Sentenza del 19/05/2016 n. 1952 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
testo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La S. Sicilia S.p.A. ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato un preavviso di fermo amministrativo per presunta violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, dovuta alla mancata indicazione del responsabile del procedimento e alla mancata sottoscrizione dell'atto. L'agente della riscossione ha sostenuto che tali omissioni, ove sussistenti, non avrebbero comunque comportato la nullità dell'atto. Il contribuente ha chiesto la conferma della sentenza, contestando anche la mancata produzione delle cartelle e delle relate di notifica, la validità della notifica di due cartelle e l'assenza di una preventiva intimazione ad adempiere.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto l'appello della S. Sicilia S.p.A. e ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha accertato che sia il preavviso di fermo sia le cartelle indicavano il responsabile del procedimento, nominativamente individuato nel Procuratore D. I. Ha inoltre ritenuto infondate le contestazioni sulla produzione delle relate di notifica, già esibite in primo grado, e sulla notifica di due cartelle, eseguita a persona appartenente alla famiglia del destinatario. In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., non era necessaria una successiva raccomandata informativa.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 212 del 2000, Statuto dei diritti del contribuente
La norma è richiamata in relazione all'obbligo di indicare il responsabile del procedimento e gli elementi essenziali negli atti dell'amministrazione finanziaria.
La Commissione ha ritenuto che, nel caso concreto, l'obbligo fosse rispettato perché il responsabile del procedimento era indicato nominativamente nel preavviso di fermo e nelle cartelle. Ha inoltre rilevato che la mancata indicazione, in ogni caso, non avrebbe comportato automaticamente la nullità in assenza di una specifica previsione legislativa.
Art. 139 del codice di procedura civile
La notifica è stata ritenuta valida perché le cartelle erano state consegnate a una persona della famiglia del destinatario e non al portiere o a un vicino di casa.
Quando la notificazione viene effettuata a un familiare del destinatario presso l'abitazione, non è necessaria l'ulteriore raccomandata informativa prevista per le notifiche consegnate a soggetti diversi, come il portiere o il vicino.
Massime di principio
- La nullità di un atto tributario non può essere affermata per ogni irregolarità formale: occorre verificare se la legge prevede espressamente tale sanzione oppure se l'omissione incide concretamente sui requisiti essenziali e sul diritto di difesa.
- Prima di contestare la mancata indicazione del responsabile del procedimento, è necessario controllare attentamente l'atto, poiché l'indicazione nominativa può essere sufficiente a escludere la violazione.
- La contestazione della notifica deve essere supportata da elementi concreti: la consegna a un familiare presso l'abitazione del destinatario può essere valida senza necessità di una raccomandata informativa aggiuntiva.
- La produzione delle relate di notifica può risultare sufficiente anche tramite copie, se gli originali sono stati esibiti nel precedente grado di giudizio e la controparte ha potuto prenderne visione.
- Nel giudizio tributario, le eccezioni relative agli atti prodromici e alle notifiche devono essere tempestive e specificamente provate; in mancanza, il preavviso di fermo può essere confermato.
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