Sentenza del 14/10/2015 n. 20654 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un verbale della Guardia di Finanza e di irregolarità contabili ritenute gravi, numerose e ripetute, aveva rideterminato induttivamente il reddito IRPEG e ILOR relativo all'esercizio 1996/1997, contestando anche la fittizietà di alcune fatture. La contribuente ha denunciato, tra l'altro, l'omessa valutazione della consulenza tecnica svolta nel procedimento penale, l'insufficiente motivazione sulla reale esistenza delle sponsorizzazioni, l'omessa pronuncia sulla contestazione delle sanzioni e la mancata individuazione concreta delle irregolarità tali da rendere inattendibile la contabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente alla carenza di motivazione sull'effettiva sussistenza delle sponsorizzazioni, ha dichiarato inammissibile il profilo relativo alla consulenza tecnica per difetto di autosufficienza, ha accolto il secondo motivo per omessa pronuncia sull'eccezione relativa alle sanzioni e il terzo motivo per motivazione apparente o insufficiente sull'inattendibilità della contabilità. Il quarto motivo, relativo alla legittimità dell'accertamento induttivo, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR Lazio è stata cassata con rinvio ad altra composizione della medesima CTR, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
accertamento induttivo extracontabile
Il ricorso al metodo induttivo richiede che l'Amministrazione dimostri adeguatamente l'inattendibilità complessiva della contabilità. Non è sufficiente un generico richiamo a irregolarità o alla presunta falsità di alcune fatture; la motivazione deve indicare concretamente gli elementi posti a fondamento dell'inattendibilità.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12
L'eccezione relativa all'applicazione delle sanzioni deve essere espressamente esaminata dal giudice quando sia stata ritualmente proposta e riproposta in appello. L'omessa pronuncia determina un vizio della sentenza.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e questioni ritualmente sottoposte al suo esame. L'omissione su una specifica eccezione integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Art. 372 c.p.c.
Nel giudizio di cassazione non è normalmente ammissibile la produzione per la prima volta di documenti, salvo i casi previsti dalla norma. La sentenza penale è stata quindi dichiarata inutilizzabile perché prodotta tardivamente.
Art. 360 c.p.c.
La Corte ha verificato i vizi denunciati relativi all'omessa o insufficiente motivazione e all'omessa pronuncia, cassando la sentenza quando la motivazione risultava generica, apparente o priva dell'esame di questioni decisive.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria utilizza l'accertamento induttivo, deve indicare e dimostrare in modo specifico le irregolarità che rendono inattendibile la contabilità nel suo complesso; formule generiche o meri richiami ad altre decisioni possono non essere sufficienti.
- Il giudice tributario deve esaminare autonomamente gli elementi probatori prodotti, comprese eventuali consulenze tecniche provenienti da procedimenti penali, spiegando perché li ritenga rilevanti o non convincenti.
- Una motivazione che definisce documenti o operazioni come "improbabili" senza spiegare le ragioni concrete della valutazione può essere considerata insufficiente.
- Il giudice deve pronunciarsi espressamente su ogni eccezione ritualmente proposta, comprese quelle riguardanti l'applicazione o la quantificazione delle sanzioni.
- Il giudicato penale non vincola automaticamente il giudice tributario, che deve valutare autonomamente i fatti e le prove secondo le regole del processo tributario.
- Nel ricorso per cassazione è necessario trascrivere o illustrare in modo sufficientemente completo gli atti e i documenti sui quali si fonda la censura; il richiamo parziale o generico può comportare l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.
- La cassazione con rinvio non significa vittoria definitiva sul merito: comporta una nuova valutazione da parte del giudice di rinvio, che dovrà correggere i vizi individuati dalla Corte.
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