Regolamento (UE) 2026/170
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/170 della Commissione, del 21 gennaio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 per quanto riguarda le informazioni relative alle deroghe a determinate norme BCAA e le informazioni comunicate nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione ai fini della procedura di verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 per allineare il contenuto della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione alle modifiche introdotte nel quadro PAC. In particolare, elimina la sezione relativa alle deroghe temporanee alle norme BCAA già esaurite nel 2023 e rimuove le informazioni collegate alla soppressa procedura di verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione. La nuova disciplina si applica dall’esercizio finanziario 2025, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così da consentire la presentazione della relazione 2025 entro il 15 febbraio 2026.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 sulla relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione nella PAC, sopprimendo informazioni ormai superate e adeguando il contenuto della relazione ai nuovi requisiti applicabili dal 2025.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’ambito della politica agricola comune e, in particolare, alla predisposizione e presentazione della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione prevista dall’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115. Riguarda le informazioni da includere nella relazione per l’esercizio finanziario 2025 e per i successivi esercizi finanziari; non incide sugli esercizi finanziari anteriori al 2025. La modifica elimina inoltre contenuti legati alla deroga alle norme BCAA prevista solo per l’anno di domanda 2023 e sopprime le informazioni necessarie esclusivamente per la cessata procedura di verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione.
Modifica del contenuto della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione nella PAC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/170 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2023/130, che disciplina le modalità di presentazione del contenuto della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione prevista dall’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115. L’intervento si colloca nel quadro delle recenti modifiche della PAC introdotte dal regolamento (UE) 2025/2649, che hanno inciso sul contenuto della relazione e sulla soppressione della procedura di verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione.
Ambito e finalità della modifica
La Commissione rileva, nei considerando, che alcune informazioni richieste dal regolamento (UE) 2023/130 non sono più necessarie: da un lato, quelle relative alle deroghe temporanee alle norme BCAA previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317, applicabile solo all’anno di domanda 2023; dall’altro, quelle richieste esclusivamente ai fini della procedura di verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, destinata a cessare per l’esercizio finanziario 2025 e i successivi. Il nuovo regolamento mira quindi a semplificare e riallineare la rendicontazione degli Stati membri al nuovo quadro normativo.
Soppressione della sottosezione sulle deroghe BCAA
L’allegato del regolamento (UE) 2023/130 viene modificato anzitutto con la soppressione della sottosezione 1.4 della sezione 1. Tale sottosezione riguardava la comunicazione delle valutazioni degli effetti dell’applicazione della deroga alle buone condizioni agronomiche e ambientali (norme BCAA) sulla sicurezza alimentare globale, sulla tutela dell’ambiente e sulla lotta ai cambiamenti climatici, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/1317.
Poiché il regolamento (UE) 2022/1317 si applicava solo all’anno di domanda 2023 e le relative informazioni sono già state fornite dagli Stati membri nelle relazioni annuali per l’esercizio finanziario 2023, la Commissione elimina tale obbligo dall’allegato del regolamento (UE) 2023/130.
Nuova struttura della sezione 2: contenuti quantitativi e qualitativi
La parte più rilevante della modifica riguarda la sostituzione della sezione 2 dell’allegato del regolamento (UE) 2023/130. La nuova formulazione concentra la relazione sulle informazioni quantitative e qualitative relative alle deviazioni dei valori degli indicatori di risultato dai target intermedi, includendo anche le giustificazioni obbligatorie previste dagli articoli 134 e 135 del regolamento (UE) 2021/2115.
Viene inoltre precisato che i risultati conseguiti e gli output realizzati devono essere riportati secondo i metodi di calcolo stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290.
Valori conseguiti degli indicatori di risultato e giustificazioni obbligatorie
La sottosezione 2.1 richiede per ciascun indicatore di risultato del piano strategico della PAC:
- il valore conseguito nel precedente esercizio finanziario;
- la distanza rispetto al corrispondente target intermedio annuale;
- le motivazioni delle eventuali deviazioni;
- se pertinenti, le descrizioni delle misure adottate.
Per la relazione annuale da presentare il 15 febbraio 2026, relativa all’esercizio finanziario 2025, la sottosezione deve includere anche la giustificazione obbligatoria di eventuali deficit superiori al 35 % rispetto ai corrispondenti target intermedi, secondo l’articolo 135, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Per la relazione prevista il 15 febbraio 2027, relativa all’esercizio finanziario 2026, è richiesta la giustificazione dei deficit superiori al 25 %, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2.
Output realizzati, importi unitari e finanziamenti nazionali integrativi
La sottosezione 2.2 disciplina la rendicontazione degli output realizzati, delle spese e degli importi unitari realizzati per ciascun importo unitario stabilito nel piano strategico della PAC.
Per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti, per quelli in determinati settori e per quelli di sviluppo rurale, devono essere riportati:
- gli output realizzati;
- la spesa lorda alla fine dell’esercizio finanziario;
- gli importi unitari realizzati risultanti.
