liquidazioni.
Punti principali
Ambito di applicazione e aziende interessate
Il beneficio riguarda il personale dipendente delle aziende di trasporto in gestione commissariale governativa in esubero strutturale, per le quali il Ministero dei trasporti e della navigazione ha affidato dal 1° gennaio 1997 la gestione alla Ferrovie dello Stato S.p.A. ai fini della ristrutturazione entro il 31 dicembre 1999. La circolare richiama, tra le altre, le aziende Alifana-Benevento-Napoli, Adriatico-Sangritana, Bologna-Portomaggiore, Centrale Umbra, Circumetnea, Genova-Casella, Penne-Pescara, Suzzara-Ferrara, Apulo Lucane, della Calabria, Meridionali Sarde, Padane, della Sardegna, del Sud-Est e Venete.
Requisiti per il pensionamento anticipato
Possono accedere al trattamento i lavoratori che, alla data di presentazione della domanda prevista dai bandi aziendali, siano in possesso di almeno 33 anni di contribuzione, anche maturata presso altre forme previdenziali, oppure abbiano compiuto almeno 55 anni di età. Le domande di pensionamento anticipato sono espressamente irrevocabili.
Misura del trattamento pensionistico
La pensione anticipata è calcolata esclusivamente sulla base dell’anzianità effettivamente acquisita nel soppresso Fondo autoferrotranvieri fino al 31 dicembre 1995 e nell’assicurazione generale obbligatoria dal 1° gennaio 1996 alla decorrenza della pensione. L’eventuale contribuzione non ricongiunta nell’AGO dà luogo a pensione supplementare solo al raggiungimento dei requisiti di età previsti dall’assicurazione generale obbligatoria, secondo l’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 414/1996.
Decorrenza, incompatibilità e oneri finanziari
Il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, a seguito del decreto ministeriale di approvazione dei programmi di prepensionamento. Si applicano i regimi vigenti di incumulabilità e incompatibilità previsti per le pensioni di anzianità. L’onere dell’anticipo è a carico dello Stato, che utilizza le somme residue del precedente prepensionamento e rimborsa l’INPS su apposita rendicontazione; l’importo complessivo è determinato moltiplicando la pensione mensile, comprensiva del rateo di tredicesima, per il minore numero di mesi di anticipazione rispetto alla normale pensione di vecchiaia o alla prima finestra utile di anzianità.
Istruzioni operative per INPS e aziende
Dopo l’approvazione dei programmi con decreto ministeriale, l’INPS acquisisce dagli enti interessati gli elenchi nominativi dei lavoratori ammessi, con data di decorrenza e data di presentazione della domanda, organizzati per provincia e CAP di residenza. Le Sedi devono verificare l’inclusione degli interessati negli elenchi, gestire eventuali difformità e liquidare la pensione sulla base della domanda, del modello ET.02/P (ET.36) e della documentazione. Devono inoltre controllare con particolare attenzione le anzianità maturate presso altre forme previdenziali, ammissibili solo se documentate con certificazione dell’ente gestore.
Aggiornamento del conto assicurativo e scheda informativa
Per accelerare la liquidazione delle prestazioni, tramite le aziende viene acquisita una scheda informativa sui dati assicurativi e sulle eventuali domande di riscatto o ricongiunzione non definite. La scheda ha finalità meramente esplorativa e non vale come domanda di pensionamento. Le aziende devono farla compilare ai dipendenti interessati e trasmetterla tempestivamente alle Sedi INPS, che devono verificarne i dati e definire senza ritardo le pratiche di riscatto e ricongiunzione pendenti.
Liquidazione provvisoria
Se non è possibile procedere subito alla liquidazione definitiva, le Sedi devono erogare con urgenza una pensione provvisoria sulla base dei dati disponibili agli atti, purché tali elementi dimostrino inequivocabilmente il diritto al prepensionamento.
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