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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11456/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato una condanna per fatti ricondotti, quanto meno, all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990, e per un ulteriore reato di cui all'art. 336 c.p. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contestando, da un lato, la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 336 c.p. per asserita insussistenza dell'elemento oggettivo; dall'altro, il trattamento sanzionatorio, lamentando l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e il mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha rilevato che la censura sulla responsabilità ex art. 336 c.p. non era stata previamente dedotta in appello, che verteva solo sul trattamento sanzionatorio, e ha giudicato generici e manifestamente infondati i motivi relativi all'art. 131-bis c.p. e alle attenuanti generiche, richiamando una motivazione di merito fondata su un precedente specifico dell'imputato e sulla gravità concreta della condotta; inoltre ha osservato che la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche era formulata in assenza di circostanze aggravanti.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990

    È richiamato come base della condanna impugnata; il testo non consente ulteriori precisazioni sulla sua applicazione concreta.

  • art. 336 c.p.

    È il reato oggetto di una censura difensiva sulla mancanza dell'elemento oggettivo; la Corte non esamina nel merito la doglianza per difetto di previa deduzione in appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Viene applicato il principio di inammissibilità del motivo di ricorso non dedotto nei motivi di appello, quando la censura avrebbe dovuto essere previamente devoluta al giudice di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ritiene non censurabile la mancata applicazione della causa di non punibilità quando il giudice di merito l'abbia esclusa con motivazione logica, coerente e puntuale, valorizzando precedente specifico e gravità concreta della condotta.

  • art. 62-bis c.p.

    La doglianza è ritenuta generica e infondata, poiché la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche è stata formulata pur in assenza di circostanze aggravanti.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando introduce una questione di responsabilità penale non previamente dedotta nei motivi di appello, se la devoluzione al giudice di secondo grado era necessaria ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • La censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è destinata a soccombere se la motivazione di merito dà conto, in modo non apparente, della gravità concreta del fatto e di elementi personali negativi dell'imputato, quali precedenti specifici indicativi di tendenza a delinquere.
  • La doglianza sul giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche deve essere specifica e coerente con il quadro circostanziale; è manifestamente infondata se invoca una prevalenza delle attenuanti in assenza di circostanze aggravanti.
  • In sede di legittimità non può essere utilmente prospettata una critica meramente assertiva o generica al trattamento sanzionatorio quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione puntuale e non illogica sulle ragioni del diniego del beneficio o del bilanciamento richiesto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reatoSpaccioResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleStupefacentiReati contro la PA
IstitutiPrescrizione del reato

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