Per gli interventi di sviluppo rurale, gli output considerati non comprendono quelli generati esclusivamente da finanziamenti nazionali integrativi.
La sottosezione 2.2.4 impone inoltre la segnalazione, per intervento, degli output generati esclusivamente da finanziamenti nazionali integrativi, nonché dell’aiuto finanziario nazionale e dei finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 134, paragrafo 11, e all’articolo 115, paragrafo 5, lettere a) e d), del regolamento (UE) 2021/2115.
Valori aggregati degli indicatori di output
La sottosezione 2.3 prevede la comunicazione dei valori aggregati degli indicatori di output, da riportare secondo i metodi di calcolo dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290. Sono richiamate tre sottocategorie: valori aggregati per intervento e unità di misura, per tipi di intervento e unità di misura, e altri valori aggregati degli indicatori di output.
Informazioni supplementari su strumenti finanziari e misure specifiche
La sottosezione 2.5 richiede informazioni supplementari sull’uso degli strumenti finanziari negli interventi di sviluppo rurale, da riportare per tipo di intervento e riferite all’esercizio finanziario precedente, in conformità all’articolo 134, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/2115.
La sottosezione 2.6 riguarda tre specifiche categorie informative:
- le informazioni sui semi oleaginosi, da comunicare ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115;
- le informazioni sul pagamento specifico per il cotone, da comunicare ai sensi dell’articolo 137 del medesimo regolamento;
- le informazioni sull’aiuto nazionale transitorio, da comunicare ai sensi dell’articolo 138 e da riportare per intervento.
Entrata in vigore, applicazione e effetti temporali
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in modo da consentire agli Stati membri di presentare la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione per l’esercizio finanziario 2025 entro il 15 febbraio 2026 secondo il nuovo assetto informativo. La Commissione chiarisce che le nuove norme si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2025 e non producono effetti sugli esercizi precedenti.
In termini pratici, il regolamento ha funzione di adeguamento tecnico della rendicontazione PAC: riduce gli adempimenti non più necessari, concentra l’attenzione sugli indicatori di risultato e di output effettivamente rilevanti e assicura coerenza con il nuovo regime introdotto dal regolamento (UE) 2025/2649.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2023/130
L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 sia modificato conformemente all’allegato del nuovo regolamento.
Soppressione della sottosezione sulle deroghe BCAA
Nell’allegato del regolamento (UE) 2023/130, nella sezione 1, è soppressa la sottosezione 1.4, relativa alla comunicazione delle valutazioni degli effetti dell’applicazione della deroga alle norme BCAA sulla sicurezza alimentare globale, sulla tutela dell’ambiente e sulla lotta ai cambiamenti climatici.
Riformulazione della sezione 2 della relazione annuale
La sezione 2 è sostituita per disciplinare le informazioni quantitative e qualitative sulle deviazioni dei valori degli indicatori di risultato dai target intermedi, comprese le giustificazioni obbligatorie previste dagli articoli 134 e 135 del regolamento (UE) 2021/2115 e i riferimenti ai metodi di calcolo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290.
Contenuto sui valori conseguiti e sulle giustificazioni dei deficit
La sottosezione 2.1 richiede il valore conseguito nell’esercizio precedente per ciascun indicatore di risultato, la distanza dal target intermedio annuale e, se del caso, le motivazioni delle deviazioni e le misure adottate. Per la relazione da presentare il 15 febbraio 2026 è richiesta la giustificazione dei deficit superiori al 35 % per l’esercizio finanziario 2025; per la relazione del 15 febbraio 2027 è richiesta la giustificazione dei deficit superiori al 25 % per l’esercizio finanziario 2026.
Contenuto sugli output realizzati, importi unitari e finanziamenti nazionali integrativi
Le sottosezioni 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 disciplinano, rispettivamente per i pagamenti diretti, gli interventi in determinati settori e lo sviluppo rurale, la comunicazione di output realizzati, spesa lorda e importi unitari realizzati. La sottosezione 2.2.4 richiede la rendicontazione degli output generati esclusivamente da finanziamenti nazionali integrativi e dell’aiuto finanziario nazionale e dei finanziamenti nazionali integrativi per intervento.
Valori aggregati degli indicatori di output
La sottosezione 2.3 richiede i valori aggregati degli indicatori di output, calcolati secondo i metodi dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290.
Informazioni sugli strumenti finanziari e su alcune misure specifiche
La sottosezione 2.5 impone informazioni supplementari sull’uso degli strumenti finanziari nello sviluppo rurale per tipo di intervento. La sottosezione 2.6 include le informazioni su semi oleaginosi, cotone e aiuto nazionale transitorio da comunicare rispettivamente ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, dell’articolo 137 e dell’articolo 138 del regolamento (UE) 2021/2115.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si applica all’esercizio finanziario 2025 e ai successivi esercizi finanziari, senza incidere su quelli precedenti.
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