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Sentenza

Sentenza n. 1508/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 785/2023 resa dal T.A.R. Sicilia, Palermo (sez. III) e, all’esito del reclamo, per l’annullamento delle note del 6 agosto 2025, 25 agosto 2025 e 18 settembre 2025 adottate del Commissario ad acta

Giustizia amministrativa202301716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Note del Commissario ad acta del 6 agosto 2025, 19 agosto 2025 e 18 settembre 2025, adottate nell’esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 785/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha proposto reclamo avverso le determinazioni del Commissario ad acta adottate nell’ambito dell’ottemperanza alla sentenza n. 785/2023, che aveva ordinato il rilascio delle aree occupate, la riduzione in pristino e il risarcimento del danno, nonché la formulazione di una proposta risarcitoria secondo i criteri indicati in sentenza. Il primo motivo deduceva eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo che il Commissario non avesse considerato la sopravvenuta apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio, connesso a interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, e che tale sopravvenienza rendesse ineseguibile il comando giudiziale. Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 191, commi 1 e 3, d.lgs. n. 267/2000, per assenza di copertura finanziaria dell’obbligazione liquidata dal Commissario. Il terzo motivo deduceva eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il Commissario aveva liquidato l’indennità richiamando per relationem una relazione di stima di parte, senza confrontarla con altri atti e stime relativi al medesimo cespite, tra cui una precedente nota amministrativa e la documentazione del Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico.

La decisione

Il TAR ha accolto il reclamo e annullato le note commissariali impugnate. Ha respinto il primo motivo, chiarendo che una sopravvenienza in fatto o in diritto incide sull’eseguibilità del giudicato soltanto quando renda concretamente, logicamente o giuridicamente impossibile conseguire il bene della vita riconosciuto dalla sentenza. L’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio da parte di un’autorità statale non è stata ritenuta una sopravvenienza di carattere dirompente, anche perché il procedimento ablatorio non risultava definito e non impediva l’acquisizione del bene al patrimonio comunale con conseguente compensazione dei proprietari. Ha respinto anche il secondo motivo, ritenendo che la violazione delle regole sull’assunzione dell’obbligazione senza previa copertura di bilancio non producesse l’invalidità dell’atto: l’obbligazione resta valida, ferma la necessità di attivare la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio e le eventuali responsabilità amministrative. Ha invece accolto il terzo motivo. Il rinvio fisso alla relazione di consulenza tecnica di parte non rendeva trasparente la ragione per cui quella stima fosse stata ritenuta più attendibile rispetto alle altre disponibili. Il Commissario avrebbe dovuto comparare le diverse stime, motivare la preferenza accordata alla consulenza di parte e, se necessario, chiedere ausilio al giudice o procedere a una nuova stima. Tale omissione ha determinato un difetto di motivazione e di istruttoria idoneo a invalidare l’intero provvedimento, compresa la parte dispositiva, con effetto sugli atti consequenziali del 19 agosto e del 18 settembre 2025. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    La sentenza originaria aveva imposto al Comune di formulare una proposta risarcitoria secondo criteri determinati dal giudice, nell’ambito della quantificazione conseguente alla condanna risarcitoria.

  • art. 191, commi 1 e 3, d.lgs. n. 267/2000

    La violazione delle regole contabili sull’assunzione di obbligazioni senza preventiva copertura finanziaria non determina, secondo il TAR, l’invalidità dell’obbligazione o dell’atto commissariale, ma comporta l’attivazione degli strumenti contabili per il riconoscimento del debito fuori bilancio e può rilevare sul piano della responsabilità amministrativa.

  • art. 194 d.lgs. n. 267/2000

    La disciplina dei debiti fuori bilancio conferma che possono sorgere obbligazioni valide al di fuori delle regole ordinarie di assunzione degli impegni di spesa, dovendo poi l’amministrazione adottare i provvedimenti contabili conseguenti.

Massime di principio

  • Una sopravvenienza in fatto o in diritto incide sull’esecuzione del giudicato soltanto se rende ineseguibile il comando giudiziale, ossia se si colloca causalmente rispetto all’esercizio del potere conformato e rende logicamente o giuridicamente impossibile il conseguimento del bene della vita riconosciuto dal giudice.
  • L’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio non rende di per sé ineseguibile una pronuncia che imponga l’acquisizione del bene e la compensazione del proprietario, quando il procedimento ablatorio non sia definito e permanga la possibilità di realizzare il risultato sostanziale mediante l’acquisizione e il pagamento dell’indennità.
  • Le violazioni delle regole contabili sull’assunzione di obbligazioni senza previa copertura finanziaria operano, in linea generale, come violazioni di regole di comportamento e non di validità: esse non determinano automaticamente l’invalidità dell’atto o dell’obbligazione, ma impongono gli adempimenti per il riconoscimento del debito fuori bilancio e possono fondare responsabilità amministrative.
  • La motivazione per relationem di un provvedimento di liquidazione è insufficiente quando richiama una stima esterna senza esplicitare le ragioni per cui essa sia ritenuta più attendibile rispetto ad altre stime disponibili e pertinenti. In presenza di valutazioni tecniche divergenti, l’amministrazione deve confrontarle e motivare la scelta della stima utilizzata, eventualmente acquisendo ulteriori elementi istruttori.
  • Il difetto di motivazione relativo al presupposto logico della liquidazione può propagarsi all’intero provvedimento, compresa la parte dispositiva, e determinare l’invalidità degli atti successivi che ne costituiscono diretta conseguenza.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiudizio di ottemperanzaMotivazione del provvedimento
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietà

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